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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9494/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati indicati ai capi A2 e A3, entrambi aggravati dall'art. 416-bis, comma 1. Quattro principali censure: 1) nullità e carenza motivazionale del provvedimento originario per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e per uso di formule assertive; 2) vizio nella valutazione della gravità indiziaria (errori di ricostruzione, mancata valutazione di documenti probatori e circostanze alternative che escluderebbero la volontà estorsiva o l'intervento dell'Anello); 3) mancato approfondimento circa la ricorrenza dell'aggravante del metodo mafioso ex art. 416-bis, comma 1; 4) mancata considerazione degli elementi idonei a neutralizzare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere e mancata valutazione di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generiche le censure sulla nullità e sulla carenza motivazionale perché non specificavano gli aspetti della motivazione che avrebbero potuto condurre a conclusioni diverse. Ha affermato i limiti del sindacato di legittimità (controllo di congruenza e logicità della motivazione, senza poter riconsiderare il giudizio ricostruttivo dei fatti o la valutazione delle fonti). Ha ritenuto adeguata e logica la valutazione del Tribunale del riesame sulle intercettazioni e sulle risultanze probatorie, sulla ricorrenza dell'aggravante mafiosa e sulle esigenze cautelari, confermando la custodia in carcere. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende; ha disposto la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Indica la competenza del Tribunale per il riesame delle misure cautelari; usato per spiegare l'ambito procedurale dell'ordinanza impugnata

  • art. 416-bis, comma 1 cod. pen.

    Riconosciuta l'aggravante del metodo mafioso. La Corte ha ritenuto che il contesto e le intercettazioni dimostrassero l'uso di logiche spartitorie e il rafforzamento del controllo criminale nel settore edilizio

  • art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis cod. proc. pen.

    Norme richiamate nella censura sulla nullità per carenza motivazionale; la Corte ha richiesto che la parte che denuncia la nullità specifichi gli elementi della motivazione mancanti che avrebbero potuto determinare esiti diversi

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in tema di apprezzamento delle prove; la Corte ha osservato i limiti del sindacato di legittimità sull'apprezzamento delle fonti

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme processuali oggetto di critica dalla difesa; la Corte ha reputato le censure generiche e non fondate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Previsioni sui motivi di cassazione relativi a violazione di legge e carenza motivazionale; usate per inquadrare i motivi del ricorso e il relativo esame da parte della Corte

  • art. 629 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa in tema di estorsione; la Corte ha ritenuto che la valutazione della gravità indiziaria riguardante l'estorsione fosse fondata sulle intercettazioni e non suscettibile di revisione in cassazione se non per manifesta illogicità

  • artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

    Norme richiamate in relazione all'applicabilità e alla scelta delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per reati aggravati dall'art. 416-bis

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità; applicata nei confronti del ricorrente

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Norma sulla comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha disposto la trasmissione della sentenza al direttore

Massime di principio

  • Le doglianze per nullità o carenza motivazionale di provvedimenti cautelari devono indicare specificamente quali parti della motivazione mancano e in che modo la loro assenza avrebbe potuto determinare una decisione diversa; non sono sufficienti rilievi generici sulle tecniche di redazione
  • La Corte di Cassazione, nel sindacare le ordinanze di riesame, verifica la congruenza e la logicità della motivazione ma non è chiamata a riconsiderare il giudizio di merito sulla credibilità delle fonti o la valutazione puntuale delle intercettazioni, salvo casi di manifesta illogicità
  • Le intercettazioni possono costituire prova diretta e, se interpretate coerentemente dal giudice di merito, sono idonee a sostenere la gravità indiziaria anche senza riscontri esterni
  • Per la configurabilità dell'aggravante del 'metodo mafioso' occorre valutare il contesto e l'effetto dell'attività (p. es. controllo spartitorio del mercato, imposizione o condizionamento della libertà contrattuale); una motivazione che ricostruisca questo nesso è generalmente ritenuta sufficiente
  • In presenza di reati aggravati dall'art. 416-bis, opera una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere; la difesa deve indicare e documentare elementi concreti idonei a neutralizzare tale presunzione per ottenere misure meno afflittive

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