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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14589/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il giudice per le indagini preliminari di un tribunale aveva revocato, con decreto, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato precedentemente concessa a favore dell'interessato. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 76, 79 e 112 d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che il provvedimento impugnato fosse in realtà riferibile a un decreto di ammissione sul quale il tribunale aveva già disposto 'non luogo a provvedere'; dall'altro, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 76 e 92 d.P.R. n. 115/2002, contestando l'erronea valutazione delle condizioni reddituali per l'ammissione e il mantenimento del beneficio e l'insussistenza di condizioni sopravvenute idonee a giustificare la revoca. Il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, ritenendo dirimente la questione del mezzo di impugnazione esperibile. Ha richiamato il principio secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, contro la revoca d'ufficio del decreto di ammissione non è ammesso il ricorso per saltum in Cassazione, ma il reclamo davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento; il ricorso per saltum è invece proponibile solo quando la revoca sia avvenuta su richiesta dell'Ufficio finanziario. Poiché nel caso concreto la revoca era stata disposta a seguito di indagini delegate alla Guardia di Finanza dal giudice e non su richiesta dell'Ufficio finanziario, l'impugnazione è stata qualificata come opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115/2002, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di La Spezia.

Norme richiamate

  • art. 76 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato dai difensori in tema di condizioni di ammissione e mantenimento del patrocinio a spese dello Stato; non viene affrontata nel merito la sua applicazione

  • art. 79 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato dai difensori tra le norme asseritamente violate; non viene svolta una valutazione sostanziale

  • art. 92 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato dai difensori con riguardo alle condizioni sopravvenute incidenti sulla revoca del beneficio; non è oggetto di decisione nel merito

  • art. 99 d.P.R. n. 115/2002

    indicato come rimedio corretto quando la revoca del patrocinio a spese dello Stato è disposta d'ufficio; il ricorso è riqualificato come opposizione da trasmettere al Presidente del tribunale

  • art. 112 lett. a) d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel ricorso quale norma violata, senza decisione nel merito

  • art. 112 lett. d) d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel ricorso quale norma violata, senza decisione nel merito

Massime di principio

  • In materia di patrocinio a spese dello Stato, la revoca d'ufficio del decreto di ammissione è impugnabile con reclamo davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, non con ricorso per saltum in cassazione.
  • Il ricorso per saltum in cassazione contro la revoca del beneficio è esperibile solo quando la revoca sia stata disposta su richiesta dell'Ufficio finanziario.
  • Quando un'impugnazione è proposta con un rimedio non corretto ma il contenuto sostanziale corrisponde all'opposizione prevista dal testo unico sulle spese di giustizia, il giudice di legittimità può qualificarla come opposizione e disporre la trasmissione degli atti all'ufficio competente.
  • La verifica della correttezza del mezzo di impugnazione è preliminare e assorbente rispetto alle doglianze di merito sulla sussistenza dei presupposti reddituali o delle condizioni sopravvenute per il mantenimento del patrocinio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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