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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22263/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (distributore)

La controversia

Una società fornitrice di energia elettrica otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di una società utilizzatrice per il pagamento di corrispettivi relativi a una ricostruzione dei consumi conseguente a verifica di un asserito malfunzionamento del gruppo di misura. La società ingiunta proponeva opposizione e il giudice di primo grado accoglieva l'opposizione, ritenendo non provato il credito come fatturato e ritenendo che la ricostruzione dei prelievi dovesse essere limitata ai 365 giorni precedenti la verifica. La fornitrice chiamava in causa il distributore chiedendo, in caso di soccombenza, il rimborso di quanto eventualmente versato al distributore sulle fatture emesse per la stessa fornitura. La Corte d'appello respingeva l'appello della fornitrice, ritenendo non assolto l'onere di provare di avere effettivamente pagato al distributore le somme correlate alle fatture e reputando generica l'allegazione del pagamento, priva di indicazione di tempo, modalità e quantum. In cassazione la fornitrice denunciava violazione degli artt. 115, 116 e 167 c.p.c., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 2697 c.c., oltre a nullità della sentenza e del procedimento e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il pagamento al distributore fosse stato dedotto e non contestato, con conseguente operatività del principio di non contestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato. Ha rilevato che le censure miravano in realtà a ottenere un nuovo giudizio di merito sull'apprezzamento delle prove, precluso in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che non sussisteva né nullità della sentenza né omesso esame di un fatto decisivo, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sulla mancanza di prova del pagamento e sulla genericità dell'allegazione, evidenziando che il principio di non contestazione presuppone una specifica allegazione dei fatti costitutivi, che nella specie mancava. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state poste a carico della ricorrente nei confronti del distributore, mentre sono state integralmente compensate nei rapporti con la società cliente perché il ricorso non conteneva pretese dirette contro di essa. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera solo rispetto a fatti specificamente allegati; la valutazione della condotta di non contestazione resta riservata al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 167 c.p.c.

    La mancata contestazione del convenuto non supplisce alla carente allegazione dell'attore sui fatti costitutivi del diritto azionato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme ai vizi processuali dedotti, ma senza autonoma incidenza decisiva nella soluzione della controversia.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare il pagamento posto a fondamento della pretesa di rimborso incombe sulla parte che agisce in rivalsa.

  • art. 360 c.p.c.

    Le doglianze prospettate come violazioni di legge, nullità e omesso esame di fatto decisivo sono state ritenute inammissibili o infondate perché dirette a contestare la valutazione di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Ha regolato la trattazione del ricorso in adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito sotto la veste formale di violazione di legge, nullità o vizio motivazionale, quando la censura investe in realtà l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • Il principio di non contestazione opera solo se la parte onerata abbia allegato in modo specifico i fatti costitutivi del diritto azionato; una deduzione generica non impone alla controparte una contestazione altrettanto specifica e non può valere come prova del fatto allegato.
  • Chi agisce per il rimborso di somme asseritamente versate a terzi deve provare l'effettivo pagamento, indicando in modo puntuale tempo, modalità e importo, o producendo idonea documentazione.
  • La mancata prova del fatto costitutivo della pretesa comporta il rigetto della domanda, anche quando i documenti prodotti attestino rapporti fatturativi tra i soggetti coinvolti, se non dimostrano il pagamento posto a fondamento della rivalsa.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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