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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19285/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per detenzione a fini di spaccio. Il ricorrente deduceva: 1) mancato riconoscimento dell'attenuante del comma 7 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 (collaborazione/ravvedimento operoso); 2) mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità ex comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990; 3) vizio di motivazione e contraddittorietà della valutazione probatoria, in particolare riguardo alla valutazione complessiva degli indici di cui al comma 5 e alla presunta utilità delle dichiarazioni rese nelle indagini.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte Suprema ha ritenuto infondate le doglianze: quanto all'ipotesi di lieve entità (art. 73, comma 5) ha confermato la necessità di valutazione globale ma ha ritenuto che in concreto taluni elementi (presenza di diversi tipi di stupefacente, quantità complessiva pari a oltre 350 dosi, indicazioni su fornitori comuni, occultamento di 1,4 kg di hashish) assumessero valore assorbente, escludendo la lex mitior. Quanto all'attenuante del comma 7, la Corte ha ritenuto che mancasse la completezza e la novità delle informazioni fornite dal Curci: molte indicazioni erano state rese dopo il riscontro probatorio (messaggi) e non furono indicate tutte le conoscenze utili sui fornitori, mentre i coimputati ottennero l'attenuante perché riferirono l'identità dei fornitori, elemento decisivo per le indagini. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990, comma 5 (ipotesi di lieve entità)

    Occorre una valutazione complessiva e contestuale degli indici indicati dalla norma; tuttavia, uno degli indici può assumere valore assorbente se la sua intrinseca espressività non può essere compensata dagli altri (quindi la presenza di quantità rilevanti, diversi tipi di sostanza e modalità aggravanti può escludere la lieve entità).

  • art. 73 d.P.R. 309/1990, comma 7 (attenuante per collaborazione/ravvedimento operoso)

    Per ottenere l'attenuante è richiesto che il dichiarante fornisca tutte le conoscenze in suo possesso oggettivamente idonee e che i dati siano nuovi e oggettivamente utili a prevenire o reprimere l'attività delittuosa; la mera collaborazione parziale o successiva alla acquisizione degli elementi probatori non è sufficiente.

  • Sez. U, Sentenza n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)

    Richiamata per affermare che la valutazione della lieve entità deve essere complessiva ma che uno degli indici può risultare decisivo; conferma la possibilità che un elemento prevalente impedisca il riconoscimento della lieve entità.

  • Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010 (Rico) e Sez. U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000 (Primavera)

    Giurisprudenza richiamata a supporto del principio che la lieve entità si riconosce solo in casi di minima offensività complessiva, valutando quantità, qualità e modalità dell'azione.

  • Sez. 4, Sentenza n. 42463 del 14/06/2018 (Albini) e Sez. 6, Sentenza n. 15977 del 24/03/2016 (Ben)

    Richiamate in materia di attenuante del ravvedimento operoso: occorre completezza delle informazioni e utilità oggettiva delle notizie fornite per impedire il protrarsi dell'attività criminosa.

Massime di principio

  • L'attenuante per collaborazione (art. 73, comma 7) richiede che il soggetto fornisca tutte le conoscenze in suo possesso, che siano nuove e oggettivamente utili; dichiarazioni parziali o rese dopo che gli investigatori hanno già acquisito prove rilevanti riducono la probabilità di riconoscimento.
  • L'applicazione dell'ipotesi di lieve entità (art. 73, comma 5) impone una valutazione globale degli indici previsti, ma un singolo elemento particolarmente significativo (quantitativo, tipologia di droga, modalità di occultamento) può prevalere e impedire la qualificazione come lieve entità.
  • La detenzione contemporanea di più tipi di stupefacente e la conversione dei quantitativi in numerose dosi sono fattori che pesano contro il riconoscimento della lieve entità.
  • Per massimizzare la possibilità di ottenere l'attenuante collaborativa è importante fornire tempestivamente, spontaneamente e in modo completo le informazioni sui fornitori e sui canali criminosi ancora attivi, indicando elementi che siano effettivamente utili e non già acquisiti dagli inquirenti.
  • La tempistica e la completezza delle comunicazioni al pubblico ministero o alle forze dell'ordine sono elementi decisivi: informazioni reperite dagli investigatori prima della dichiarazione del sospettato hanno minor valore ai fini dell'attenuante.
  • In giudizi analoghi il difensore dovrebbe puntare a dimostrare la novità, la completezza e l'utilità delle informazioni date dal proprio assistito e contestualizzare quantitativi e modalità per contestare l'assorbente valore degli indici avversi.

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