Cassazione Penale, Sentenza n. 9494/2022 del 21/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati indicati ai capi A2 e A3, entrambi aggravati dall'art. 416-bis, comma 1. Quattro principali censure: 1) nullità e carenza motivazionale del provvedimento originario per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e per uso di formule assertive; 2) vizio nella valutazione della gravità indiziaria (errori di ricostruzione, mancata valutazione di documenti probatori e circostanze alternative che escluderebbero la volontà estorsiva o l'intervento dell'Anello); 3) mancato approfondimento circa la ricorrenza dell'aggravante del metodo mafioso ex art. 416-bis, comma 1; 4) mancata considerazione degli elementi idonei a neutralizzare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere e mancata valutazione di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generiche le censure sulla nullità e sulla carenza motivazionale perché non specificavano gli aspetti della motivazione che avrebbero potuto condurre a conclusioni diverse. Ha affermato i limiti del sindacato di legittimità (controllo di congruenza e logicità della motivazione, senza poter riconsiderare il giudizio ricostruttivo dei fatti o la valutazione delle fonti). Ha ritenuto adeguata e logica la valutazione del Tribunale del riesame sulle intercettazioni e sulle risultanze probatorie, sulla ricorrenza dell'aggravante mafiosa e sulle esigenze cautelari, confermando la custodia in carcere. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende; ha disposto la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Indica la competenza del Tribunale per il riesame delle misure cautelari; usato per spiegare l'ambito procedurale dell'ordinanza impugnata
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
Riconosciuta l'aggravante del metodo mafioso. La Corte ha ritenuto che il contesto e le intercettazioni dimostrassero l'uso di logiche spartitorie e il rafforzamento del controllo criminale nel settore edilizio
art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis cod. proc. pen.
Norme richiamate nella censura sulla nullità per carenza motivazionale; la Corte ha richiesto che la parte che denuncia la nullità specifichi gli elementi della motivazione mancanti che avrebbero potuto determinare esiti diversi
Richiamato dalla difesa in tema di apprezzamento delle prove; la Corte ha osservato i limiti del sindacato di legittimità sull'apprezzamento delle fonti
Richiamato tra le norme processuali oggetto di critica dalla difesa; la Corte ha reputato le censure generiche e non fondate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Previsioni sui motivi di cassazione relativi a violazione di legge e carenza motivazionale; usate per inquadrare i motivi del ricorso e il relativo esame da parte della Corte
Richiamato dalla difesa in tema di estorsione; la Corte ha ritenuto che la valutazione della gravità indiziaria riguardante l'estorsione fosse fondata sulle intercettazioni e non suscettibile di revisione in cassazione se non per manifesta illogicità
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Norme richiamate in relazione all'applicabilità e alla scelta delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per reati aggravati dall'art. 416-bis
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità; applicata nei confronti del ricorrente
art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norma sulla comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha disposto la trasmissione della sentenza al direttore
Massime di principio
- Le doglianze per nullità o carenza motivazionale di provvedimenti cautelari devono indicare specificamente quali parti della motivazione mancano e in che modo la loro assenza avrebbe potuto determinare una decisione diversa; non sono sufficienti rilievi generici sulle tecniche di redazione
- La Corte di Cassazione, nel sindacare le ordinanze di riesame, verifica la congruenza e la logicità della motivazione ma non è chiamata a riconsiderare il giudizio di merito sulla credibilità delle fonti o la valutazione puntuale delle intercettazioni, salvo casi di manifesta illogicità
- Le intercettazioni possono costituire prova diretta e, se interpretate coerentemente dal giudice di merito, sono idonee a sostenere la gravità indiziaria anche senza riscontri esterni
- Per la configurabilità dell'aggravante del 'metodo mafioso' occorre valutare il contesto e l'effetto dell'attività (p. es. controllo spartitorio del mercato, imposizione o condizionamento della libertà contrattuale); una motivazione che ricostruisca questo nesso è generalmente ritenuta sufficiente
- In presenza di reati aggravati dall'art. 416-bis, opera una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere; la difesa deve indicare e documentare elementi concreti idonei a neutralizzare tale presunzione per ottenere misure meno afflittive
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