Cassazione Penale, Ordinanza n. 25342/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso senza formalità di procedura. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero. La decisione di merito resta quindi ferma quanto alla pena concordata applicata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in sede di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva applicato la pena concordata per un reato in materia di stupefacenti. L'unico motivo dedotto riguardava l'omessa applicazione della sanzione sostitutiva prevista dall'art. 20-bis c.p. La Corte di cassazione rileva però che, trattandosi di sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello con rinuncia ai motivi, non sono deducibili in cassazione le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi della determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. In particolare, viene affermato che il giudice di secondo grado, quando accoglie la richiesta di pena concordata, non deve pronunciarsi d'ufficio sulle cause di proscioglimento o sull'inutilizzabilità/nullità delle prove, e non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con sanzioni sostitutive in assenza di espressa richiesta delle parti, qui non formulata.
Norme richiamate
disciplina il concordato in appello sulla pena, con effetti limitativi sulla devoluzione dei motivi impugnatori quando le parti vi aderiscono e rinunciano ai motivi non coltivati.
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti per il quale è stata applicata la pena concordata.
prevede le sanzioni sostitutive, ma non impone al giudice di applicarle d'ufficio in assenza di specifica richiesta delle parti nel concordato in appello.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura nei casi in cui il ricorso sia manifestamente non ammissibile.
le cause di proscioglimento non devono essere oggetto di autonoma motivazione del giudice di appello quando la cognizione è limitata dai motivi rinunciati nel concordato.
regola la condanna del ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza emessa a seguito di concordato in appello, non sono deducibili le censure che investono motivi ai quali l'imputato abbia rinunciato, salvo che si deduca l'illegalità della pena in senso stretto.
- Il giudice di secondo grado che recepisce la pena concordata non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'assenza di nullità assolute o inutilizzabilità della prova, quando tali questioni siano state sottratte alla cognizione per effetto della rinuncia ai motivi.
- Le sanzioni sostitutive non possono essere applicate d'ufficio dal giudice in sede di concordato sulla pena in appello: occorre un'espressa richiesta delle parti, altrimenti la relativa doglianza è inammissibile.
- I vizi relativi alla dosimetria della pena non sono di per sé deducibili in cassazione contro la sentenza di concordato in appello, se non si traducono in una pena illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
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