Sentenza del 17/01/2024 n. 42 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
ACCERTAMENTO - Spese per ristrutturazione - immobili - detrazione - coniugi - quote al 50% - trasferimento da un soggetto all'altro - limiti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva la rettifica della percentuale di detrazione per spese di ristrutturazione dal 50% al 100% a suo favore, invocando l'accordo di separazione consensuale con l'ex coniuge N. J. in base al quale si era fatto carico dell'intera quota residua del mutuo e gli era stata assegnata la casa coniugale. Sosteneva che l'accollo del mutuo e l'accordo tra le parti legittimassero il trasferimento dell'intero beneficio fiscale a suo favore.
La decisione
La Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado respingendo l'appello. Ha ritenuto che la normativa (art.16-bis, comma 8, TUIR) consenta il trasferimento della percentuale di detrazione solo nei casi espressamente previsti (trasferimento della proprietà dell'immobile o decesso dell'avente diritto). Le circolari e gli studi notarili citati non estendono tale possibilità alla mera assunzione del mutuo o ad accordi tra coniugi. La spettanza della detrazione è attribuita in base all'intestazione delle fatture e dei bonifici 'parlanti'; nel caso in esame l'ex coniuge ha continuato ad usufruire della propria quota. Non è stata ravvisata violazione degli artt.3 e 53 Costituzione. Spese compensate.
Norme richiamate
trasferimento della percentuale di detrazione possibile solo in caso di vendita dell'immobile o decesso dell'avente diritto
La norma limita il trasferimento della detrazione ai soli casi espressamente previsti (traslazione di proprietà o decesso); non ammette interpretazioni estensive che consentano il trasferimento per accordi tra privati o per l'accollamento del mutuo
Circolare Agenzia delle Entrate 13/E/2013
punto 3.2 (la detrazione spettante a chi ha effettivamente sostenuto la spesa)
Ribadisce che il beneficio fiscale spetta a chi ha sostenuto la spesa e risulta dai documenti (fatture, bonifici); non introduce ipotesi di trasferimento diverse da quelle normative
Circolari 57/E/1998 e 20/E/2011
Richiamate dal contribuente ma, secondo la Corte, non idonee a estendere la possibilità di trasferimento della detrazione oltre i casi previsti dalla legge
Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n.20-2020
Interpreta il meccanismo come riferibile a fattispecie traslative di proprietà; quindi il trasferimento della detrazione richiede una vicenda traslativa della proprietà
Costituzione, artt. 3 e 53
Le censure invocate dal ricorrente sono state ritenute infondate: l'applicazione della norma non viola i principi di uguaglianza e capacità contributiva
Massime di principio
- La detrazione per ristrutturazioni/riqualificazione energetica segue chi ha effettivamente sostenuto la spesa e risulta dalle fatture e dai bonifici 'parlanti'.
- Il trasferimento della percentuale di detrazione tra soggetti è ammesso solo nei casi espressamente previsti dall'art.16-bis, comma 8, TUIR (principalmente trasferimento della proprietà dell'immobile o decesso dell'avente diritto).
- L'accollamento del mutuo o accordi privatistici (es. patti in sede di separazione o divorzio) non trasferiscono automaticamente il diritto alla detrazione se non è accompagnato da un effetto traslativo previsto dalla legge.
- Per ottenere che il beneficio fiscale passi da un soggetto all'altro è necessario un atto che produca gli effetti previsti dalla norma (es. trascrizione del trasferimento di proprietà). Accordi interni tra parti senza titolo traslativo non sono sufficienti.
- In situazioni simili conviene conservare e produrre documentazione chiara: fatture intestate, bonifici 'parlanti', atti notarili di trasferimento di proprietà quando presenti; in mancanza, l'amministrazione potrà mantenere la ripartizione secondo i documenti fiscali.
- Se si vuole modificare la titolarità del beneficio fiscale, valutare soluzioni formali (es. trasferimento di proprietà tramite atto pubblico) o gli strumenti specifici previsti dalla normativa attuale (se applicabili), anziché affidarsi a patti privati.
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