Cassazione Penale, Sentenza n. 19293/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con presidio elettronico per il reato di trasporto di 2,240 kg di cocaina. Il ricorrente deduceva l'esistenza di elementi nuovi idonei a riconsiderare il quadro cautelare: in particolare il decorso del tempo in misura, una pena in sede di merito ritenuta meno severa del previsto e il richiamo alla giurisprudenza che considera la custodia cautelare extrema ratio, chiedendo la valutazione anche in sede di sostituzione ex art. 299 c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia allegato elementi nuovi e oggettivi idonei a dimostrare l'affievolimento delle esigenze cautelari: il mero decorso del tempo e la minore pena non sono, di per sé, sufficienti. Si è richiamata la gravità della condotta (ingente quantitativo di cocaina), la pessima biografia criminale e il limitato contenuto confessionale del prevenuto come elementi sintomatici del rischio di recidiva. Si è altresì richiamata la nozione di "giudicato cautelare" che preclude la riproposizione di questioni già decise in assenza di elementi nuovi. È stata, dunque, confermata l'inidoneità degli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico) a contenere il pericolo di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 (Testo Unico stupefacenti), art. 73, comma 1
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Indica il tipo penale contestato (traffico/trasporto di stupefacenti); usato per definire la gravità dell'accusa che giustifica esigenze cautelari importanti.
d.P.R. 309/1990, art. 80, comma 2
art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990
Richiama l'aggravante per l'ingente quantità; la Corte la considera sintomo della particolare gravità del fatto e del rischio di recidiva.
Codice di procedura penale, art. 299
Disciplina la sostituzione delle misure cautelari; la Corte osserva che la valutazione dell'idoneità degli arresti domiciliari è pertinente anche in sede di richiesta di sostituzione, ma richiede elementi concreti di attenuazione delle esigenze cautelari.
Codice di procedura penale, art. 275-bis
art. 275-bis cod. proc. pen.
Regola i mezzi di controllo a distanza (es. braccialetto elettronico); la Corte afferma che la pronuncia sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari implicitamente esclude l'uso efficace del controllo elettronico.
Elenca i criteri per valutare la pericolosità e le esigenze di sicurezza (modalità e gravità del fatto, ecc.); la Corte richiama che il tempo trascorso non elimina automaticamente il pericolo di reiterazione, che va valutato secondo questi criteri collegati ai fatti.
Disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme procedurali sugli adempimenti della cancelleria dopo la decisione; la Corte ordina gli adempimenti conseguenti alla pronuncia.
Massime di principio
- Il mero decorso del tempo in regime di detenzione non è di per sé sufficiente a giustificare la sostituzione della custodia cautelare: serve l'apporto di elementi oggettivi e nuovi che dimostrino l'effettiva attenuazione delle esigenze cautelari.
- La gravità della condotta (es. ingente quantità di stupefacente) e una rilevante biografia criminale pesano fortemente nella valutazione del rischio di reiterazione e possono escludere la sostituzione con misure meno afflittive.
- La riduzione della pena in sede di merito non costituisce automaticamente elemento idoneo a rimettere in discussione le esigenze cautelari, salvo che sia supportata da specifiche emergenze fattuali che evidenzino una rivalutazione del disvalore del fatto.
- Una precedente decisione cautelare che abbia esaurito le impugnazioni produce effetto di "giudicato cautelare", impedendo la riproposizione delle stesse questioni in assenza di elementi nuovi.
- Se il giudice ritiene che gli arresti domiciliari siano inadeguati a prevenire la reiterazione, ne discende implicitamente l'inidoneità anche dell'applicazione del controllo elettronico come soluzione alternativa.
- Per ottenere la sostituzione occorre produrre prove concrete e specifiche (es. documentazione medica convincente, prova di distacco da contesti criminali, collaborazioni o altre circostanze nuove) che, lette congiuntamente, dimostrino l'affievolimento delle esigenze cautelari.
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