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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8271/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione per errore di fatto ex artt. 391-bis e 395 n.4 c.p.c. avverso la sentenza della Corte di Cassazione n.21497/2020. Il ricorrente lamentava tre presunti errori materiali della Cassazione: 1) l'indicazione di Simone Vicari come "amministratore delegato" invece che come amministratore privo di deleghe; 2) la presunta errata citazione/interpretazione di precedenti di Cassazione (nn. 21567/2017 e 7907/2012) in tema di principio del contraddittorio; 3) il riferimento a una mala gestio della Dicom nel periodo 2001-2005 (antecedente all'amministrazione straordinaria del 1.4.2008). Il ricorso non ha fornito una sommaria esposizione dei fatti e del percorso processuale e non ha formulato i rituali motivi di revocazione richiesti dall'art. 398 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per plurime ragioni: carente esposizione sommaria dei fatti e dell'iter processuale (mancanza del requisito di cui all'art. 366 n.3 c.p.c.), assenza di motivi formali ai sensi dell'art. 398 comma 2 c.p.c., e irrilevanza delle presunte inesattezze denunciate poiché non decisive ai fini della decisione. Le memorie depositate non hanno potuto sanare i vizi originari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, liquidate in € 15.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi e 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.; art. 395 n.4 c.p.c.

    ricorso per revocazione per errore di fatto ex artt. 391-bis e 395 n.4 cod.proc.civ.

    Fondi la legittimazione del ricorso in revocazione per errore di fatto; la Corte interpreta tali rimedi come soggetti a rigorosi requisiti di ammissibilità e decisività dell'errore denunciato

  • art. 398 comma 2 c.p.c.

    obbligo di indicare il motivo della revocazione

    Richiede la proposizione formale dei motivi di revocazione; la loro assenza determina inammissibilità

  • art. 366 comma 1 n.3 c.p.c.

    esposizione sommaria dei fatti di causa

    Impone nel ricorso una sintetica ma chiara ricostruzione dei fatti e delle posizioni processuali; la mancanza impedisce alla Corte di valutare l'ammissibilità e la pertinenza dei motivi

  • d.lgs. 10.10.2022 n.149 (modifica art.366 c.p.c.)

    nuovo testo dell'art. 366 introdotto dal d.lgs.10.10.2022 n.149

    La modifica richiede maggiore chiarezza nella esposizione dei fatti, ma la Corte osserva che la norma è inapplicabile ratione temporis al caso di specie

  • art. 819-ter c.p.c.; art. 295 c.p.c.; art. 819-bis c.p.c.

    disciplina dei rapporti tra arbitrato e processo (art. 819-ter); sospensione ex art.295

    La Corte richiama che l'art. 819-ter impedisce l'applicazione dell'art. 295 nei rapporti tra arbitrato e processo giudiziario, motivo per cui la censura fondata sulla mancata sospensione è infondata

  • art. 829 c.p.c.

    impugnazione del lodo arbitrale

    Rilevante per delimitare le censure ammissibili contro i lodi; la Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto inammissibili censure che esigevano nuovo esame delle risultanze istruttorie

  • art. 2392 c.c.

    responsabilità degli amministratori (richiamato nel testo nella versione ante d.lgs. n.6/2003)

    Richiamato dal ricorrente per distinguere tipologie di responsabilità degli amministratori; la Corte osserva che tale questione non è decisiva rispetto ai motivi di inammissibilità

  • D.P.R. n.115/2002 art.13 comma 1-quater

    inserito dall'art.1 comma 17 l. n.228/2012

    Norma richiamata per dare atto dei presupposti processuali relativi al versamento di somme a titolo di contributo unificato o simili obblighi

Massime di principio

  • Per un ricorso in revocazione per errore di fatto è indispensabile una sommaria ma chiara esposizione dei fatti e del percorso processuale: la Corte valuta l'ammissibilità sulla base di quanto è riportato nel ricorso senza dover ricercare atti esterni
  • Occorre proporre formalmente i motivi richiesti dall'art. 398 c.p.c.; l'indicazione meramente descrittiva di 'errori' senza i rituali motivi porta all'inammissibilità
  • Gli errori materiali o di qualificazione (es. indicazione di deleghe) sono irrilevanti se non decisivi rispetto alla decisione impugnata; solo l'errore decisivo giustifica la revocazione
  • Non è possibile introdurre nuove censure o ampliare i motivi originari con le memorie illustrative; le memorie servono solo ad illustrare i motivi già proposti
  • Censure che implichino un nuovo esame del merito delle risultanze istruttorie sono generalmente inammissibili in sede di legittimità e, a maggior ragione, in revocazione
  • Questioni processuali relative alla concomitanza arbitrato/giudizio vanno valutate alla luce delle norme speciali (es. art. 819-ter) che possono escludere rimedi fondati su norme generali (es. art. 295)

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