Cassazione Civile, Ordinanza n. 26075/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietaria)
La controversia
Nel 2020 il ricorrente conveniva davanti al Tribunale di Ragusa due sorelle, intestatarie di un compendio immobiliare di circa mille metri quadrati nel centro urbano di Vittoria, chiedendo l'accertamento dell'acquisto per usucapione. Allegava di avere posseduto il bene uti dominus per oltre vent'anni, utilizzandolo come deposito, realizzando una recinzione e curandone la manutenzione. Le convenute erano rimaste contumaci; il Tribunale, sulla base anche della testimonianza assunta, accoglieva la domanda, ritenendo provato il possesso esclusivo sin dagli anni Ottanta. In appello, una delle convenute, anche quale erede della sorella deceduta durante il primo grado, otteneva la riforma della decisione: la Corte d'appello di Catania, con sentenza n. 1404/2024 depositata il 24 settembre 2024, rigettava le censure processuali sulla notificazione della citazione e sull'ammissione della prova testimoniale, ma riteneva non assolto l'onere di allegare e provare rigorosamente il momento e le modalità d'inizio del possesso ad usucapionem. Considerava inoltre inidonei i capitoli testimoniali, perché non collocavano temporalmente il possesso, e tardive le precisazioni rese dal teste sull'epoca e sull'uso del bene, non precedentemente allegati dall'attore. Il ricorso per cassazione, illustrato con memoria, proponeva due motivi. Con il primo, denunciando omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 948 e 2697 c.c., il ricorrente sosteneva che la controparte non avesse provato la titolarità del bene e che mancasse la prova della qualità di erede dell'appellante, non essendo sufficienti visure catastali e ipotecarie e dichiarazione di successione. Con il secondo, deduceva la nullità della sentenza per violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., contestando la valutazione delle prove orali e documentali e sostenendo che esse dimostrassero la natura del bene e la durata del possesso.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara inammissibile il primo motivo perché fondato sull'erroneo presupposto che la lite riguardasse una rivendicazione: la domanda era invece di accertamento dell'usucapione, e spettava a chi la proponeva provare rigorosamente gli elementi costitutivi dell'acquisto, in particolare il momento e le modalità d'inizio del possesso uti dominus. La questione della mancata prova della qualità di erede della controricorrente era stata sollevata per la prima volta in cassazione; inoltre, la qualità non contestata nelle difese successive non poteva più essere messa in discussione. Anche la censura di omesso esame era inammissibile, poiché riguardava una questione giuridica o una diversa ricostruzione dell'onere probatorio, non un fatto storico decisivo. È inammissibile anche il secondo motivo, in quanto diretto a ottenere una nuova valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità. La Corte precisa che la violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile se si attribuisce a una prova valore legale che non ha, o se le si nega il valore legale proprio, non per contestare il prudente apprezzamento; la violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre se la decisione si fonda su prove non introdotte dalle parti. Non ricorrevano neppure i presupposti per censurare la motivazione, poiché la Corte d'appello aveva illustrato analiticamente l'inidoneità e la tardività degli elementi relativi al possesso. La Corte pone le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000 oltre accessori, a carico del ricorrente e a favore dello Stato, dato il patrocinio a spese dello Stato della controricorrente. Condanna inoltre il ricorrente a pagare allo Stato € 3.000 ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. e alla Cassa delle ammende € 2.000 ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c. Dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L’azione esercitata dal ricorrente è di accertamento dell’usucapione, non di rivendicazione: l’onere di provare con rigore tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, e in particolare il momento e le modalità di inizio del possesso uti dominus, grava su chi invoca l’usucapione, non sul proprietario; la Corte di appello ha rigettato la domanda proprio perché tale onere non è stato assolto dal ricorrente, sicché è inconferente il richiamo al regime probatorio dell’azione di rivendicazione e agli artt. 948 e 2697 c.c.
La disciplina probatoria propria della rivendicazione non si applica alla domanda di accertamento dell'usucapione; in tale giudizio è chi invoca l'acquisto a dover provare gli elementi costitutivi della fattispecie.
