Sentenza n. 12259/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana n. -OMISSIS-, notificato in data 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. L'Amministrazione aveva respinto l'istanza valorizzando due condanne definitive, rispettivamente per ricettazione e per un reato in materia di stupefacenti, un avviso orale del Questore e l'omessa indicazione, nell'autodichiarazione allegata alla domanda, dell'esistenza delle condanne penali. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere, irragionevolezza, carenza di istruttoria e insufficienza della motivazione, sostenendo che l'Amministrazione non avesse valutato concretamente la natura dei reati, la sospensione condizionale della pena e l'intervenuta riabilitazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento di 1.500 euro di spese di lite. Ha ritenuto adeguatamente motivato il diniego, fondato su un'istruttoria sufficiente e su una valutazione complessiva della situazione penale, dell'avviso orale e della falsa dichiarazione resa nella domanda. In materia di cittadinanza per naturalizzazione l'Amministrazione dispone di un'ampia discrezionalità e può valutare globalmente i precedenti, la loro natura, reiterazione e prossimità temporale alla domanda, anche con giudizio prognostico sulla futura adesione ai valori della comunità nazionale. Il reato in materia di stupefacenti, anche nella forma lieve, e la ricettazione sono stati ritenuti indicatori rilevanti di scarsa adesione ai valori della comunità; la loro prossimità temporale alla domanda, nonché la commissione del reato in materia di stupefacenti durante il procedimento, ne accrescevano il valore sintomatico. La sospensione condizionale della pena e la riabilitazione non impediscono all'Amministrazione di considerare i fatti storici accertati in sede penale ai fini della valutazione discrezionale sulla cittadinanza. Il TAR ha inoltre rilevato che la falsa autodichiarazione costituisce autonoma ragione ostativa: la non veridicità rileva oggettivamente, indipendentemente dall'accertamento dell'elemento soggettivo o della responsabilità penale per falso, e può giustificare il rigetto della domanda ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000. La motivazione autonoma non contestata sarebbe stata comunque idonea a sorreggere il diniego.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Il testo della disposizione non è riportato.
La concessione della cittadinanza per residenza presuppone una valutazione discrezionale dell'Amministrazione sull'inserimento del richiedente e sulla sua irreprensibilità, considerando anche il periodo di osservazione decennale e la condotta complessiva.
art. 6, comma 2, lett. b), l. 91/1992
Il testo della disposizione non è riportato.
I reati indicati nella sentenza, puniti con pena massima non inferiore a tre anni, rientrano tra quelli automaticamente ostativi all'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge di cittadino; tale elemento è stato valorizzato come indice della gravità delle condotte anche nel procedimento di naturalizzazione.
Il testo della disposizione non è riportato.
Nei procedimenti a istanza di parte, la non veridicità dell'autodichiarazione rileva oggettivamente e può comportare il rigetto della domanda, senza necessità di accertare l'elemento soggettivo del dichiarante o la configurabilità del reato di falso.
Il testo della disposizione non è riportato.
L'Amministrazione ha richiamato la possibile rilevanza penale della dichiarazione mendace resa dal richiedente sull'assenza di condanne.
Il testo della disposizione non è riportato.
La condanna per ricettazione è stata considerata, insieme agli altri elementi, indicativa della condotta complessiva e della scarsa adesione ai valori della comunità nazionale.
art. 73, comma 1 e comma 5, d.P.R. 309/1990
Il testo della disposizione non è riportato.
Il reato in materia di stupefacenti, anche nella forma lieve, è stato ritenuto grave e sintomatico per il rischio per la salute e l'incolumità pubblica e per i riflessi criminologici, nonché ostativo alla concessione della cittadinanza nel quadro della valutazione complessiva.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale e richiede una valutazione complessiva e prognostica dell'affidabilità del richiedente e della sua adesione ai valori fondamentali della comunità nazionale.
- Nel procedimento di naturalizzazione i precedenti penali non devono essere valutati atomisticamente: l'Amministrazione può considerarli globalmente, tenendo conto della loro natura, gravità, reiterazione, reciproci rapporti e prossimità temporale alla domanda, nonché degli ulteriori elementi relativi alla condotta del richiedente.
- La sospensione condizionale della pena e la riabilitazione non cancellano la rilevanza del fatto storico accertato penalmente ai fini della valutazione amministrativa, poiché non impediscono un autonomo giudizio prognostico sull'affidabilità del richiedente e sulla sua adesione ai valori della comunità nazionale.
- La falsa o omessa dichiarazione resa nella domanda di cittadinanza circa l'assenza di condanne penali può costituire autonoma ragione di rigetto ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 445/2000; la non veridicità rileva oggettivamente, senza necessità di accertare il dolo del dichiarante o la configurabilità del reato di falso.
- Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da più ragioni autonome, ciascuna idonea a giustificarlo, la mancata contestazione di una di esse rende ininfluente l'eventuale accoglimento delle censure rivolte alle altre, non potendo l'annullamento produrre un'utilità concreta.
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