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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26445/2025 del 30/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società di autonoleggio ha proposto opposizione contro una cartella di pagamento emessa per la riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada riferite a veicoli da essa locati. In primo grado ha dedotto, da un lato, l’omessa notificazione di alcuni verbali di accertamento; dall’altro, per i verbali notificati, ha sostenuto di avere tempestivamente comunicato agli enti accertatori i nominativi dei locatari dei veicoli al momento delle infrazioni, così da essere priva di legittimazione passiva ai sensi dell’art. 196 c.d.s., assumendo che la responsabilità solidale dovesse gravare sui locatari. Il giudice di pace ha accolto l’opposizione e annullato le iscrizioni a ruolo. In appello la provincia ha impugnato la decisione, contestando l’esclusione della responsabilità solidale del locatore; il tribunale ha accolto l’appello principale e rigettato l’opposizione. In cassazione la società ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 c.d.s., anche come modificati nel 2021, omesso esame di fatti decisivi e insufficienza/illogicità/contraddittorietà della motivazione, sostenendo in sostanza che la cartella fosse illegittima per carenza di legittimazione passiva del locatore e per non applicabilità della pretesa sanzionatoria nei suoi confronti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, in primo luogo, la doglianza sulla "insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione", perché non più prevista come autonomo vizio denunciabile ex art. 360 c.p.c. dopo la riforma del 2012. Ha poi reputato inammissibili le ulteriori censure perché formulate in modo promiscuo e non intellegibile, con cumulo inestricabile di profili sostanziali e processuali e con richiesta alla Corte di selezionare d’ufficio le doglianze effettive, in violazione dell’art. 366 c.p.c. Ha inoltre richiamato l’art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c., osservando che la questione di diritto era già stata più volte decisa in senso contrario. Nel merito ha ribadito l’orientamento per cui, nelle violazioni del codice della strada, la società di noleggio che contesti il difetto di legittimazione passiva derivante dall’inapplicabilità dell’art. 196 c.d.s. deve far valere tale questione impugnando tempestivamente i verbali di accertamento nelle forme previste dagli artt. 203 e 204-bis c.d.s., e non mediante opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.; la notificazione del verbale è infatti fatto costitutivo del diritto alla riscossione e non presupposto di esistenza del titolo esecutivo. Ha infine escluso rilievo alla modifica normativa sopravvenuta dell’art. 196 c.d.s., perché in materia di sanzioni amministrative non opera il principio della retroattività della legge più favorevole. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 196 d.lgs. 285/1992

    Il difetto di legittimazione passiva del locatore non può essere fatto valere in opposizione all’esecuzione, ma va dedotto tempestivamente contro il verbale di accertamento; la Corte ribadisce inoltre che, nella disciplina applicabile ratione temporis, la norma non rendeva invocabile in questa sede l’esclusione della responsabilità della società di noleggio.

  • art. 84 d.lgs. 285/1992

    È richiamato nel motivo di ricorso in combinazione con l’art. 196 c.d.s., senza che la Corte ravvisi un profilo idoneo a superare l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 360 c.p.c.

    La censura di insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione non è più deducibile come autonomo vizio; il motivo ex n. 5 non può essere formulato in modo promiscuo e indistinto rispetto al n. 3.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere formulato in modo intelligibile e specifico; è inammissibile il motivo che cumuli doglianze eterogenee costringendo la Corte a selezionare d’ufficio le censure rilevanti.

  • art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la questione di diritto è già stata risolta in senso consolidato dalla giurisprudenza di legittimità e il ricorso non offre argomenti per mutare orientamento.

  • artt. 203 e 204-bis d.lgs. 285/1992

    L’eventuale contestazione relativa alla responsabilità del destinatario della sanzione deve essere proposta con i rimedi propri avverso il verbale, per impedirne la definitività.

  • art. 615 c.p.c.

    L’opposizione all’esecuzione non è il rimedio corretto per contestare il difetto di legittimazione passiva derivante dalla disciplina delle sanzioni stradali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza nel giudizio di legittimità.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    La Corte richiama il principio di ragionevole durata del processo per evitare attività processuali superflue, come la rinnovazione della notifica in un ricorso prima facie inammissibile.

  • art. 378 c.p.c.

    La ricorrente ha depositato memoria in vista della camera di consiglio.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato.

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione a cartella per sanzioni del codice della strada, il destinatario che contesti di non essere il soggetto passivamente obbligato deve impugnare tempestivamente il verbale di accertamento con i rimedi propri previsti dal codice della strada; non può attendere la cartella e proporre opposizione all’esecuzione per far valere quel profilo.
  • La notificazione del verbale di accertamento, in materia sanzionatoria stradale, non è un mero presupposto formale dell’esecuzione forzata, ma un fatto costitutivo del diritto dell’amministrazione alla riscossione della sanzione.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura motivazionale deve essere costruita secondo i parametri oggi vigenti dell’art. 360 c.p.c.; la formula dell’"insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione" non è più autonomamente deducibile.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che accumuli in modo promiscuo questioni di diritto, censure processuali e rilievi fattuali, senza una chiara separazione e intelligibilità delle singole doglianze, perché la Corte di cassazione non deve ricercare d’ufficio le critiche effettivamente proposte.
  • L’inammissibilità è ravvisabile anche quando la questione sia già coperta da un orientamento di legittimità consolidato e il ricorso non apporti argomenti idonei a sollecitare un mutamento di indirizzo.
  • In materia di sanzioni amministrative non opera, di regola, il principio della retroattività della legge più favorevole, sicché la disciplina sopravvenuta non incide sulla validità della contestazione nei casi già maturati secondo la normativa ratione temporis applicabile.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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