Cassazione Civile, Sentenza n. 8221/2023 del 22/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sul diritto all'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4% sulle vendite di vasche da bagno con apertura laterale: la società aveva prodotto in giudizio autocertificazioni rilasciate dai clienti (dichiarazioni sostitutive) attestanti il riconoscimento della disabilità ai sensi della legge n.104/1992 e l'esistenza di una prescrizione autorizzativa; l'Ufficio e la Commissione tributaria regionale ritenevano invece necessaria la produzione del certificato sanitario rilasciato dall'ASL (e, se necessario, della prescrizione medica che colleghi il bene alla menomazione) per poter usufruire dell'aliquota ridotta, al fine di evitare abusi. La questione ha riguardato anche la correttezza procedurale della sentenza di appello che, pur accogliendo parzialmente i ricorsi, aveva delegato all'Amministrazione la ricalcolazione dell'imposta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto dalla società e ha accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale nella parte indicata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna in diversa composizione affinché riesamini il merito e proceda, se del caso, alla quantificazione della pretesa tributaria (con possibilità di nominare consulente tecnico). La Corte ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA del 4%, non è sufficiente l'autocertificazione del soggetto portatore di handicap: è richiesta la certificazione dell'invalidità rilasciata dall'ASL o dalla commissione medica integrata e, se dai certificati non risulta il nesso funzionale, la relativa attestazione medica; inoltre ha censurato il mandato all'Ufficio di provvedere al ricalcolo, affermando che il giudice d'appello deve determinare la misura della pretesa entro il giudizio.
Norme richiamate
art. 2, comma 9, decreto legge 669/1996 (conv. legge 30/1997)
prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% agli ausili relativi a menomazioni funzionali permanenti e rimanda a decreto ministeriale le condizioni e modalità
la norma individua il beneficio per i sussidi tecnici/informatici destinati ai soggetti di cui alla legge n.104/1992 e rimanda a normativa attuativa che stabilisce requisiti documentali
D.M. 14 marzo 1998
prevede che le persone con disabilità, al momento dell'acquisto, producano copia del certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'ASL competente; se dal certificato non risulta il collegamento funzionale, occorre ulteriore certificazione medica
il decreto ministeriale richiede espressamente la certificazione ASL (o commissione medica integrata) e, se necessario, integrazione con attestazione del medico curante per l'accesso all'aliquota 4%
art. 39 legge 23 dicembre 1998, n. 448
Autocertificazione dei soggetti portatori di handicap: i soggetti riconosciuti ai sensi della legge n.104/1992 attestano mediante autocertificazione l'esistenza delle condizioni personali richieste per l'ottenimento di benefici
pur riconoscendo la possibilità di autocertificazione per molte agevolazioni amministrative, la norma non abroga né sostituisce specifici obblighi di certificazione previsti da normativa settoriale come il DM 1998
art. 47 DPR 445/2000
disciplinando le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ne ammette l'uso nei rapporti con la pubblica amministrazione
le dichiarazioni sostitutive sono ammissibili nei rapporti con la PA ma hanno limiti previsti dalla normativa di settore; vanno valutate come elementi documentali
art. 49 DPR 445/2000
I certificati medici, sanitari ... non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni di normativa di settore
i certificati medici richiesti non sono sostituibili con autocertificazioni salvo che la normativa settoriale disponga diversamente; nel caso di specie non sussiste tale deroga
art. 7 d.lgs. 546/1992
regole sul processo tributario che, tra l'altro, riguardano limiti probatori (esclusione prova testimoniale e giuramento)
l'articolo non consente l'utilizzazione della prova testimoniale/giuramento in luogo della documentazione richiesta; tuttavia le dichiarazioni di terzi raccolte in fase amministrativa possono avere valore indiziario secondo giurisprudenza consolidata
Risoluzione Agenzia Entrate 175/E del 20 luglio 2007
distinzione tra ausili 'per vocazione' utilizzabili solo dai disabili e beni di comune reperibilità che richiedono adeguata certificazione sanitaria
la risoluzione chiarisce che per beni suscettibili di uso anche da non disabili (es. vasche laterali) è necessaria una certificazione sanitaria che attesti la loro utilità in relazione alla menomazione
Massime di principio
- Per ottenere l'aliquota IVA del 4% su sussidi tecnici/informatici non è sufficiente la sola autocertificazione del beneficiario: è richiesta la certificazione dell'invalidità rilasciata dall'ASL o dalla commissione medica integrata, e ove necessario la prescrizione/attestazione medica che colleghi il bene alla menomazione
- I certificati medici espressamente richiesti dalla normativa settoriale non possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive salvo diversa disposizione normativa
- Le dichiarazioni di terzi raccolte dall'Amministrazione prima del processo possono assumere valore di elemento indiziario nel processo tributario, ma non possono automaticamente sostituire la documentazione certificativa richiesta per fruire di agevolazioni fiscali
- Il giudice tributario di merito, se ritiene invalido l'atto impugnato per motivi sostanziali, ha il dovere di decidere nel merito e, se necessario, quantificare la pretesa (anche mediante consulente tecnico), non potendo delegare alla parte o all'Amministrazione la determinazione dell'imposta dovuta
- Il principio di semplicità amministrativa non prevale sulle disposizioni specifiche di settore che prevedono documentazione sanitaria obbligatoria per l'accesso a benefici fiscali
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