Cassazione Penale, Ordinanza n. 14589/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il giudice per le indagini preliminari di un tribunale aveva revocato, con decreto, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato precedentemente concessa a favore dell'interessato. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 76, 79 e 112 d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che il provvedimento impugnato fosse in realtà riferibile a un decreto di ammissione sul quale il tribunale aveva già disposto 'non luogo a provvedere'; dall'altro, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 76 e 92 d.P.R. n. 115/2002, contestando l'erronea valutazione delle condizioni reddituali per l'ammissione e il mantenimento del beneficio e l'insussistenza di condizioni sopravvenute idonee a giustificare la revoca. Il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, ritenendo dirimente la questione del mezzo di impugnazione esperibile. Ha richiamato il principio secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, contro la revoca d'ufficio del decreto di ammissione non è ammesso il ricorso per saltum in Cassazione, ma il reclamo davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento; il ricorso per saltum è invece proponibile solo quando la revoca sia avvenuta su richiesta dell'Ufficio finanziario. Poiché nel caso concreto la revoca era stata disposta a seguito di indagini delegate alla Guardia di Finanza dal giudice e non su richiesta dell'Ufficio finanziario, l'impugnazione è stata qualificata come opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115/2002, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di La Spezia.
Norme richiamate
richiamato dai difensori in tema di condizioni di ammissione e mantenimento del patrocinio a spese dello Stato; non viene affrontata nel merito la sua applicazione
richiamato dai difensori tra le norme asseritamente violate; non viene svolta una valutazione sostanziale
richiamato dai difensori con riguardo alle condizioni sopravvenute incidenti sulla revoca del beneficio; non è oggetto di decisione nel merito
indicato come rimedio corretto quando la revoca del patrocinio a spese dello Stato è disposta d'ufficio; il ricorso è riqualificato come opposizione da trasmettere al Presidente del tribunale
art. 112 lett. a) d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel ricorso quale norma violata, senza decisione nel merito
art. 112 lett. d) d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel ricorso quale norma violata, senza decisione nel merito
Massime di principio
- In materia di patrocinio a spese dello Stato, la revoca d'ufficio del decreto di ammissione è impugnabile con reclamo davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, non con ricorso per saltum in cassazione.
- Il ricorso per saltum in cassazione contro la revoca del beneficio è esperibile solo quando la revoca sia stata disposta su richiesta dell'Ufficio finanziario.
- Quando un'impugnazione è proposta con un rimedio non corretto ma il contenuto sostanziale corrisponde all'opposizione prevista dal testo unico sulle spese di giustizia, il giudice di legittimità può qualificarla come opposizione e disporre la trasmissione degli atti all'ufficio competente.
- La verifica della correttezza del mezzo di impugnazione è preliminare e assorbente rispetto alle doglianze di merito sulla sussistenza dei presupposti reddituali o delle condizioni sopravvenute per il mantenimento del patrocinio.
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