Cassazione Civile, Sentenza n. 8227/2023 del 22/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della pronuncia della Commissione tributaria regionale relativa ad accertamento analitico-induttivo operato nei confronti della società Secortex s.r.l. (percentuale di ricarico inizialmente fissata al 16,08% poi ridotta al 14,47%) e dell'avviso di accertamento notificato al socio (Corcione). Il ricorrente contestava: 1) l'errata applicazione del metodo analitico-induttivo, l'inattendibilità dei calcoli e della media ponderata e la mancata considerazione della reale composizione del magazzino; 2) l'estensione automatica al socio del maggior reddito accertato alla società senza prova della effettiva erogazione di utili al socio e senza accertamento del tenore di vita; inoltre richiamava l'eventuale efficacia di giudicati favorevoli intervenuti a favore del contribuente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi processuali: il ricorso era sottoscritto anche da soggetti non abilitati e non risultava agli atti la procura speciale prevista per la difesa davanti alla Corte (violazione dell'art. 365 c.p.c.). Per tale ragione la Corte non ha esaminato il merito delle censure sull'accertamento fiscale. Ha altresì dato atto, ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei difensori che hanno sottoscritto il ricorso di un ulteriore contributo unificato, se dovuto. Nulla è stato disposto sulle spese in considerazione della mancata costituzione dell'intimata.
Norme richiamate
art. 365 cod. proc. civ.
«Il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale»
La Corte ha ritenuto che l'assenza in atti della procura speciale e la sottoscrizione del ricorso da parte di soggetti non abilitati rendono il ricorso inammissibile e impediscono l'esame del merito.
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei difensori che hanno sottoscritto il ricorso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis
La pronuncia segnala la possibile responsabilità dei difensori firmatari per un ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa sui riti tributari, quando ricorrano le condizioni indicate dall'art.13.
Massime di principio
- La regolarità formale della procura e la sottoscrizione del ricorso da parte di un avvocato abilitato sono requisiti inderogabili per l'ammissibilità del ricorso alla Corte di cassazione; la loro mancanza comporta inammissibilità senza esame del merito.
- Quando l'accertamento fiscale della società e quello del socio sono strettamente collegati, la pretesa nei confronti del socio richiede prova della effettiva imputazione o distribuzione degli utili al socio; non è sufficiente una mera estensione automatica dell'accertamento societario.
- Sulle modalità dell'accertamento analitico-induttivo: il contribuente può e deve contestare la attendibilità dei calcoli, la metodologia usata (es. media ponderata, percentuali di ricarico) e la considerazione della reale composizione del magazzino; tali contestazioni affrontano il merito e vanno però presentate in giudizio con regolarità procedurale.
- Un giudicato favorevole intervenuto a carico della società può influire sulla pretesa nei confronti del socio: se l'accertamento societario viene annullato o ridotto con efficacia, la pretesa correlata verso il socio dovrebbe essere rideterminata o cadere nella stessa misura.
- I difensori devono prestare attenzione anche alle conseguenze economiche processuali (es. contributo unificato addizionale) quando sottoscrivono ricorsi che risultino carenti sul piano formale.
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