Sentenza n. 1489/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento 1) del provvedimento -OMISSIS- del 17 dicembre 2025, notificato in data 19 dicembre 2025, nelle sole parti in cui, a seguito del provvedimento che ha decretato il transito del ricorrente nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa, è stata disposta l’assegnazione presso la sede di servizio “15° Centro Rifornimenti e Mantenimento di Padova”; 2) di ogni atto connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto di ragione e per quanto necessario, il contratto di lavoro predisposto da parte resistente, nella sola parte relativa all’assegnazione presso il “15° Centro Rifornimenti e Mantenimento di Padova”, nonché la determina assunta a seguito della riunione della “competente Commissione sui transiti” (e il relativo verbale della predetta riunione), cui fa riferimento il provvedimento -OMISSIS- del 17-12-2025, tra i “rappresentanti dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori delle FF.AA., del Segretariato Generale e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (…)”, nelle sole parti in cui in cui si individua quale nuova sede di servizio del ricorrente il “15° Centro Rifornimenti e Mantenimento di Padova” ; nonché, per quanto di ragione e per quanto necessario, l’atto di concerto tra il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Civile e il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, non cognito, richiamato dal decreto che ha disposto il transito nei ruoli civili, nella sola ed eventuale parte relativa all’assegnazione del ricorrente presso il “15° Centro Rifornimenti e Mantenimento di Padova”; e per la condanna della P.A. resistente a disporre l’assegnazione presso una sede di servizio situata nelle zone indicate dal ricorrente nella propria memoria/istanza, confermando l’attuale profilo professionale o, in ogni caso, assegnandone uno compatibile con il suo stato di salute o, in subordine, condannare la P.A. resistente alla rinnovazione dell’attività amministrativa relativa all’individuazione della sede di servizio e all’eventuale nuovo profilo professionale (in ogni caso compatibile con lo stato di salute del ricorrente).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di assegnazione a una sede di servizio situata presso il 15° Centro Rifornimenti e Mantenimento di Padova, nella parte relativa alla sede di prima assegnazione
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente militare transitato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare ma reimpiegabile nei ruoli civili del Ministero della Difesa, aveva chiesto il transito con assegnazione presso una sede prossima alla propria residenza e all'ultima sede di servizio, rappresentando patologie che rendevano gravosi i lunghi spostamenti, nonché esigenze familiari. Dopo il transito nei ruoli civili, l'Amministrazione lo ha assegnato a Padova, imponendogli un viaggio giornaliero di circa 330 km. Il ricorrente ha dedotto la violazione della l. 241/1990, del d.lgs. 66/2010, del d.P.R. 90/2010 e delle circolari ministeriali del 21 giugno 2011 e del 25 luglio 2023, nonché dell'art. 2087 c.c., di norme costituzionali e dei principi di trasparenza, ragionevolezza e buon andamento. Ha denunciato difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere e mancata valutazione della situazione sanitaria, familiare e logistica, dei criteri di priorità per l'assegnazione nella Regione dell'ultima sede di servizio e delle possibili deroghe o compensazioni. Ha inoltre contestato l'omesso preavviso di rigetto. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione, tramite una relazione degli uffici non recepita in una memoria dell'Avvocatura dello Stato, sostenendo che il contratto individuale fosse già stato sottoscritto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili le difese contenute nella sola relazione amministrativa depositata dal Ministero e non riprese dalla difesa tecnica, inclusa l'eccezione di difetto di giurisdizione. Ha comunque esaminato d'ufficio la giurisdizione, ritenendola sussistente: la controversia riguarda un provvedimento anteriore alla sottoscrizione del contratto e attiene all'esercizio di potere autoritativo nella fase non contrattualizzata del rapporto, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Nel merito, il ricorso è stato accolto per difetto di istruttoria e di motivazione. L'art. 930 d.lgs. 66/2010 e le circolari ministeriali applicabili impongono di considerare prioritariamente la Regione dell'ultima sede di servizio, fatte salve le esigenze funzionali dell'Amministrazione, e consentono deroghe in presenza di documentate e gravi situazioni sanitarie o di compensazione. L'Amministrazione non ha spiegato come abbia applicato tali criteri, né se abbia valutato le patologie, le esigenze familiari, la prossimità alla residenza, la possibilità di mantenere il dipendente nell'ultima sede o l'esistenza di posizioni disponibili in Friuli-Venezia Giulia. L'affermazione dell'indisponibilità di posti è risultata generica e contraddetta dalla documentazione relativa a plurime vacanze organiche nella Regione. Il TAR ha inoltre valorizzato la continuità del rapporto di impiego nel transito dai ruoli militari a quelli civili, ritenendo che il mantenimento presso l'ultima sede dovesse costituire l'opzione prioritaria e che l'eventuale trasferimento dovesse essere adeguatamente giustificato e orientato alla maggiore prossimità alla residenza. È stata esclusa, invece, la possibilità di ordinare direttamente l'assegnazione presso la sede richiesta: l'Amministrazione dovrà riesercitare il potere e riesaminare la posizione, considerando esigenze di salute e familiari e criteri e deroghe applicabili. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 930 d.lgs. 66/2010
Il Personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.
