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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14611/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il procedimento riguarda un condannato in via definitiva a dodici anni di reclusione, già giudicato con rito abbreviato e poi con sentenza d’appello parzialmente riformata, che ha chiesto in sede esecutiva la riduzione di un sesto della pena prevista dall’art. 442, comma 2-bis, c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022. La difesa ha sostenuto che la diminuente abbia natura sostanziale e debba quindi applicarsi retroattivamente come lex mitior ex art. 2, comma 4, c.p., poiché la norma è entrata in vigore dopo la sentenza d’appello ma prima dell’irrevocabilità, e ha lamentato che la Corte territoriale abbia illegittimamente escluso il beneficio per il solo fatto che la sentenza di primo grado era stata impugnata. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e dei principi di legalità, retroattività della legge più favorevole e uguaglianza. Con il secondo motivo è stata prospettata la questione della natura processuale o sostanziale della diminuente e delle conseguenze sulla sua applicazione temporale, anche in rapporto all’art. 7 CEDU. Con il terzo motivo è stata infine sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 442, comma 2-bis, c.p.p. per contrasto con l’art. 3 Cost. e con l’art. 7 CEDU, assumendo che il diverso trattamento dipenda soltanto dal momento dell’impugnazione e non da reali differenze sostanziali.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi sulla retroattività della diminuente, perché ha rilevato un errore nel mezzo di impugnazione utilizzato. Ha ritenuto che il ricorso per cassazione dovesse essere riqualificato come opposizione, poiché il provvedimento del giudice dell’esecuzione in materia di applicazione della riduzione di pena ex art. 442, comma 2-bis, c.p.p. è assoggettato alla disciplina dell’art. 667, comma 4, c.p.p., che prevede prima il provvedimento de plano e poi l’eventuale opposizione davanti allo stesso giudice. Di conseguenza, gli atti sono stati trasmessi alla Corte d’appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, per l’ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2-bis, c.p.p.

    riduzione della pena di un sesto

    la disposizione introduce una diminuente esecutiva collegata al rito abbreviato; nel caso trattato la Corte non ne decide l’applicabilità nel merito, ma chiarisce che l’impugnazione contro il provvedimento sull’istanza segue la disciplina dell’opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p.

  • art. 2, comma 4, c.p.

    richiamato dalla difesa come base per sostenere la retroattività della norma più favorevole; la Corte non si pronuncia nel merito su tale profilo perché riqualifica l’atto e rimette la questione al giudice competente

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.

    indica i motivi formalmente dedotti nel ricorso per cassazione per violazione di legge

  • art. 618, comma 1, c.p.p.

    richiamato dalla difesa per sostenere la massima importanza della questione

  • art. 7 CEDU

    invocato dalla difesa quale parametro convenzionale a sostegno della natura sostanziale della diminuente e della sua retroattività

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla difesa in relazione alla denunciata disparità di trattamento tra imputati in posizione analoga

  • art. 25 Cost.

    invocato dalla difesa per sostenere la violazione del principio di legalità

  • art. 676, comma 3-bis, c.p.p.

    attribuisce al giudice dell’esecuzione la competenza a decidere sull’applicazione della riduzione di pena ex art. 442, comma 2-bis, c.p.p., prevedendo l’adozione d’ufficio del provvedimento prima della trasmissione dell’estratto irrevocabile

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    richiamato in via sistematica dall’art. 676, comma 3-bis, c.p.p.; il provvedimento de plano è seguito dall’opposizione davanti allo stesso giudice

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    evocato per affermare il principio di conservazione dell’impugnazione erroneamente proposta al giudice incompetente o con mezzo non corretto

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    richiamato nel testo per delimitare le trascrizioni dei motivi nei limiti strettamente necessari

Massime di principio

  • Quando la legge prevede che il giudice dell’esecuzione provveda de plano su una determinata istanza e che contro quel provvedimento sia esperibile opposizione, l’eventuale ricorso per cassazione proposto direttamente avverso il provvedimento deve essere riqualificato come opposizione, se ciò consente la conservazione dell’atto e realizza il favor impugnationis.
  • L’impugnazione erroneamente proposta non va dichiarata inammissibile se dal contenuto dell’atto emerge chiaramente il mezzo di tutela corretto e il giudice ad quem è in grado di riqualificarla trasmettendo gli atti al giudice competente.
  • In presenza di una disciplina speciale che collega la riduzione di pena per il rito abbreviato alla fase esecutiva, la verifica sulla concreta spettanza del beneficio compete al giudice dell’esecuzione secondo il modulo procedimentale previsto dagli artt. 676, comma 3-bis, e 667, comma 4, c.p.p.
  • Le censure sulla natura sostanziale o processuale della diminuente e sulla sua retroattività restano assorbite se il ricorso è proposto con mezzo non corretto e deve essere convertito in opposizione davanti al giudice competente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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