Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22572/2021 del 10/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento per IRES/IRAP/IVA relativo all'anno 2003, con contestazione della deducibilità di una sopravvenienza passiva di euro 225.000,00. La società sosteneva di avere regolarizzato le scritture contabili avvalendosi della disciplina sul condono/regolarizzazione di cui all'art. 14 della L. n. 289/2002, riaperta per il 2003 dall'art. 2, comma 47, della L. n. 350/2003. L'Ufficio riteneva invece che la regolarizzazione fosse stata operata in modo errato, perché fondata sul valore del conto cassa al 31.12.2003 anziché sulla situazione patrimoniale iniziale del periodo agevolato, cioè al 1.1.2003 (con riferimento ai dati al 31.12.2002). La CTR aveva dato ragione alla contribuente, ritenendo corretto l'inserimento delle variazioni nel bilancio chiuso al 31.12.2003. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: (1) violazione degli artt. 14 L. 289/2002 e 2, comma 47, L. 350/2003, per errata interpretazione della norma sulla regolarizzazione contabile; (2) omesso esame di un fatto decisivo, per avere la sentenza attribuito all'Ufficio una contestazione diversa da quella effettivamente svolta e per aver trascurato che la società aveva utilizzato valori di bilancio del 31.12.2003 invece di quelli del 31.12.2002/1.1.2003.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea l'interpretazione della CTR sulla base del dato normativo: la regolarizzazione delle scritture contabili va effettuata nel bilancio chiuso al 31.12.2003 ma con riferimento alla situazione patrimoniale di apertura del periodo, cioè al 1.1.2003. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia, che dovrà riesaminare la causa attenendosi al principio di diritto enunciato e provvedere anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 14 L. 27 dicembre 2002, n. 289

    la regolarizzazione delle scritture contabili deve essere operata sulla base delle quantità e dei valori indicati nel prospetto e con le conseguenti variazioni nell'inventario, nel rendiconto o nel bilancio previsto dalla norma; la disciplina attiene alla regolarizzazione di attività e passività fittizie o inesatte nei valori.

  • art. 2, comma 47, lett. a), L. 24 dicembre 2003, n. 350

    riapertura dei termini di condono

    la riapertura dei termini per il 2003 impone che le variazioni/iscrizioni siano effettuate nel bilancio chiuso al 31.12.2003, ma con riferimento alla situazione patrimoniale di apertura del periodo, cioè al 1.1.2003.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato evocato come parametro del motivo di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è stato evocato per l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 8 L. 27 dicembre 2002, n. 289

    richiamato come parte del sistema di condono cui si collega la regolarizzazione contabile.

  • art. 9 L. 27 dicembre 2002, n. 289

    richiamato come parte del sistema di condono cui si collega la regolarizzazione contabile.

Massime di principio

  • Quando una norma di condono o regolarizzazione contabile collega le rettifiche al bilancio di un certo esercizio, la corretta base di riferimento è la situazione patrimoniale di apertura del periodo agevolato e non il valore finale risultante a chiusura dell'esercizio, salvo diversa previsione espressa.
  • L'interpretazione della disciplina agevolativa deve essere coerente con il testo normativo e con la continuità dei valori contabili; non è consentito costruire la regolarizzazione su dati di chiusura se la norma richiede un riferimento all'inizio dell'esercizio.
  • Se il giudice di merito interpreta in modo non conforme il dato letterale di una disposizione agevolativa e fonda su tale errore l'accoglimento della domanda del contribuente, la sentenza è cassabile per violazione di legge.
  • Il motivo relativo all'omesso esame di un fatto decisivo resta assorbito quando sia già accolto il motivo che investe la corretta interpretazione della norma applicata al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.