Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19291/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza n. 26869 del 05/05/2021 che aveva dichiarato inammissibili i loro ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano. Le censure principali erano: (i) errore di fatto consistente nell'uso, da parte della Corte, del termine "inammissibile" invece di "infondato"; (ii) omissione nel considerare la delibera CONSOB n.19521/24.02.2016 e il d.lgs. n.72/2015 (con il raddoppio delle pene dal 08.03.2016) e conseguente dedotta estinzione dei reati per prescrizione; (iii) varie questioni di diritto e di fatto relative alla qualificazione dei reati (art. 166 T.U.F. e art.170-bis T.U.F.), alla competenza, all'astensione del pubblico ministero e alla motivazione dei giudici di merito. I ricorrenti chiedevano la declaratoria di estinzione dei reati e la revoca delle condanne, ovvero, in subordine, riduzione delle pene.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto le censure in massima parte generiche o manifestamente infondate: i motivi erano privi di specificità e non superavano il vaglio di ammissibilità; la questione sul regime sanzionatorio e sulla temporalità dell'applicazione della norma è una valutazione di diritto, non un errore percettivo correggibile con il rimedio per "errore di fatto"; non è stata ravvisata alcuna svista tale da giustificare il rimedio invocato. È stato inoltre precisato che l'assegnazione del fascicolo tra sezioni non incide sull'ammissibilità del ricorso. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 170-bis, d.lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.)

    art. 170 bis, d. Igs. n. 58 del 1998

    Norma richiamata quale titolo di reato per l'omissione di comunicazioni alla CONSOB; la Corte ha ritenuto corretti gli accertamenti di merito che hanno qualificato la condotta come ostacolativa della vigilanza.

  • art. 166, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 58 del 1998

    art. 166, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 58 del 1998

    Rilevata la corretta individuazione del reato più grave e della cornice edittale, con applicazione del raddoppio previsto dalla normativa applicabile entro i limiti del codice penale precedente all'evento contestato.

  • art. 4, legge n. 401 del 1989

    art. 4, legge n. 401 del 1989

    Richiamata tra le norme oggetto delle contestazioni (discipline sul gioco/attività), ma le doglianze sono state ritenute generiche e prive di efficacia difensiva.

  • art. 640, cod. pen.

    Richiamato tra i reati per i quali furono pronunciate condanne in primo grado; la Corte non ha ritenuto sussistenti elementi tali da travolgere la valutazione di merito.

  • artt. 5, 10 e 11, d.lgs. n. 74 del 2000

    artt. 5, 10 e 11, d.lgs. n. 74 del 2000

    Richiamate nell'ambito delle imputazioni (solo per RUSSO); le relative censure sono risultate generiche e non idonee a far accogliere il ricorso.

  • art. 625-bis, cod. proc. pen.

    art. 625 bis, cod. proc. pen.

    Norma processuale utilizzata per il rito straordinario invocato dai ricorrenti per presumibile errore di fatto; la Corte ha escluso l'ammissibilità del rimedio in quanto il presunto errore era in realtà valutazione giuridica.

  • art. 52, cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza sull'astensione del pubblico ministero; la Corte ha ritenuto tale censura manifestamente infondata applicando i principi consolidati sull'obbligo di astensione.

  • art. 208, cod. proc. pen.

    art. 208, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'assunzione delle testimonianze delle parti civili; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze in ordine al valore testimoniale delle persone offese.

  • art. 129, cod. proc. pen.

    art. 129, cod. proc. pen.

    Riferimento alla causa estintiva invocata dai difensori (prescrizione); la Corte ha ritenuto che la questione del decorso dei termini fosse materia di diritto e di fatto esaminata e non meritevole del rimedio straordinario per "errore di fatto".

  • art. 615, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 615, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato per confutare l'assunto difensivo secondo cui l'assenza di assegnazione alla Sezione settima impedirebbe dichiarare un ricorso inammissibile; la Corte ha affermato che la normativa non impedisce la declaratoria di inammissibilità per questioni organizzative interne.

  • d.lgs. n. 72 del 12/05/2015

    Decreto Legislativo n. 72 del 12.05.2015 (raddoppio sanzioni, efficacia dal 08.03.2016)

    La difesa sosteneva l'applicazione retroattiva del raddoppio; la Corte ha valutato la questione come questione di diritto temporale e ha ritenuto corretta la disciplina applicata in sede di merito, respingendo la doglianza come infondata.

  • Delibera CONSOB n.19521 del 24.02.2016

    Delibera Consob 19521 del 24.02.2016 in vigore dall'08.03.2016

    Invocata dai ricorrenti come elemento impeditivo della pena aumentata e della rilevanza penale delle condotte; la Corte ha ritenuto la censura generica e non decisiva.

Massime di principio

  • Il rimedio straordinario per "errore di fatto" (art. 625-bis) è ammissibile solo se sussiste un errore percettivo evidente, non se si contesta una valutazione giuridica o un apprezzamento critico dei fatti compiuto dal giudice
  • Le doglianze generiche, che non indicano con precisione la percezione erronea o l'elemento documentale trascurato, sono dichiarate inammissibili o manifestamente infondate
  • La questione della disciplina applicabile nel tempo (principio "tempus regit actum") è questione di diritto che richiede un esame motivato; non può essere trasformata in errore di fatto se la Corte ha già pronunciato una valutazione giuridica
  • L'assegnazione del fascicolo tra sezioni della Corte non costituisce di per sé motivo di ammissibilità del ricorso: le questioni organizzative interne non incidono sul merito dell'impugnazione salvo specifici profili di nullità procedurale
  • Per evitare la dichiarazione di inammissibilità, le doglianze vanno formulate con precisione sin dal primo grado di impugnazione (es. criteri di determinazione della pena), perché alcuni rilievi non sollevati tempestivamente possono essere preclusi
  • In caso di inammissibilità del ricorso, possono essere disposte condanne per spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. contributo alla Cassa delle ammende) se non è ravvisabile la totale assenza di colpa nella propositura del ricorso

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.