Cassazione Civile, Sentenza n. 8271/2023 del 22/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione per errore di fatto ex artt. 391-bis e 395 n.4 c.p.c. avverso la sentenza della Corte di Cassazione n.21497/2020. Il ricorrente lamentava tre presunti errori materiali della Cassazione: 1) l'indicazione di Simone Vicari come "amministratore delegato" invece che come amministratore privo di deleghe; 2) la presunta errata citazione/interpretazione di precedenti di Cassazione (nn. 21567/2017 e 7907/2012) in tema di principio del contraddittorio; 3) il riferimento a una mala gestio della Dicom nel periodo 2001-2005 (antecedente all'amministrazione straordinaria del 1.4.2008). Il ricorso non ha fornito una sommaria esposizione dei fatti e del percorso processuale e non ha formulato i rituali motivi di revocazione richiesti dall'art. 398 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per plurime ragioni: carente esposizione sommaria dei fatti e dell'iter processuale (mancanza del requisito di cui all'art. 366 n.3 c.p.c.), assenza di motivi formali ai sensi dell'art. 398 comma 2 c.p.c., e irrilevanza delle presunte inesattezze denunciate poiché non decisive ai fini della decisione. Le memorie depositate non hanno potuto sanare i vizi originari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, liquidate in € 15.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi e 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.; art. 395 n.4 c.p.c.
ricorso per revocazione per errore di fatto ex artt. 391-bis e 395 n.4 cod.proc.civ.
Fondi la legittimazione del ricorso in revocazione per errore di fatto; la Corte interpreta tali rimedi come soggetti a rigorosi requisiti di ammissibilità e decisività dell'errore denunciato
obbligo di indicare il motivo della revocazione
Richiede la proposizione formale dei motivi di revocazione; la loro assenza determina inammissibilità
esposizione sommaria dei fatti di causa
Impone nel ricorso una sintetica ma chiara ricostruzione dei fatti e delle posizioni processuali; la mancanza impedisce alla Corte di valutare l'ammissibilità e la pertinenza dei motivi
d.lgs. 10.10.2022 n.149 (modifica art.366 c.p.c.)
nuovo testo dell'art. 366 introdotto dal d.lgs.10.10.2022 n.149
La modifica richiede maggiore chiarezza nella esposizione dei fatti, ma la Corte osserva che la norma è inapplicabile ratione temporis al caso di specie
art. 819-ter c.p.c.; art. 295 c.p.c.; art. 819-bis c.p.c.
disciplina dei rapporti tra arbitrato e processo (art. 819-ter); sospensione ex art.295
La Corte richiama che l'art. 819-ter impedisce l'applicazione dell'art. 295 nei rapporti tra arbitrato e processo giudiziario, motivo per cui la censura fondata sulla mancata sospensione è infondata
impugnazione del lodo arbitrale
Rilevante per delimitare le censure ammissibili contro i lodi; la Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto inammissibili censure che esigevano nuovo esame delle risultanze istruttorie
responsabilità degli amministratori (richiamato nel testo nella versione ante d.lgs. n.6/2003)
Richiamato dal ricorrente per distinguere tipologie di responsabilità degli amministratori; la Corte osserva che tale questione non è decisiva rispetto ai motivi di inammissibilità
D.P.R. n.115/2002 art.13 comma 1-quater
inserito dall'art.1 comma 17 l. n.228/2012
Norma richiamata per dare atto dei presupposti processuali relativi al versamento di somme a titolo di contributo unificato o simili obblighi
Massime di principio
- Per un ricorso in revocazione per errore di fatto è indispensabile una sommaria ma chiara esposizione dei fatti e del percorso processuale: la Corte valuta l'ammissibilità sulla base di quanto è riportato nel ricorso senza dover ricercare atti esterni
- Occorre proporre formalmente i motivi richiesti dall'art. 398 c.p.c.; l'indicazione meramente descrittiva di 'errori' senza i rituali motivi porta all'inammissibilità
- Gli errori materiali o di qualificazione (es. indicazione di deleghe) sono irrilevanti se non decisivi rispetto alla decisione impugnata; solo l'errore decisivo giustifica la revocazione
- Non è possibile introdurre nuove censure o ampliare i motivi originari con le memorie illustrative; le memorie servono solo ad illustrare i motivi già proposti
- Censure che implichino un nuovo esame del merito delle risultanze istruttorie sono generalmente inammissibili in sede di legittimità e, a maggior ragione, in revocazione
- Questioni processuali relative alla concomitanza arbitrato/giudizio vanno valutate alla luce delle norme speciali (es. art. 819-ter) che possono escludere rimedi fondati su norme generali (es. art. 295)
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