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Sentenza

Sentenza del 17/01/2024 n. 42 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

ACCERTAMENTO - Spese per ristrutturazione - immobili - detrazione - coniugi - quote al 50% - trasferimento da un soggetto all'altro - limiti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva la rettifica della percentuale di detrazione per spese di ristrutturazione dal 50% al 100% a suo favore, invocando l'accordo di separazione consensuale con l'ex coniuge N. J. in base al quale si era fatto carico dell'intera quota residua del mutuo e gli era stata assegnata la casa coniugale. Sosteneva che l'accollo del mutuo e l'accordo tra le parti legittimassero il trasferimento dell'intero beneficio fiscale a suo favore.

La decisione

La Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado respingendo l'appello. Ha ritenuto che la normativa (art.16-bis, comma 8, TUIR) consenta il trasferimento della percentuale di detrazione solo nei casi espressamente previsti (trasferimento della proprietà dell'immobile o decesso dell'avente diritto). Le circolari e gli studi notarili citati non estendono tale possibilità alla mera assunzione del mutuo o ad accordi tra coniugi. La spettanza della detrazione è attribuita in base all'intestazione delle fatture e dei bonifici 'parlanti'; nel caso in esame l'ex coniuge ha continuato ad usufruire della propria quota. Non è stata ravvisata violazione degli artt.3 e 53 Costituzione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 16-bis, comma 8, TUIR

    trasferimento della percentuale di detrazione possibile solo in caso di vendita dell'immobile o decesso dell'avente diritto

    La norma limita il trasferimento della detrazione ai soli casi espressamente previsti (traslazione di proprietà o decesso); non ammette interpretazioni estensive che consentano il trasferimento per accordi tra privati o per l'accollamento del mutuo

  • Circolare Agenzia delle Entrate 13/E/2013

    punto 3.2 (la detrazione spettante a chi ha effettivamente sostenuto la spesa)

    Ribadisce che il beneficio fiscale spetta a chi ha sostenuto la spesa e risulta dai documenti (fatture, bonifici); non introduce ipotesi di trasferimento diverse da quelle normative

  • Circolari 57/E/1998 e 20/E/2011

    Richiamate dal contribuente ma, secondo la Corte, non idonee a estendere la possibilità di trasferimento della detrazione oltre i casi previsti dalla legge

  • Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n.20-2020

    Interpreta il meccanismo come riferibile a fattispecie traslative di proprietà; quindi il trasferimento della detrazione richiede una vicenda traslativa della proprietà

  • Costituzione, artt. 3 e 53

    Le censure invocate dal ricorrente sono state ritenute infondate: l'applicazione della norma non viola i principi di uguaglianza e capacità contributiva

Massime di principio

  • La detrazione per ristrutturazioni/riqualificazione energetica segue chi ha effettivamente sostenuto la spesa e risulta dalle fatture e dai bonifici 'parlanti'.
  • Il trasferimento della percentuale di detrazione tra soggetti è ammesso solo nei casi espressamente previsti dall'art.16-bis, comma 8, TUIR (principalmente trasferimento della proprietà dell'immobile o decesso dell'avente diritto).
  • L'accollamento del mutuo o accordi privatistici (es. patti in sede di separazione o divorzio) non trasferiscono automaticamente il diritto alla detrazione se non è accompagnato da un effetto traslativo previsto dalla legge.
  • Per ottenere che il beneficio fiscale passi da un soggetto all'altro è necessario un atto che produca gli effetti previsti dalla norma (es. trascrizione del trasferimento di proprietà). Accordi interni tra parti senza titolo traslativo non sono sufficienti.
  • In situazioni simili conviene conservare e produrre documentazione chiara: fatture intestate, bonifici 'parlanti', atti notarili di trasferimento di proprietà quando presenti; in mancanza, l'amministrazione potrà mantenere la ripartizione secondo i documenti fiscali.
  • Se si vuole modificare la titolarità del beneficio fiscale, valutare soluzioni formali (es. trasferimento di proprietà tramite atto pubblico) o gli strumenti specifici previsti dalla normativa attuale (se applicabili), anziché affidarsi a patti privati.

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