L’azione esercitata dal ricorrente è di accertamento dell’usucapione, non di rivendicazione: l’onere di provare con rigore tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, e in particolare il momento e le modalità di inizio del possesso uti dominus, grava su chi invoca l’usucapione, non sul proprietario; la Corte di appello ha rigettato la domanda proprio perché tale onere non è stato assolto dal ricorrente, sicché è inconferente il richiamo al regime probatorio dell’azione di rivendicazione e agli artt. 948 e 2697 c.c.
Nella domanda di usucapione l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell'acquisto, incluso il momento e le modalità d'inizio del possesso uti dominus, grava su chi invoca l'usucapione, non sul proprietario.
La violazione dell’art. 116 c.p.c. è deducibile solo ove al giudice si imputi di avere attribuito a una prova un valore legale che non le compete, o viceversa, e non quando se ne contesti la valutazione operata secondo il prudente apprezzamento; la violazione dell’art. 115 c.p.c. presuppone che siano state poste a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti.
La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile quando il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti; non consente di contestare semplicemente la valutazione delle prove ritualmente acquisite.
La violazione dell’art. 116 c.p.c. è deducibile solo ove al giudice si imputi di avere attribuito a una prova un valore legale che non le compete, o viceversa, e non quando se ne contesti la valutazione operata secondo il prudente apprezzamento; la violazione dell’art. 115 c.p.c. presuppone che siano state poste a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti.
La violazione dell'art. 116 c.p.c. può essere denunciata quando il giudice attribuisce a una prova un valore legale che non le spetta o le nega quello che le compete; non è configurabile per la mera contestazione del prudente apprezzamento della prova.
Essendo la decisione resa in conformità alla proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., si applicano, a norma dell’ultimo comma del medesimo articolo, il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.
Quando la decisione è resa in conformità alla proposta di definizione accelerata, la Corte applica, secondo il rinvio previsto dall'art. 380-bis c.p.c., anche il terzo comma dell'art. 96 c.p.c.; nel caso concreto ha disposto il pagamento di € 3.000 in favore dello Stato.
Essendo la decisione resa in conformità alla proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., si applicano, a norma dell’ultimo comma del medesimo articolo, il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.
Quando la decisione è resa in conformità alla proposta di definizione accelerata, la Corte applica, secondo il rinvio previsto dall'art. 380-bis c.p.c., anche il quarto comma dell'art. 96 c.p.c.; nel caso concreto ha disposto il pagamento di € 2.000 in favore della Cassa delle ammende.
Essendo la decisione resa in conformità alla proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., si applicano, a norma dell’ultimo comma del medesimo articolo, il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.
La decisione conforme alla proposta di definizione accelerata comporta l'applicazione del rinvio, previsto dall'ultimo comma dell'art. 380-bis c.p.c., ai terzo e quarto comma dell'art. 96 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; poiché la controricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento va disposto in favore dell’Erario (art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002).
Quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento delle spese di lite liquidate a suo favore è disposto in favore dell'Erario.
Massime di principio
- Nella domanda di accertamento dell'usucapione, l'onere di provare rigorosamente gli elementi costitutivi dell'acquisto grava su chi invoca l'usucapione, inclusa la prova del momento e delle modalità d'inizio del possesso uti dominus.
- La contestazione della titolarità del bene secondo il regime probatorio della rivendicazione è inconferente quando la domanda proposta è di accertamento dell'usucapione.
- La qualità di erede, se spesa in giudizio e non contestata nelle difese successive, non può essere messa in discussione per la prima volta in sede di legittimità.
- Il vizio di omesso esame presuppone la mancata considerazione di un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per contestare una diversa ricostruzione dell'onere probatorio o una questione di diritto.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione delle prove: l'art. 115 riguarda l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti, mentre l'art. 116 è violato se si attribuisce a una prova un valore legale improprio o le si nega quello legale che le compete.
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