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Sentenza

Sentenza del 17/01/2024 n. 24 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria

Accertamento imposte - Società di comodo - Prova contraria - Conseguimento reddito - Impossibilità oggettiva - Non sussiste - Recupero - Legittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IRES, IRAP e IVA relativo al 2006, emesso sulla base della qualificazione della società come "società di comodo" ai sensi dell'art. 30 legge n. 724/1994. L'ufficio aveva applicato il test matematico previsto dalla norma (confronto fra ricavi effettivi e ricavi figurativi derivanti dall'applicazione di specifici coefficienti) ritenendo la società non operativa. La contribuente ha opposto la "prova contraria", sostenendo l'esistenza di oggettive impossibilità di mettere a reddito sei immobili (tre a Perugia, uno a Roma, uno a Parigi, uno a Bettona/Bevagna) per difficoltà di commercializzazione, mercato locale e gestione all'estero; ha prodotto, tra l'altro, attestazione di un'agenzia immobiliare e richiamato il fatto notorio e l'insufficienza del redditometro. L'Agenzia ha contestato la sufficienza probatoria di tali elementi e ha dedotto che la situazione di fatto e la lunga durata della mancata locazione dimostrano l'uso improprio dello strumento societario.

La decisione

La Corte territoriale, in ottemperanza al principio di diritto richiamato dalla Cassazione (sent. n. 1506/22), ha ritenuto non assolta la prova contraria dalla società. Pur riconoscendo che il test previsto dall'art. 30 è un'operazione matematica che ammette la prova contraria, il Collegio ha valutato i documenti forniti dalla contribuente insufficienti e generici. Dalla titolarità di sei immobili e da soli due contratti di locazione (entrambi registrati nel periodo 1992-2006, di cui uno con i genitori della legale rappresentante) emerge una non operatività complessiva. Per alcuni immobili (Roma, Parigi, Bevagna) non sono state fornite prove specifiche di impedimenti oggettivi alla commercializzazione (es. gravosi interventi di manutenzione, vincoli di abitabilità, adeguate campagne di offerta con indicazione canoni congrui e relative rifiute). La Corte ha quindi accolto l'appello dell'Agenzia, dichiarando legittimo l'avviso di accertamento e condannando la società alle spese dei gradi di appello e di legittimità, liquidate in complessivi euro 5.000 oltre accessori di legge in favore dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 30 legge n. 724/1994

    La norma detta un test quantitativo basato su coefficienti che determina la non operatività societaria se i ricavi effettivi sono inferiori ai ricavi figurativi; si tratta di una operazione matematica priva di discrezionalità valutativa, ma alla quale è ammessa la prova contraria da parte del contribuente tramite dimostrazione di oggettive, specifiche e indipendenti situazioni che impediscono il conseguimento del reddito.

  • Cass. sent. n. 1506/22 (giurisprudenza richiamata)

    La Corte di Cassazione ha stabilito che, pur essendo il test di non operatività un'operazione matematica, il contribuente ha onere della prova contraria; tale prova deve consentire di dimostrare, senza oneri eccessivi, ragioni commerciali oggettive e specifiche (valutate anche in relazione alle condizioni del mercato) che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi.

Massime di principio

  • L'art. 30 L. n. 724/1994 applica un test matematico per individuare le società non operative: è un criterio oggettivo che prescinde dalla discrezionalità del giudice fiscale.
  • Il contribuente ha l'onere di fornire la "prova contraria"; deve dimostrare con elementi documentali specifici e non meramente generici che esistono cause oggettive, indipendenti dalla sua volontà, che impediscono la redditività dei beni societari.
  • Periodi prolungati di mancata locazione senza adeguata documentazione di azioni commerciali (offerte, canoni coerenti con il mercato, rifiuti documentati, interventi di manutenzione necessari) sono elementi che favoriscono la qualificazione come società di comodo.
  • Contratti di locazione con soggetti legati alla compagine o alla rappresentanza sociale non sono vietati ma costituiscono indizi a favore dell'Amministrazione e devono essere corroborati da prove della genuinità commerciale dell'operazione.
  • Dichiarazioni di 'fatto notorio' o riferimenti generici al mercato estero (es. difficoltà a gestire immobili a Parigi) non sono sufficienti: il contribuente deve provare le concrete difficoltà e le misure adottate per la commercializzazione.
  • La prova contraria può essere riconosciuta parzialmente per i singoli beni effettivamente gestiti con contratti pluriennali documentati; la valutazione va fatta in ottica complessiva o, quanto meno, di prevalenza.

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