Sentenza n. 1488/2026 - Venezia, Sezione 2
per l’annullamento - della comunicazione di diniego al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, prot. MIC|MIC_SABAP-PDTV-BL|26/01/2026|0002134-P, emanata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Padova, Treviso e Belluno, avente ad oggetto “Realizzazione di un piazzale attrezzato con tettoia per la lavorazione e lo stoccaggio di biomasse forestali nella fraz. di Costalissoio – Comunicazione diniego (AP146_par-neg)”; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, nella parte in cui incide sulla posizione giuridica del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un piazzale attrezzato con tettoia destinato alla lavorazione e allo stoccaggio di biomasse forestali
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa forestale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego vincolante della Soprintendenza, deducendo: violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e del principio di partecipazione, poiché l’amministrazione avrebbe omesso un effettivo esame delle osservazioni presentate al preavviso di diniego; violazione dell’art. 3 l. 241/1990, motivazione apparente ed eccesso di potere, per l’uso di formule generiche quali “dimensioni eccessive”, “importante movimentazione di terreno”, “eccessiva impermeabilizzazione” e “alterazioni del versante”, senza parametri tecnici, valori soglia, raffronti progettuali o individuazione concreta del contrasto con i valori paesaggistici tutelati; travisamento dei presupposti di fatto ed erronea qualificazione dell’intervento, che sarebbe stato considerato come edificazione ordinaria estranea al contesto produttivo agricolo-forestale; violazione del principio di proporzionalità per mancata valutazione di prescrizioni, modifiche o soluzioni mitigative; difetto di istruttoria per omessa considerazione del parere favorevole espresso dal Comune delegato; erronea rappresentazione dello stato dei luoghi, qualificati come area “vergine”; violazione della disciplina sulla VIncA e contraddittorietà con il parere favorevole dell’Unione Montana, secondo cui l’intervento non determinava incidenze significative sul sito Natura 2000 né pregiudicava habitat, specie e integrità del sito. Il TAR ha esaminato prioritariamente, secondo il criterio della ragione più liquida, il secondo e il settimo motivo, ritenendoli assorbenti.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto illegittimo il diniego perché fondato su espressioni generiche e stereotipate, prive dell’indicazione dei parametri normativi o tecnici violati, di dati concreti ricavati dagli elaborati progettuali, di un confronto con eventuali alternative e della specificazione delle effettive ragioni di incompatibilità tra l’opera e i valori paesaggistici tutelati. La motivazione è stata qualificata come apparente, equivalente alla sua mancanza, poiché la Soprintendenza non ha svolto una concreta valutazione di compatibilità paesaggistica, ma ha trattato il vincolo conformativo come un divieto assoluto di trasformazione del territorio, in contrasto con l’art. 146 d.lgs. 42/2004. Il giudice ha inoltre rilevato un autonomo difetto di istruttoria per l’omesso confronto con il parere favorevole reso dall’autorità competente in materia di VIncA: l’assenza di incidenze significative su habitat e specie protette rendeva logicamente e giuridicamente incongruo affermare, senza adeguata analisi tecnica, la produzione di alterazioni gravi e incompatibili del contesto ambientale e paesaggistico. È stata infine valorizzata la necessità di un dissenso costruttivo: l’autorità paesaggistica, anziché limitarsi a un diniego preclusivo, deve indicare, quando possibile, modifiche o prescrizioni idonee a rendere il progetto compatibile con i valori tutelati. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il provvedimento impugnato è stato annullato e l’amministrazione è stata condannata al pagamento di 2.500 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 146 d.lgs. 42/2004
L’autorizzazione paesaggistica richiede una valutazione concreta di compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici tutelati; il vincolo conformativo non può essere trasformato in un divieto assoluto di modificazione del territorio.
art. 10-bis l. 241/1990
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per l’omesso effettivo confronto con le osservazioni presentate dopo il preavviso di diniego; il motivo non è stato esaminato perché assorbito.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del diniego paesaggistico deve rendere percepibile il percorso valutativo e specificare le ragioni concrete del contrasto tra l’intervento e i valori paesaggistici; formule apodittiche e stereotipate determinano motivazione apparente.
Direttiva 92/43/CEE
La disciplina europea sulla tutela di habitat e specie è richiamata in relazione alla VIncA e alla valutazione dell’assenza di incidenze significative sul sito Natura 2000.
d.P.R. 357/1997
Richiamato quale disciplina nazionale della VIncA; il parere favorevole dell’autorità competente costituiva un elemento istruttorio qualificato con cui la Soprintendenza avrebbe dovuto confrontarsi.
Linee Guida nazionali 28 novembre 2019
Richiamate dal ricorrente nell’ambito della disciplina tecnica della VIncA.
l.r. Veneto 12/2024
Richiamata dal ricorrente nell’ambito della disciplina regionale della VIncA.
Reg. reg. Veneto n. 4/2025
Richiamato dal ricorrente nell’ambito della disciplina regionale della VIncA.
Massime di principio
- Il diniego di autorizzazione paesaggistica deve indicare le specifiche ragioni per cui l’intervento è incompatibile con i valori paesaggistici tutelati, mediante il riferimento agli elementi concreti dell’opera, ai caratteri dell’area e al nesso tra questi ultimi; non sono sufficienti formule generiche o stereotipate relative a pregiudizio ambientale, dimensioni eccessive o alterazioni del territorio.
- L’amministrazione paesaggistica non può desumere dal solo assoggettamento dell’area a vincolo un divieto assoluto di trasformazione, ma deve svolgere una valutazione concreta di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 146 d.lgs. 42/2004.
- La motivazione meramente assertiva, che non consente di ricostruire il percorso logico e tecnico seguito dall’autorità paesaggistica né individua il concreto contrasto tra progetto e valori tutelati, integra motivazione apparente ed equivale a mancanza di motivazione.
- L’autorità paesaggistica deve confrontarsi con gli apporti istruttori qualificati acquisiti nel procedimento, incluso un parere favorevole di VIncA che escluda incidenze significative su habitat, specie e integrità di un sito Natura 2000; l’omesso confronto determina difetto di istruttoria quando il diniego affermi, senza adeguata analisi tecnica, un grave pregiudizio ambientale e paesaggistico.
- Il principio di dissenso costruttivo impone all’autorità paesaggistica, ove ravvisi criticità superabili, di indicare modifiche, prescrizioni o misure mitigative idonee a rendere eventualmente compatibile il progetto, anziché limitarsi a un diniego preclusivo.
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