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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19284/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma sostenendo violazioni del diritto di difesa (art. 178 c.p.p.) per il diniego, da parte dei giudici di merito, della effettiva possibilità per la difesa di estrarre copie degli atti d'indagine, in particolare file audio e video delle intercettazioni e riprese, nonché deduceva la nullità dei decreti di intercettazione per difetto di motivazione e l'inutilizzabilità delle risultanze derivanti dai relativi decreti di proroga collegati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i reati contestati fossero estinti per prescrizione (termine massimo calcolato spirato il 16/11/2017) e che, alla luce della causa estintiva, non fosse possibile procedere a un proscioglimento nel merito se non risultava evidente l'innocenza dell'imputato. Ha inoltre ritenuto che le nullità dedotte non incidessero sulla declaratoria della prescrizione né giustificassero la rinnovazione del giudizio di merito, salvo che la risoluzione delle nullità fosse funzionale e preliminare al conteggio o all'accertamento della causa estintiva (circostanza non riscontrata nel caso). Perciò i vizi dedotti sono stati considerati manifestamente infondati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 4

    Norma sostanziale indicante una delle ipotesi di reato contestate; nel provvedimento la fattispecie è stata ritenuta estinta per prescrizione

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 1, lett. g)

    Aggravante speciale richiamata nel calcolo del termine prescrizionale; rilevante per la determinazione della data di estinzione del reato

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Tutela del diritto di difesa invocata dal ricorrente per le presunte difficoltà nell'ottenere copie degli atti; la Corte ha ritenuto che, nell'ipotesi concreta, la lamentata violazione non pregiudicava l'esito del ricorso quando opera una causa estintiva come la prescrizione, salvo il caso in cui la nullità sia decisiva per l'accertamento della estinzione

  • art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in giurisprudenza secondo cui, se emergesse l'evidente prova dell'innocenza, la Cassazione deve adottare la formula di merito; la Corte ha precisato che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che regola la condanna alle spese del procedimento in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito dichiara la prescrizione (causa estintiva del reato), la Cassazione in genere non entra nel merito dei vizi di motivazione o delle nullità, salvo che la determinazione della prescrizione richieda accertamenti preliminari e specifici che dipendano dalla validità delle prove/nullità: in tal caso la nullità diventa rilevante e deve essere affrontata.
  • La mera inutilizzabilità di singole prove (es. captazioni/intercettazioni) non determina di per sé l'evidente innocenza dell'imputato; l'innocenza deve emergere in modo manifesto dal complesso probatorio perché la Cassazione possa pronunciarsi sul merito anziché limitarsi alla declaratoria della prescrizione.
  • Le questioni relative al diritto di difesa (accesso agli atti, estrazione di copie) devono essere tempestivamente dedotte e documentate; tuttavia, se l'accertamento della causa estintiva non dipende dalla rimozione di quelle nullità, tali censure possono risultare irrilevanti in sede di legittimità.
  • Chi impugna in Cassazione rischia la condanna alle spese e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende se il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato; valutare preventivamente la rilevanza delle questioni proposte rispetto alla presenza di cause estintive (es. prescrizione) è essenziale.
  • Se la difesa intende che una nullità incida sul calcolo della prescrizione, deve mostrare il nesso funzionale tra la nullità stessa e l'accertamento della estinzione del reato, ossia che senza la nullità il termine prescrizionale avrebbe esito differente.

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