Cassazione Penale, Ordinanza n. 14612/2026 del 22/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di un amministratore di società per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, per l’anno d’imposta 2016, avendo indicato nella dichiarazione IVA e dei redditi elementi passivi fittizi al fine di evadere imposte sui redditi e IVA. Il ricorrente ha proposto sei motivi: vizio di motivazione per carenza e illogicità nella valutazione del compendio probatorio e della documentazione difensiva; violazione dei criteri di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p., assumendo che la condanna si fondasse su presunzioni generiche e senza adeguato confronto con i documenti difensivi e con la consapevolezza del destinatario della fatturazione; violazione di legge per mancata valutazione della sentenza tributaria favorevole e per il diniego di sospensione del processo ex art. 20, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000; apodittica affermazione del dolo specifico di evasione; carenza di motivazione in violazione degli artt. 546, 125 e 530 c.p.p.; travisamento del fatto per una ricostruzione ritenuta difforme dalle risultanze documentali e dalle prassi del settore. Con memoria difensiva sono stati dedotti anche nuovi motivi, fondati sulle decisioni delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado, ritenute favorevoli alla tesi difensiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure difettassero di specificità e non si confrontassero criticamente con la sentenza impugnata, risolvendosi in affermazioni assertive e in una richiesta di nuova valutazione del merito. Ha inoltre osservato che i documenti e gli atti richiamati dalla difesa non risultavano allegati o riprodotti nel ricorso, con conseguente difetto di autosufficienza. Nel merito del controllo di legittimità, la motivazione della Corte territoriale è stata considerata congrua, poiché aveva valorizzato l’assenza di adeguata struttura dei fornitori, i rapporti pregressi tra imputato e amministratori delle società emittenti, la genericità delle fatture e altre anomalie documentali, oltre a chiarire la non vincolatività della sentenza tributaria non definitiva e l’insindacabilità della scelta di non sospendere il giudizio. L’inammissibilità dei motivi originari ha travolto anche quelli nuovi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 74/2000
norma incriminatrice contestata; la fattispecie è stata descritta come dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, con indicazione di elementi passivi fittizi al fine di evadere imposte sui redditi e IVA
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
invocato per il vizio di motivazione; la Corte richiama il limite del sindacato di legittimità alla sola manifesta illogicità e alla coerenza strutturale della motivazione
art. 192 c.p.p.
richiamato dal ricorrente sui criteri di valutazione della prova; la Corte ribadisce che la doglianza non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito
art. 20, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000
richiamato per chiedere la sospensione del processo in relazione alla pendenza/valenza del giudizio tributario; la Corte afferma che la sentenza tributaria non definitiva non ha efficacia vincolante nel penale
artt. 546, 125 e 530 c.p.p.
richiamati per sostenere l’asserita insufficienza della motivazione; la Corte reputa invece congrua la motivazione della sentenza impugnata
art. 616 c.p.p.
base per la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
art. 1, comma 64, l. n. 103/2017
richiamato per l’aumento della sanzione pecuniaria oltre il massimo in caso di inammissibilità del ricorso
Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata in tema di condanna alla sanzione pecuniaria per inammissibilità, in assenza di colpa del ricorrente non ravvisabile nel caso concreto
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823
richiamata come principio consolidato sulla necessaria correlazione tra motivi di ricorso e ragioni della decisione impugnata, pena l’inammissibilità
Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053
richiamata sul requisito di autosufficienza quando si deduce il travisamento o la manifesta illogicità della motivazione rispetto ad atti specifici
Sez. 2, n. 26725 dell’01/03/2013, Natale, Rv. 256723
richiamata sul medesimo principio di autosufficienza e necessaria allegazione o riproduzione degli atti invocati
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non si confrontano in modo puntuale con le ragioni della decisione impugnata e si limitano a proposizioni assertive o meramente riproduttive delle censure già svolte.
- Il vizio di motivazione e il travisamento della prova non possono essere utilizzati per ottenere una nuova valutazione di merito delle prove o per proporre una ricostruzione alternativa dei fatti ritenuta più favorevole al ricorrente.
- Quando si deduce la manifesta illogicità della motivazione in rapporto ad atti specifici, il ricorso deve essere autosufficiente: gli atti richiamati devono essere allegati o riprodotti in modo da consentire il controllo di legittimità.
- La sentenza penale non è vincolata da una decisione tributaria non definitiva; la pendenza o il contenuto di quel giudizio non impongono automaticamente la sospensione del processo penale, restando la relativa valutazione affidata al giudice di merito.
- Il dolo specifico di evasione può essere desunto da un insieme di indici fattuali convergenti, quali rapporti pregressi con gli emittenti delle fatture, inadeguatezza strutturale dei fornitori, anomalie documentali e genericità delle prestazioni fatturate, senza necessità di una prova diretta in senso stretto.
- La mera affermazione dell’esistenza di documentazione difensiva o di prassi di settore non è sufficiente a scardinare una motivazione logica e coerente se non si indica specificamente quali elementi probatori la contraddicano e per quali ragioni.
- L’inammissibilità dei motivi originari comporta l’inammissibilità anche dei motivi nuovi depositati successivamente.
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e può essere tenuto a versare una somma alla Cassa delle ammende quando non emerga l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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