Cassazione Civile, Ordinanza n. 33082/2021 del 10/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (trasgressore)
La controversia
La polizia municipale aveva accertato che il ricorrente aveva guidato un veicolo di sua proprietà in stato di ebbrezza. Nel parallelo procedimento penale, il tribunale aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova. Successivamente il prefetto aveva disposto la confisca del veicolo. Il destinatario della misura aveva opposto il provvedimento sostenendo che, estinto il reato, non fosse più applicabile la sanzione accessoria della confisca, anche perché non vi era stata condanna né patteggiamento, e che la disciplina invocata non potesse essere estesa in via analogica. Con il primo motivo di ricorso per cassazione ha denunciato la violazione degli artt. 186, comma 2, e 224-ter, comma 7, cod. strada, sostenendo che la confisca del veicolo è prevista solo in caso di condanna o patteggiamento e che, in caso di messa alla prova, la restituzione del veicolo sarebbe invece imposta. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c. contro l'ordinanza del tribunale che aveva dichiarato inammissibile l'appello, lamentando l'omessa pronuncia sui motivi di gravame.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, poiché l'appello era stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. Sul merito, ha preso atto dell'intervento della Corte costituzionale n. 75 del 2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 224-ter, comma 6, cod. strada nella parte in cui, in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della messa alla prova, consente al prefetto di verificare i presupposti per la confisca anziché disporre la restituzione del veicolo all'avente diritto. In applicazione di tale principio, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'opposizione e annullando il provvedimento prefettizio di confisca. Ha inoltre compensato integralmente le spese di merito e dichiarato non ripetibili quelle di legittimità.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada
La confisca del veicolo è richiamata come sanzione accessoria collegata alla guida in stato di ebbrezza; la Corte esamina la questione alla luce della disciplina speciale e della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale.
L'esito positivo della messa alla prova estingue il reato, ma la Corte valorizza la successiva pronuncia della Corte costituzionale che esclude, per questa fattispecie, la persistenza del potere prefettizio di disporre la confisca del veicolo.
art. 220, comma 4, cod. strada
Quando il giudice penale ravvisa solo una violazione amministrativa o si verifica l'estinzione del reato, gli atti sono trasmessi all'autorità amministrativa per gli adempimenti di competenza.
art. 221, comma 2, cod. strada
In caso di estinzione del reato cessa la competenza del giudice penale sulle sanzioni amministrative accessorie e trova applicazione la disciplina dell'art. 220, comma 4, cod. strada.
art. 224, comma 3, cod. strada
Il prefetto è indicato come autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della confisca nei casi previsti; la Corte richiama però la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina applicata al caso di messa alla prova.
art. 224-ter, comma 6, cod. strada
La Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui, per l'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della messa alla prova, prevede che il prefetto verifichi i presupposti per la confisca anziché disporre la restituzione del veicolo.
art. 224-ter, comma 7, cod. strada
È richiamato dal ricorrente per sostenere che la restituzione del veicolo è prevista anche in caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento.
L'appello è stato dichiarato inammissibile per mancanza di ragionevole probabilità di essere accolto.
Quando l'appello è dichiarato inammissibile ai sensi di tale norma, il ricorso per cassazione è proponibile solo contro la sentenza di primo grado; l'ordinanza di inammissibilità non è autonomamente ricorribile per cassazione per omessa pronuncia sui motivi di gravame.
La censura di omessa pronuncia sull'appello è stata ritenuta inammissibile perché non può essere veicolata contro l'ordinanza resa ex art. 348-ter c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso con cui è stata dedotta la violazione di legge sul regime della confisca.
È il parametro del motivo con cui è stata dedotta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia.
art. 111 Cost.
La Corte richiama il principio secondo cui l'ordinanza di inammissibilità dell'appello non è ricorribile neppure ex art. 111 Cost. per omessa pronuncia, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite.
Massime di principio
- In caso di appello dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., il ricorso per cassazione è proponibile soltanto contro la sentenza di primo grado e non contro l'ordinanza di inammissibilità, la quale non è autonomamente impugnabile per omessa pronuncia sui motivi di gravame.
- Quando una norma sopravvenuta o una declaratoria di illegittimità costituzionale incide sulla disciplina applicabile alla sanzione accessoria, il giudice di legittimità deve conformarsi al nuovo assetto normativo anche se il provvedimento impugnato era stato emesso in applicazione di una diversa lettura della legge.
- Nella fattispecie della guida in stato di ebbrezza con reato estinto per esito positivo della messa alla prova, la disciplina della confisca del veicolo non può essere mantenuta in vita se la Corte costituzionale ha dichiarato irragionevole la previsione che attribuiva al prefetto il potere di verificare i presupposti della confisca anziché disporre la restituzione del bene.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, una volta cassata la sentenza impugnata, può decidere direttamente nel merito e accogliere l'opposizione al provvedimento amministrativo.
- La qualificazione del potere del prefetto in materia di sanzioni amministrative accessorie derivanti da reato va letta alla luce del limite costituzionale di ragionevolezza, che impedisce esiti più gravosi rispetto a quelli previsti per ipotesi procedimentali sostanzialmente più severe o già definite con sanzioni equivalenti.
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