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Sentenza

Sentenza n. 1553/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - dell'ordinanza sindacale n. -OMISSIS-, notificata il 6.12.2022, con la quale veniva ordinato al ricorrente “in qualità di proprietario del terreno censito a Catasto Terreni nel Comune di Lessolo al foglio -OMISSIS- la rimozione della sbarra e della porzione di recinzione in acciaio da lui stesso installate a chiusura della strada vicinale di uso pubblico (strada di -OMISSIS-) tra le vie -OMISSIS- e -OMISSIS-…..”.

Giustizia amministrativa202300175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale di rimozione di una sbarra e di una porzione di recinzione installate sulla strada vicinale di uso pubblico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza sindacale che gli ingiungeva, quale proprietario del terreno, di rimuovere la sbarra e la recinzione poste a chiusura di una strada vicinale. Con il primo motivo ha dedotto l’incompetenza del Sindaco, sostenendo che gli artt. 6 e 7 del codice della strada non gli attribuissero il potere esercitato. Con il secondo motivo ha contestato la qualificazione della strada come vicinale e soggetta a uso pubblico, rilevando l’assenza di prova della costituzione di un consorzio, dell’appartenenza del tratto al sedime stradale e dell’uso pubblico. Ha inoltre richiamato l’assenza di documentazione idonea a dimostrare la lesione della viabilità collettiva. Con il terzo motivo ha censurato il richiamo all’art. 54, comma 1, lett. a), d.lgs. 267/2000, sostenendo che mancassero elementi istruttori comprovanti una lesione dell’ordine pubblico.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di incompetenza, poiché l’art. 6, comma 4, lett. b), codice della strada attribuisce all’ente proprietario della strada il potere di introdurre obblighi, divieti e limitazioni correlati alle esigenze di circolazione e alle caratteristiche della strada, mentre l’art. 7, comma 1, lett. a), attribuisce tale competenza al Sindaco per le strade situate nei centri abitati. L’ordine di rimozione della sbarra è stato ricondotto a tale potere, in ragione della natura vicinale della strada e della sua funzione di collegamento tra due vie pubbliche. Il TAR ha poi ritenuto dimostrata la natura vicinale e l’uso pubblico mediante la documentazione fotografica, dalla quale emergevano il collegamento tra due vie pubbliche, la presenza di immobili lungo il percorso e l’idoneità all’utilizzo collettivo. La classificazione della strada nel PRG come strada vicinale di uso pubblico costituisce una presunzione semplice, confermata dagli elementi concreti. È stato ritenuto applicabile anche l’art. 15 del decreto-legge luogotenenziale n. 1446/1918, che attribuisce al Sindaco funzioni di vigilanza e polizia sulle strade vicinali e il potere di ordinare la rimozione degli impedimenti all’uso. Quanto al richiamo all’art. 54, comma 1, lett. a), d.lgs. 267/2000, il TAR ha rilevato che la sbarra, non presegnalata, costituiva un ostacolo improvviso e un pericolo per gli utenti, sicché l’ordinanza perseguiva anche la sicurezza collettiva. In ogni caso, la tutela della destinazione viaria a uso pubblico era autonomamente sufficiente a giustificare l’ordine di rimozione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 4, lett. b), d.lgs. 285/1992 (codice della strada)

    Consente all’ente proprietario della strada di introdurre obblighi, divieti e limitazioni in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche strutturali della strada.

  • art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 285/1992 (codice della strada)

    Attribuisce ai Comuni, mediante ordinanza del Sindaco e nei centri abitati, il potere di adottare i provvedimenti previsti dall’art. 6, commi 1, 2 e 4, del codice della strada.

  • art. 15 d.l. luogotenenziale n. 1446/1918

    Le funzioni di vigilanza e polizia sulle strade vicinali sono esercitate dal sindaco, a cui spetta ordinare che siano rimossi gli impedimenti all'uso delle strade e all'esecuzione delle opere definitivamente approvate e che siano ridotte nel pristino stato le cose abusivamente alterate.

    Attribuisce al Sindaco funzioni di vigilanza e polizia sulle strade vicinali o soggette a uso pubblico, compreso il potere di ordinare la rimozione degli impedimenti all’uso.

  • art. 54, comma 1, lett. a), d.lgs. 267/2000

    È richiamato quale fondamento della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza collettiva, ma il TAR ha ritenuto comunque sufficiente, autonomamente, la finalità di salvaguardare l’uso pubblico della strada.

Massime di principio

  • Nei centri abitati, il Sindaco è competente ad adottare, ai sensi degli artt. 6, comma 4, lett. b), e 7, comma 1, lett. a), del codice della strada, ordinanze che impongano la rimozione di ostacoli alla circolazione su una strada vicinale o soggetta a uso pubblico, quando il provvedimento sia correlato alle esigenze di circolazione e alle caratteristiche della strada.
  • La qualificazione di una strada come vicinale di uso pubblico può essere desunta dalla sua funzione di collegamento tra vie pubbliche, dalla presenza di immobili lungo il percorso e dalla concreta idoneità a soddisfare esigenze di interesse generale; la classificazione nel piano regolatore costituisce una presunzione semplice, suscettibile di essere confermata da tali elementi fattuali.
  • L’art. 15 del decreto-legge luogotenenziale n. 1446/1918 attribuisce al Sindaco funzioni di vigilanza e polizia sulle strade vicinali o soggette a uso pubblico, incluso il potere di ordinare la rimozione degli impedimenti che ne ostacolino l’utilizzo.
  • L’ordine di rimozione di una sbarra non presegnalata può essere giustificato anche dalla necessità di tutelare la sicurezza collettiva, poiché l’ostacolo improvviso costituisce un pericolo per gli utenti; tuttavia, la finalità di preservare la destinazione della strada all’uso pubblico è autonomamente sufficiente a sostenere il provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieOrgani degli enti localiCircolazione stradale e viabilità
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaTrasporti e circolazione
IstitutiIncompetenzaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

Testo integrale

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