Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1491/2026 - Venezia, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione della efficacia - dell’ordinanza 15 ottobre 2025, n. 38, emessa dallo Sportello Associato, nella persona del Funzionario Delegato, notificata in pari data, con la quale è stato intimato al Condominio Economia 9 il divieto di esecuzione delle attività ex art. 19 legge 241/1990, relativamente alla pratica S 2025 E1 0967 di cui alla CILA n. 0520228, sull’immobile localizzato nel Comune di Thiene alla via dell’Economia n. 9; - della richiesta di conformazione n. 0578376 del 4 settembre 2025, come emessa dallo stesso Sportello Associato nella persona del Funzionario Delegato; - per quanto di interesse, di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente; nonché per la condanna del Comune di Thiene al risarcimento dei danni subiti e subendi dal Condominio ricorrente per effetto dell’illegittimità del provvedimento inibitorio impugnato, da liquidarsi in via equitativa;

Giustizia amministrativa202600066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale che vietava preventivamente l’esecuzione delle opere oggetto di CILA e precedente richiesta di conformazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il Condominio ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune, richiamando l’art. 19 l. 241/1990, aveva vietato preventivamente l’esecuzione di interventi di sistemazione e ampliamento di un parcheggio pertinenziale comunicati mediante CILA ai sensi dell’art. 6-bis d.P.R. 380/2001. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l’insussistenza del potere inibitorio esercitato, sostenendo che il regime di blocco, conformazione e autotutela previsto per la SCIA non è applicabile alla CILA; ha inoltre dedotto violazione degli artt. 3, comma 1, lett. b), 6-bis, 27 e 31 d.P.R. 380/2001, dell’art. 19 l. 241/1990 e dell’art. 21-septies l. 241/1990, nonché travisamento, carenza di istruttoria, sviamento, contraddittorietà e difetto di motivazione. In via subordinata, ha sostenuto che l’atto non avrebbe potuto essere qualificato neppure come annullamento d’ufficio della CILA, trattandosi di una comunicazione privata non annullabile, e che sarebbero comunque mancati i presupposti dell’art. 21-nonies l. 241/1990, l’interesse pubblico concreto e attuale, la comparazione con l’affidamento del privato e la comunicazione di avvio del procedimento. Il Condominio ha infine contestato nel merito le ragioni tecniche indicate dal Comune: la mancata integrazione della procura, il computo dei parcheggi sulla superficie netta anziché lorda e la mancata verifica della superficie a verde. Ha dedotto che tali profili erano stati sanati o comunque non incidevano sulla conformità dell’intervento e che i riferimenti a contenziosi pendenti e abusi edilizi relativi all’immobile erano estranei alla CILA e al Condominio. È stata proposta anche domanda risarcitoria. Il Comune ha resistito. Il TAR ha inoltre esaminato l’eccezione relativa al deposito tardivo della memoria del ricorrente, effettuato dopo le ore 12 dell’ultimo giorno utile, e la richiesta di rimessione in termini motivata da un guasto della rete internet.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile la memoria depositata dal ricorrente, affermando che, ai sensi dell’art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a., il deposito effettuato entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile è tempestivo; il successivo riferimento al giorno seguente rileva soltanto per il computo dei termini a difesa delle altre parti. Nel merito, ha accolto il motivo principale e annullato l’ordinanza inibitoria e gli atti connessi. Il giudice ha rilevato che la CILA ha funzione informativa e che l’art. 6-bis d.P.R. 380/2001 prevede, in caso di mancata presentazione, poteri sanzionatori, ma non attribuisce all’amministrazione poteri preventivi di inibizione, conformazione, controllo repressivo anticipato o autotutela analoghi a quelli previsti per la SCIA. L’art. 27 d.P.R. 380/2001, collocato nella disciplina della vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, consente controlli sulle opere materiali già iniziate o realizzate e l’adozione delle conseguenti misure ripristinatorie, ma non un divieto preventivo di esecuzione delle opere comunicate con CILA. Né la mancata avvenuta esecuzione dei lavori amplia i poteri comunali. Il provvedimento è stato quindi ritenuto adottato mediante applicazione indebita del modello procedimentale della SCIA, in violazione del principio di legalità e tipicità dell’azione amministrativa, con sviamento, travisamento e carenza di istruttoria. Il TAR ha inoltre stigmatizzato l’integrazione postuma della motivazione operata dal Comune in giudizio, poiché l’ordinanza contestava il mancato adempimento delle richieste senza considerare le integrazioni prodotte dal Condominio. La domanda risarcitoria è stata respinta: l’illegittimità dell’atto non determina automaticamente il diritto al risarcimento, occorrendo provare lesione del bene della vita, danno, nesso causale e colpevolezza dell’amministrazione. Nel caso concreto, il giudice ha ritenuto configurabile un errore scusabile, considerato il contrasto giurisprudenziale preesistente e il comportamento prudenziale del Comune volto a tutelare l’assetto urbanistico. Le altre censure sono state assorbite. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.P.R. 380/2001

