Sentenza del 17/01/2024 n. 1857 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Richiesta di rimborso IRAP per gli anni 2014 (acconto) e 2014-2017: il contribuente sosteneva di non possedere un'autonoma struttura organizzativa rilevante ai fini IRAP perché svolgeva esclusivamente attività di consulenza per la società di cui era socio e si avvaleva della struttura organizzativa della stessa; pertanto i suoi proventi non costituivano presupposto impositivo IRAP.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo errata la valutazione della CTR che aveva attribuito al socio la responsabilità dell'organizzazione societaria. La Corte ha affermato il principio per cui l'esercizio di attività professionale esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione di una società di capitali di cui il professionista è socio o collaboratore continuativo non realizza di per sé l'autonoma organizzazione ai fini IRAP. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame, demandando a quest'ultima anche la definizione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
Definisce il presupposto IRAP come l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata. La Corte interpreta che l'autonoma organizzazione rileva solo se il professionista sia effettivamente responsabile dell'organizzazione e ne tragga vantaggio diretto in termini di valore aggiunto.
art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4
Rami di impugnazione invocati dal ricorrente per vizio di diritto e per omessa o insufficiente motivazione/falso presupposto di fatto; la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo ex n.3 e ha assorbito il secondo.
Norma processuale tributaria richiamata dal ricorrente in relazione all'onere e alla prova; la Corte ha ritenuto comunque assorbito il secondo motivo e non ha dovuto approfondire ulteriormente tale aspetto.
Giurisprudenza della Corte di cassazione
Sez. U., n. 9451/2016 e altri precedenti (es. nn. 9692/2012; 15746/2010; 17566/2016; 11140/2021; 18260/2023 etc.)
La giurisprudenza consolidata specifica i parametri per l'autonoma organizzazione: responsabilità dell'organizzazione da parte del professionista, impiego di beni strumentali eccedenti il minimo o uso non occasionale di lavoro altrui oltre una soglia meramente esecutiva. Inoltre chiarisce che il mero avvalersi di una struttura societaria altrui non è sufficiente per soggettare il professionista ad IRAP.
Massime di principio
- Se il professionista svolge la propria attività esclusivamente nell'ambito della struttura organizzativa di una società di cui è socio o collaboratore continuativo, ciò non costituisce automaticamente autonoma organizzazione ai fini IRAP.
- Perché operi l'IRAP sul professionista è necessario che egli sia 'responsabile' dell'organizzazione in senso sostanziale, ovvero che l'organizzazione faccia capo a lui anche sotto il profilo decisionale e generi valore aggiunto rispetto al suo lavoro personale.
- L'onere della prova, specialmente in caso di istanza di rimborso, grava sul contribuente che deve documentare di possedere un'autonoma organizzazione nei singoli anni d'imposta.
- La qualifica formale di socio o l'assunzione di ruoli gestionali formali o rotativi non sono, di per sé, idonee a dimostrare la responsabilità organizzativa necessaria per l'applicazione dell'IRAP al professionista.
- La verifica della sussistenza dell'autonoma organizzazione è valutazione di fatto anno per anno e può determinare esiti diversi per periodi diversi; in caso di dubbio la controversia può essere rimessa al giudice di merito per istruttoria e specifica valutazione del quantum del rimborso.
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