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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14616/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado e la Corte d'appello aveva confermato la responsabilità per avere operato come intermediario in una cessione di circa 481,17 grammi di hashish, monitorando il viaggio del corriere da Udine a Milano, impartendo istruzioni e mettendolo in contatto con i fornitori. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che le intercettazioni sarebbero state illogicamente interpretate, che mancassero riscontri oggettivi alle dichiarazioni del coimputato e che la Corte di merito non avesse considerato adeguatamente la disciplina giurisprudenziale sulla cosiddetta "droga parlata"; 2) vizio di motivazione sulla pena, lamentando il mancato adeguato confronto con il minimo edittale e il diniego delle attenuanti generiche; 3) violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. per non avere riconosciuto la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, deducendo che la Corte d'appello avrebbe fatto leva soprattutto sul dato quantitativo e su una presunta capacità organizzativa non sorretta da elementi concreti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio, estranea al giudizio di legittimità, e che la Corte d'appello avesse dato una motivazione congrua e logicamente coerente valorizzando in modo unitario intercettazioni, identificazione vocale e inattendibilità delle dichiarazioni del coimputato. Ha inoltre ritenuto inammissibili le doglianze sulla lieve entità, osservando che il giudice di merito aveva escluso l'ipotesi attenuata sulla base non solo della quantità dello stupefacente, ma anche della struttura organizzata e redditizia della condotta; parimenti inammissibile è stata ritenuta la censura sul trattamento sanzionatorio, poiché il diniego delle attenuanti generiche e lo scostamento dal minimo edittale erano stati motivati con gravità del fatto e precedenti specifici. Sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990

    disposizione incriminatrice sulla quale è stata confermata la condanna per il ruolo di intermediario nella cessione di hashish.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    l'ipotesi di lieve entità è stata esclusa perché la valutazione deve essere globale e non ancorata al solo dato quantitativo della sostanza.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    il vizio di motivazione non consente una nuova valutazione del merito e richiede la denuncia di specifiche e decisive illogicità della sentenza impugnata.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    la censura per violazione di legge è stata ritenuta inammissibile perché in realtà diretta a contestare la qualificazione fattuale della condotta.

  • art. 133 c.p.

    il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, può valorizzare gli elementi ritenuti prevalenti, come gravità del fatto e precedenti penali specifici.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso sono poste le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 64, L. n. 103/2017

    richiamato per la facoltà di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. nei casi di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata in relazione alla statuizione sulle conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente una nuova lettura del materiale probatorio, ma solo la verifica della coerenza, completezza e logicità dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata.
  • È inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito senza individuare specifiche criticità logiche o giuridiche della decisione.
  • Nella valutazione della lieve entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 occorre un apprezzamento complessivo della condotta, non potendo il giudizio essere fondato esclusivamente sul dato quantitativo dello stupefacente.
  • L'esclusione delle attenuanti generiche può essere motivata mediante il richiamo agli elementi ritenuti prevalenti ai sensi dell'art. 133 c.p., senza necessità di confrontarsi analiticamente con ogni possibile elemento favorevole.
  • Quando la condotta si inserisce in un contesto organizzato, con ruoli ripartiti e collegamenti con fornitori o mandanti, la mera consistenza quantitativa della sostanza non è sufficiente a imporre la qualificazione di lieve entità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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