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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08539/2026 del 06/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Una contribuente impugnava davanti al giudice tributario una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria notificata dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, riferita a tre cartelle di pagamento. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello era stato nuovamente rigettato. In cassazione la ricorrente deduceva tre censure: (1) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere il giudice d’appello affermato la regolare notifica delle cartelle e ritenuto non pertinente una precedente sentenza che, secondo la sua prospettazione, avrebbe annullato anche i titoli sottostanti; (2) violazione dell’art. 77 d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 per avere dichiarato inammissibile, perché nuova in appello, l’eccezione relativa all’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per mancata osservanza degli artt. 50, 76 e 77 d.P.R. n. 602/1973; (3) violazione dell’art. 77 d.P.R. n. 602/1973 per avere escluso l’applicabilità dell’art. 77, comma 2-bis, alla iscrizione ipotecaria. La resistente resisteva con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che la doglianza non integrava una violazione dell’art. 115 c.p.c., ma semmai un possibile travisamento del fatto, comunque insussistente perché il precedente giudizio aveva riguardato una diversa comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e non faceva stato sulle cartelle; inoltre, in quel giudizio non risultava provato il passaggio in giudicato e la sentenza non travolgeva le cartelle, che costituivano solo presupposto dell’atto. Ha ritenuto infondati anche il secondo e il terzo motivo: l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 non è atto dell’espropriazione forzata e non richiede la previa intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2; tuttavia deve essere preceduta dalla comunicazione preventiva e dal termine di 30 giorni previsto dal comma 2-bis, requisito nella specie rispettato con la comunicazione già oggetto dell’altro giudizio. Ha inoltre rilevato che, essendo l’ipoteca stata successivamente cancellata, difettava comunque interesse a ulteriori censure. La ricorrente è stata condannata alle spese, oltre a una somma ex art. 96 c.p.c. e all’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri officiosi; non quando si contesta la valutazione delle prove o il diverso peso attribuito agli elementi acquisiti

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per precisare che la valutazione comparativa delle prove rientra nel potere del giudice di merito

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    serve a distinguere tra violazione di legge, errori processuali/travisamento del fatto e vizio motivazionale

  • art. 77 d.P.R. n. 602/1973

    l’iscrizione ipotecaria è una misura cautelare/alternativa all’espropriazione forzata; richiede la comunicazione preventiva di cui al comma 2-bis, ma non la previa intimazione ex art. 50, comma 2

  • art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973

    si applica quando l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, non all’iscrizione ipotecaria

  • art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per l’eccezione di inammissibilità delle nuove domande/eccezioni in appello

  • art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973

    impone, a pena di nullità, la preventiva comunicazione al contribuente dell’intenzione di iscrivere ipoteca e la concessione di 30 giorni per difendersi

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    consente la condanna della parte soccombente a una somma ulteriore per responsabilità aggravata, anche in favore della cassa delle ammende nei casi richiamati

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    comporta l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere invocata per contestare il modo in cui il giudice di merito ha apprezzato le prove o ha attribuito maggiore attendibilità a un documento rispetto ad altri; essa è configurabile solo se la decisione si fonda su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi.
  • Il travisamento del fatto rilevante in cassazione presuppone un errore su un fatto processuale o sostanziale effettivamente controverso e decisivo; non sussiste quando il giudice abbia correttamente distinto tra atti diversi o tra il contenuto di un precedente giudizio e l’oggetto del nuovo processo.
  • L’annullamento di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non implica automaticamente l’annullamento delle cartelle di pagamento presupposte, ove queste non siano state direttamente travolte dal giudicato o dall’oggetto della precedente decisione.
  • L’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 non costituisce atto di espropriazione forzata e, quindi, non richiede la previa intimazione di pagamento prevista per l’esecuzione iniziata oltre un anno dalla cartella.
  • Per l’iscrizione ipotecaria esattoriale è invece necessaria, a pena di nullità, la comunicazione preventiva al contribuente con concessione di 30 giorni per presentare osservazioni o difese.
  • In cassazione difetta di interesse a impugnare chi non può più trarre utilità concreta dall’accoglimento del ricorso, ad esempio quando la misura cautelare o garanzia contestata sia già stata cancellata.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiTributiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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