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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21041/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della richiesta congiunta delle parti e ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, compensando integralmente tra le parti le spese di lite. Ha inoltre rilevato che, in caso di estinzione del giudizio di impugnazione, non si applica l'ulteriore importo dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'ufficio in una controversia relativa all'impugnazione di un avviso di accertamento con cui era stato contestato un maggior reddito imponibile ai fini IRES per gli anni d'imposta 2006 e 2007. La società contribuente si è costituita con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità, entrambe le parti hanno poi depositato memoria con richiesta congiunta di estinzione del giudizio per intervenuta definizione della lite e compensazione delle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando le parti rappresentano congiuntamente l'avvenuta definizione della lite, il giudice di legittimità deve dichiarare l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, se risulta perfezionata la relativa fattispecie estintiva.
  • Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere determina l'estinzione del giudizio e giustifica la compensazione delle spese processuali, ove richiesta o comunque ritenuta equa dalla Corte.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio di impugnazione esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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