Cassazione Civile, Ordinanza n. 32258/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un autocarro il cui telaio era risultato contraffatto. Il fallimento dell'acquirente agiva per far dichiarare la nullità della compravendita per illiceità dell'oggetto e per ottenere la restituzione della somma versata. Il venditore contestava sia la sussistenza dell'illiceità, sostenendo che il solo sequestro penale del mezzo non bastasse a provarla e che non fosse stato accertato quando la pretesa illiceità si fosse consumata, sia la qualificazione giuridica della domanda, che a suo dire avrebbe dovuto essere ricondotta all'inadempimento per vendita di aliud pro alio e non alla nullità. In cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 116 e 354 c.p.c., nonché degli artt. 1418 e 2697 c.c., per avere la Corte d'appello valorizzato il sequestro penale come prova dell'evizione totale e dell'illiceità dell'oggetto; 2) violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. per non avere considerato documenti prodotti per la prima volta in appello relativi alla reimmatricolazione del veicolo e alla sua successiva vicenda amministrativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché rivolto contro l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale e nei casi, qui non ricorrenti, di effettiva violazione dell'art. 116 c.p.c. Ha inoltre confermato che il giudice di merito può qualificare la domanda sulla base dei fatti allegati e non della sola formula letterale, ritenendo plausibile la qualificazione come azione di nullità per illiceità dell'oggetto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva della controparte. È stato dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la nullità del contratto per illiceità dell'oggetto; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della vicenda in termini di nullità, sulla base dei fatti allegati e accertati
richiamato dalla Corte d'appello per affermare la responsabilità del venditore di autoveicolo con dati identificativi contraffatti, ove non provi di avere ignorato senza colpa la provenienza illecita e di essersi diligentemente attivato prima della vendita
invocato nel motivo, ma non ritenuto decisivo perché la censura mirava in realtà a sovvertire l'apprezzamento di merito delle prove
la violazione è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando la prova è legale; non basta lamentare una cattiva valutazione del materiale probatorio
richiamato dal ricorrente per la produzione documentale in appello; il motivo è stato poi assorbito
richiamato nel motivo in relazione al sequestro penale, ma senza accoglimento della censura
art. 111 Cost., comma 2
richiamato per affermare l'esigenza di ragionevole durata del processo e la superfluità di adempimenti inutili nel giudizio di cassazione
art. 24 Cost.
richiamato per bilanciare l'efficienza processuale con le garanzie di difesa
richiamati per il potere/dovere del giudice di evitare attività processuali superflue
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In cassazione non è censurabile, sotto la veste di violazione dell'art. 116 c.p.c., il mero dissenso rispetto alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; la violazione è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello legale o dichiari di applicare il prudente apprezzamento a prove soggette a regola legale.
- La qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice di merito e deve essere compiuta avuto riguardo al contenuto sostanziale dei fatti allegati, non alla sola formula letterale delle conclusioni o delle espressioni usate dalla parte.
- Nella vendita di un autoveicolo con telaio contraffatto, la riscontrata alterazione dei dati identificativi può fondare la nullità del contratto per illiceità dell'oggetto; la contestazione del venditore deve confrontarsi con l'accertamento di merito sulla contraffazione e non con la sola presenza di un sequestro penale.
- La deduzione di documenti nuovi in appello è scrutinabile solo nei limiti previsti dall'art. 345, comma 3, c.p.c.; se il motivo principale è inammissibile, il relativo profilo può restare assorbito.
- Quando il ricorso per cassazione è prima facie infondato, la Corte può evitare attività processuali superflue che aggraverebbero tempi e costi senza utilità per il contraddittorio, in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo.
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