Cassazione Civile, Ordinanza n. 21041/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della richiesta congiunta delle parti e ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, compensando integralmente tra le parti le spese di lite. Ha inoltre rilevato che, in caso di estinzione del giudizio di impugnazione, non si applica l'ulteriore importo dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'ufficio in una controversia relativa all'impugnazione di un avviso di accertamento con cui era stato contestato un maggior reddito imponibile ai fini IRES per gli anni d'imposta 2006 e 2007. La società contribuente si è costituita con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità, entrambe le parti hanno poi depositato memoria con richiesta congiunta di estinzione del giudizio per intervenuta definizione della lite e compensazione delle spese.
Norme richiamate
Richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Richiamato solo per il rito camerale applicato al ricorso.
Indicato come base della fattispecie estintiva del giudizio di legittimità per cessazione della materia del contendere.
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come norma che, nel processo tributario, consente l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ribadisce che l'estinzione del giudizio di impugnazione esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto dalla parte impugnante non vittoriosa.
Massime di principio
- Quando le parti rappresentano congiuntamente l'avvenuta definizione della lite, il giudice di legittimità deve dichiarare l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, se risulta perfezionata la relativa fattispecie estintiva.
- Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere determina l'estinzione del giudizio e giustifica la compensazione delle spese processuali, ove richiesta o comunque ritenuta equa dalla Corte.
- La declaratoria di estinzione del giudizio di impugnazione esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
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