Cassazione Civile, Sentenza n. 8226/2023 del 22/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo avverso un provvedimento di autotutela (n. 399539/83/3) che aveva ridotto l'importo di un avviso di accertamento ICI relativo al 2009. La contribuente contestava, tra gli altri profili, l'omessa e contraddittoria motivazione su eccezioni relative all'inammissibilità dell'appello di Roma Capitale e sull'estensione del giudicato (relativo al 2008) al 2009; sosteneva inoltre che la CTP aveva riconosciuto l'esenzione per abitazione principale sulla base della dimora abituale in un diverso immobile e chiedeva il riconoscimento dell'esenzione per il 2009.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi di doglianza sulla motivazione (art. 112 c.p.c.) in quanto la CTR aveva implicitamente assorbito le eccezioni nell'affermare l'inammissibilità del ricorso introduttivo. Ha confermato il principio consolidato secondo cui un provvedimento di autotutela di portata meramente riduttiva, quando l'atto originario è già stato impugnato e quel giudizio è pendente, non è autonomamente impugnabile; l'annullamento parziale non genera nuova imposizione se non introduce nuovi profili impositivi. Ha inoltre escluso che il giudicato esterno sul 2008 si estenda automaticamente al 2009 con riferimento alla residenza abituale, perché la residenza abituale è un fatto variabile e non un elemento tendenzialmente permanente. Ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame probatorio in cassazione. Ha condannato la ricorrente alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione al vizio di omessa motivazione; la Corte ha ritenuto che la decisione della CTR, pur non avendo explicitamente motivato su tutte le eccezioni, le aveva implicitamente assorbite nella decisione di inammissibilità del ricorso introduttivo
art. 360, comma 1, n. 4 e n. 3 c.p.c.
Norme invocate per i motivi di cassazione relativi alla violazione di legge e alla motivazione; la Corte le ha considerate non fondate per i motivi esposti nella decisione
art. 342 c.p.c.
Rilevata dalla ricorrente in relazione all'inammissibilità dell'appello di Roma Capitale; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalla decisione di merito e conforme al principio secondo cui la riproposizione in appello delle stesse ragioni già dedotte può soddisfare l'onere di specificità dell'impugnazione
art. 53 del d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel contesto dell'onere di specifica impugnazione da parte dell'Amministrazione finanziaria; la Corte ha citato orientamenti di legittimità che considerano assolto tale onere quando l'Amministrazione ripropone in appello le stesse ragioni già sostenute in primo grado
art. 19 del d.lgs. n. 546/1992
Norma in tema di impugnabilità degli atti amministrativi tributarî; la Corte ha applicato l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui l'annullamento parziale adottato in autotutela, se meramente riduttivo e quando l'atto originario è già impugnato, non rientra nella previsione di impugnabilità autonoma
art. 8, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
"Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; ... Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente"
La Corte ha precisato che l'esenzione può basarsi sulla dimora abituale, ma quest'ultima è un fatto suscettibile di variazione nel tempo e non assume carattere permanente; dunque il giudicato esterno non si estende automaticamente su elementi fattuali non tendenzialmente permanenti come la dimora abituale
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater
Norma richiamata in relazione all'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato; la Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente
Massime di principio
- Un provvedimento di autotutela che riduce quantitativamente una pretesa tributaria non è, di regola, autonomamente impugnabile se l'atto originario è già stato impugnato e quel giudizio è pendente, perché la riduzione non muta sostanzialmente il quadro delle ragioni già note al contribuente
- Se l'atto di autotutela introduce nuovi profili impositivi o una diversa qualificazione giuridica (anche se l'ammontare complessivo risulta minore), allora può configurarsi una nuova imposizione e l'atto deve essere autonomamente impugnabile per consentire la difesa del contribuente
- Il giudicato esterno in materia tributaria ha efficacia espansiva solo rispetto ad elementi della fattispecie che abbiano carattere tendenzialmente permanente (es. qualificazione giuridica, categoria catastale, rendita, agevolazioni pluriennali), non rispetto a fatti variabili di periodo come la dimora abituale
- In Cassazione non è possibile rimproverare al giudice di merito una diversa valutazione delle prove di fatto se la censura mira a una ritrattazione probatoria: la revisione dei fatti è preclusa in sede di legittimità
- La riproposizione in appello delle medesime ragioni già sviluppate in primo grado può essere considerata sufficiente ai fini dell'onere di specifica impugnazione da parte dell'Amministrazione, quando l'appello si limita a ribadire le stesse argomentazioni
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