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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14607/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata aveva definito il giudizio di appello mediante concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. per il reato di furto in abitazione. In cassazione ha dedotto, con unico motivo, l'erronea applicazione degli artt. 129 e 533 c.p.p., sostenendo in sostanza che la sentenza di appello avrebbe dovuto comunque verificare la sussistenza di cause di proscioglimento immediato, nullità assolute o inutilizzabilità delle prove. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito, poiché con il concordato in appello l'interessata aveva rinunciato ai motivi di gravame e, con essi, alle questioni non devolute, precludendo anche il ricorso per cassazione su tali profili.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. Il giudice di legittimità ha valorizzato il fatto che, nel concordato ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di appello produce effetti preclusivi anche nel giudizio di cassazione, impedendo di devolvere questioni sulle quali la parte ha rinunciato a insistere.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La richiesta di concordato sulla pena in appello comporta una rinuncia ai motivi non coltivati e produce effetti preclusivi sulle questioni non devolute, anche in cassazione.

  • art. 129 c.p.p.

    Nel caso di concordato ex art. 599-bis c.p.p. non è deducibile in cassazione l'omessa valutazione del proscioglimento immediato per una causa ex art. 129 c.p.p., se la questione rientra tra quelle rinunciate.

  • art. 533 c.p.p.

    La censura sull'erronea applicazione del criterio di condanna non è proponibile in cassazione quando il ricorrente abbia aderito al concordato sulla pena e abbia rinunciato ai motivi di appello.

  • art. 610 comma 5-bis c.p.p.

    Il ricorso ritenuto inammissibile può essere dichiarato senza formalità di procedura.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. la rinuncia ai motivi di gravame ha un effetto preclusivo che si estende al giudizio di legittimità, impedendo il ricorso per cassazione sulle questioni alle quali la parte abbia rinunciato.
  • Quando l'impugnazione è definita con accordo sulla pena, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sull'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. se tali profili non sono rimasti devoluti.
  • Sono inammissibili in cassazione le censure che mirano a riaprire questioni coperte dalla rinuncia connessa al concordato, anche se tali questioni sarebbero rilevabili d'ufficio.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può essere pronunciata senza formalità di procedura, con conseguente condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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