Cassazione Penale, Ordinanza n. 14603/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. pronunciata dal Tribunale, relativa al reato di ricettazione, sostenendo con un unico motivo che il giudice avrebbe errato nell'applicazione dell'art. 129 c.p.p. e avrebbe motivato in modo insufficiente, poiché non avrebbe verificato la sussistenza di elementi idonei a pronunciare sentenza di proscioglimento. La censura non indicava quale specifica causa di non punibilità o proscioglimento fosse invocata e mirava sostanzialmente a contestare la mancata verifica dell'evidenza liberatoria nonostante il patteggiamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che nel giudizio di patteggiamento l'impugnazione della sentenza applicativa della pena è ammissibile solo nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e non anche per dedurre la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti.
art. 129 c.p.p.
invocato dal ricorrente per sostenere che il giudice avrebbe dovuto rilevare cause di proscioglimento; la Corte afferma che, nel patteggiamento, tale doglianza non è proponibile nei termini dedotti.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi tassativamente previste dalla norma.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.
Massime di principio
- Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione avverso la sentenza è ammissibile soltanto nei casi di violazione di legge espressamente e tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Non è consentito dedurre, contro la sentenza di patteggiamento, la mancata verifica da parte del giudice dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. fuori dai limiti di impugnazione stabiliti dalla legge.
- La censura che richiama l'art. 129 c.p.p. deve indicare in modo specifico quale causa di non punibilità o di proscioglimento sarebbe stata trascurata; in mancanza, il motivo è comunque manifestamente infondato o inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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