Cassazione Penale, Sentenza n. 19286/2022 del 17/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bari sostenendo la violazione del divieto di bis in idem. In particolare contesta che il capo 66) dell'imputazione, già giudicato in un diverso procedimento, sarebbe stato comunque considerato ai fini degli aumenti per la continuazione nella sentenza di patteggiamento applicata nel procedimento separato, con conseguente doppia valutazione dello stesso fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il capo 66) fosse nella imputazione richiamato come reato gia' giudicato in separata sede e che, nella diversa procedura, tale richiamo avesse valore di riferimento fattuale per corroborare l'ipotesi associativa, non costituendo prova che il medesimo capo fosse stato effettivamente computato in termini di aumento per la continuazione nella sentenza anteriore. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato come norma che sanziona la detenzione illecita di stupefacenti; la corte ha ricostruito che l'arresto in flagranza e la contestazione per detenzione di hashish rientrano in tale fattispecie
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma applicata nel diverso procedimento richiamato (reati correlati, compresi reati fine e ipotesi associative); la corte ha distinto tra i reati effettivamente giudicati e quelli richiamati come riferimento fattuale
divieto di bis in idem (principio)
Il principio è stato evocato dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto che non sussista violazione: il richiamo di un reato gia' giudicato nel capo d'imputazione del nuovo processo non equivale automaticamente a riformazione della pena se nella sentenza precedente il reato era espressamente indicato come gia' giudicato e non risultano elementi che provino il suo computo nella pena precedente
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilita' del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione per irrogare la sanzione pecuniaria di euro tremila
Massime di principio
- La mera menzione di un reato gia' giudicato in un altro procedimento non implica automaticamente violazione del divieto di bis in idem: occorre verificare se quel reato sia stato effettivamente computato nella pena precedente.
- Quando si contesta il doppio giudizio, il ricorrente deve fornire elementi concreti che dimostrino che lo stesso fatto e' stato gia' preso in considerazione nella determinazione della pena anteriore; affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Il richiamo di reati precedenti in una imputazione successiva puo' avere valore meramente fattuale o di prova della struttura associativa senza costituire riapertura o duplicazione della pena per lo stesso fatto.
- La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso che non svolga un effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata; i motivi devono essere specifici e controargomentare le ragioni del giudice di merito.
- In caso di inammissibilita' del ricorso la Corte puo' condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di somme a favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero adeguatamente provate.
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