    La disposizione prevede, secondo il giudice, i soli poteri sanzionatori per l’ipotesi di mancata presentazione della CILA e non contempla poteri preventivi di inibizione, conformazione o autotutela.

    La CILA ha funzione meramente informativa; l’amministrazione può verificare la corrispondenza delle opere effettivamente iniziate a quelle comunicate e adottare le sanzioni previste, ma non può vietare preventivamente l’esecuzione dei lavori applicando analogicamente il regime della SCIA.

  • art. 19 l. 241/1990

    Il Comune ha richiamato l’art. 19 per adottare il divieto di esecuzione delle attività oggetto della CILA.

    Il regime inibitorio previsto per la SCIA non è applicabile alla CILA in assenza di un espresso fondamento normativo.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    La disposizione è collocata nel Titolo IV, relativo alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e alla responsabilità.

    I poteri di vigilanza riguardano l’esecuzione materiale delle opere già iniziate o concluse e possono condurre a misure demolitorie o ripristinatorie, ma non legittimano un blocco preventivo delle opere oggetto di CILA.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione e la nullità dell’atto per carenza di potere; il TAR ha definito la controversia mediante annullamento, ritenendo fondato il motivo sotto il profilo dell’illegittimo esercizio del potere.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il ricorrente ha dedotto l’assenza dei presupposti dell’annullamento d’ufficio; la questione è rimasta assorbita dopo l’accoglimento del motivo principale.

  • art. 7 l. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio è stata dedotta con riferimento all’ipotetica qualificazione dell’atto come autotutela; la censura è rimasta assorbita.

  • art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a.

    Il deposito effettuato dopo le ore 12:00 si considera effettuato il giorno successivo ai soli effetti del computo dei termini a difesa per gli eventuali adempimenti delle altre parti.

    Per gli atti soggetti al termine dell’ultimo giorno utile, il deposito entro le ore 24 è tempestivo; il differimento al giorno successivo incide soltanto sui termini a difesa delle altre parti.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il termine per il deposito della memoria non è stato considerato violato, poiché il deposito è avvenuto entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile.

  • art. 30 c.p.a.

    Il risarcimento richiede l’accertamento della lesione del bene della vita, del danno, del nesso causale e della colpevolezza dell’amministrazione; l’annullamento dell’atto non comporta automaticamente il risarcimento.

Massime di principio

  • Alla CILA non si applica il regime inibitorio, conformativo o di autotutela previsto per la SCIA: in assenza di una specifica previsione normativa, l’amministrazione non può vietare preventivamente l’esecuzione delle opere comunicate mediante CILA.
  • L’art. 27 d.P.R. 380/2001 attribuisce poteri di vigilanza e repressione sulle opere materiali già iniziate o realizzate, ma non consente di adottare un provvedimento preventivo di blocco delle opere oggetto di CILA.
  • La circostanza che i lavori comunicati con CILA non siano ancora iniziati non amplia i poteri dell’amministrazione e non consente di applicare analogicamente il modello procedimentale della SCIA.
  • L’amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione di un provvedimento che abbia contestato il mancato adempimento senza confrontarsi con le integrazioni documentali presentate dall’interessato; la motivazione postuma non sana il deficit motivazionale originario.
  • L’illegittimità dell’atto amministrativo non determina automaticamente la responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione: il ricorrente deve allegare e provare lesione del bene della vita, danno, nesso causale e colpevolezza, potendo l’errore scusabile escludere quest’ultima.
  • Nel processo amministrativo, il deposito effettuato entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile è tempestivo; il fatto che sia effettuato dopo le ore 12 rileva soltanto per il computo dei termini a difesa delle altre parti, nei casi previsti dall’art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziInvalidità del provvedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàEccesso di potereDifetto di istruttoriaRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.