La disposizione fonda il transito del personale militare permanentemente non idoneo al servizio militare nei ruoli civili del Ministero della Difesa.
art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.
La controversia sulla sede di assegnazione individuata prima della sottoscrizione del contratto, in quanto relativa all'esercizio di potere autoritativo nella fase non contrattualizzata del rapporto, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ha consentito la sollecita fissazione dell'udienza di merito dopo l'accoglimento dell'istanza cautelare.
art. 46 c.p.a.
La norma riguarda gli elementi sottesi al provvedimento impugnato e non consente di sostituire la difesa tecnica nella formulazione e selezione di domande ed eccezioni processuali.
art. 73 c.p.a.
Il Collegio ha ritenuto di non sollevare l'eccezione nei confronti della rilevazione d'ufficio della questione di giurisdizione.
art. 2087 c.c.
È stato invocato dal ricorrente in relazione al rischio che una sede distante e fonte di stress aggravasse le condizioni di salute, ma la decisione è stata definita sulla base dei difetti di istruttoria e motivazione.
Circolare Ministero della Difesa n. 43267/B1 del 21 giugno 2011
Il personale transitato, ove non in contrasto con le esigenze funzionali dell'Amministrazione, rimane in forza, in qualità di dipendente civile, nella regione in cui era in servizio al momento in cui è stato giudicato inidoneo al servizio militare incondizionato; le esigenze degli istanti devono essere considerate per quanto possibile.
La Regione dell'ultima sede di servizio costituisce il criterio ordinario di assegnazione, compatibilmente con le esigenze funzionali, e le esigenze personali, soprattutto se correlate a patologie documentate, devono essere valutate.
Circolare Ministero della Difesa n. 51229 del 25 luglio 2023
La sede di prima assegnazione è individuata prioritariamente presso l'ente di servizio o nella Regione dell'ultima sede di servizio; in caso di deroga possono rilevare documentate e gravi situazioni sanitarie personali e casi di compensazione.
L'Amministrazione deve esplicitare l'applicazione dei criteri prioritari e la valutazione delle condizioni per eventuali deroghe, tenendo conto delle esigenze organizzative e funzionali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati sanitari nella diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È stato richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- La controversia relativa all'individuazione della sede di assegnazione del personale militare transitato nei ruoli civili, quando l'atto è adottato prima della sottoscrizione del contratto individuale, attiene alla fase non contrattualizzata e all'esercizio di potere autoritativo, rientrando nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- Nel transito del personale militare non idoneo al servizio nei ruoli civili della Difesa, il rapporto di impiego prosegue senza cesura, sicché il mantenimento presso l'ultima sede di servizio costituisce l'opzione prioritaria, salvo motivate esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione.
- L'Amministrazione che assegna il dipendente transitato a una sede diversa e distante dall'ultima sede di servizio deve esplicitare l'applicazione dei criteri organizzativi previsti dalla disciplina interna, la verifica della disponibilità di posizioni e le ragioni per cui non sia possibile l'assegnazione nella Regione dell'ultima sede o in una sede più prossima alla residenza.
- Le documentate e gravi condizioni sanitarie del dipendente transitato impongono una valutazione concreta ai fini dell'eventuale deroga ai criteri ordinari di assegnazione; l'omessa considerazione delle patologie, delle esigenze familiari e della sostenibilità degli spostamenti determina difetto di istruttoria e di motivazione.
- La mera affermazione dell'indisponibilità di posti compatibili non è sufficiente a motivare l'assegnazione extraregionale quando risulti contraddetta da elementi documentali relativi a vacanze organiche nella Regione di ultima sede; l'Amministrazione deve verificare e illustrare concretamente le posizioni utilizzabili e la compatibilità dei profili.
- Nel processo amministrativo, il mero deposito di una relazione dell'amministrazione non introduce ritualmente domande o eccezioni processuali non recepite dalla difesa tecnica; la selezione e formulazione delle difese spettano al patrocinatore abilitato.
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