Sentenza n. 1554/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento del Comune di Ponti, prot. n. -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, avente ad oggetto “procedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- – riscontro a richiesta prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- – locali al piano terra” nonché per l'annullamento, di tutti gli atti presupposti, preparatori, inerenti e/o conseguenti e comunque connessi, anche non cogniti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: riscontro comunale alla segnalazione di abusi edilizi, con esclusione della rilevanza urbanistica del mutamento di destinazione d'uso di un magazzino/deposito e archiviazione del relativo procedimento
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva diffidato il Comune a intervenire in relazione ad asseriti abusi edilizi riguardanti il condominio nel quale si trova la sua abitazione. Il Comune, con l'atto impugnato, aveva escluso che l'utilizzo residenziale del locale intestato al controinteressato integrasse un mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante, richiamando l'assenza di un passaggio ad altra categoria funzionale ai sensi dell'art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 8 l.r. n. 19/1999. La ricorrente ha dedotto censure avverso tale valutazione e l'archiviazione del procedimento. Il controinteressato si è costituito eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile difetto di interesse ad agire, osservando che la ricorrente aveva dimostrato soltanto la vicinitas, derivante dalla collocazione delle abitazioni nello stesso edificio, senza allegare né provare un pregiudizio concreto, anche solo potenziale, derivante dal mutamento di destinazione d'uso contestato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse ad agire, senza esaminare le censure sostanziali né le ulteriori eccezioni di inammissibilità, ritenute superate dalla questione preliminare. La mera vicinitas non è stata ritenuta sufficiente: occorre dimostrare l'utilità concreta ricavabile dall'annullamento e dal conseguente effetto ripristinatorio, in rapporto al pregiudizio subito. La generica esigenza di assicurare il rispetto della disciplina urbanistica e di contrastare l'abusivismo condominiale integra soltanto una richiesta di verifica astratta della legittimità dell'atto. Non è stato ravvisato un effetto lesivo nella sola archiviazione del procedimento attivato dalla ricorrente. Il Comune, non costituito, non è stato condannato alle spese; la ricorrente è stata invece condannata a pagare al controinteressato 3.000 euro, oltre accessori di legge, per le spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001
La norma è stata richiamata dal Comune per escludere che vi fosse un mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante, in assenza di passaggio ad altra categoria funzionale.
art. 8 l.r. n. 19/1999
Richiamata insieme all'art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001 quale disciplina rilevante per la valutazione del mutamento di destinazione d'uso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al giudice di sottoporre d'ufficio alle parti la questione relativa al difetto di interesse ad agire.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La mera vicinitas, anche quando derivi dalla titolarità di un'abitazione nello stesso edificio interessato dall'intervento edilizio o dal mutamento di destinazione d'uso, non basta a fondare l'interesse ad agire: il ricorrente deve allegare e provare uno stabile collegamento con il luogo e un pregiudizio concreto, anche solo eventuale o potenziale.
- L'interesse ad agire nell'impugnazione di atti edilizi o urbanistici richiede la dimostrazione dell'utilità concreta ottenibile dall'annullamento e dall'eventuale effetto ripristinatorio; non è sufficiente perseguire il mero accertamento dell'illegittimità dell'azione amministrativa.
- La generica aspirazione al rispetto delle norme urbanistiche e alla repressione dell'abusivismo, non accompagnata dall'indicazione di uno specifico pregiudizio personale, non trasforma la posizione del vicino in un interesse concreto e attuale a ricorrere.
- La sola archiviazione di un procedimento edilizio avviato su istanza del privato non dimostra, di per sé, la lesione della posizione giuridica del segnalante: la lesione deve essere collegata a un pregiudizio concreto derivante dall'intervento o dall'uso contestato.
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