Sentenza del 17/01/2024 n. 194 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia aveva accertato una plusvalenza complessiva di €60.000,00 (€30.000 a carico di ciascun coniuge) confrontando il prezzo di acquisto indicato nell'atto notarile del 15/01/1980 con il prezzo di vendita indicato nell'atto del 03/03/2010. Il contribuente aveva impugnato l'avviso e la CTP aveva dato ragione al contribuente. L'Agenzia ha appellato contestando la motivazione della sentenza e sostenendo la legittimità dell'accertamento, lamentando che il contribuente non avesse documentato spese nel trentennio che avrebbero ridotto la plusvalenza.
La decisione
Il Collegio d'appello ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto illegittimo l'accertamento basato unicamente sulla differenza tra i valori dichiarati negli atti notarili (valori usati ai fini dell'imposta di registro), richiamando l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015 (norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva) e la giurisprudenza di legittimità. La Corte ha stabilito che la base imponibile IRPEF per la plusvalenza è data dalla differenza tra i corrispettivi percepiti e il prezzo di acquisto aumentato dei costi inerenti al bene, e che l'Amministrazione non può procedere in via induttiva basandosi solo sui valori dichiarati ai fini di altra imposta. Ha altresì osservato che l'Ufficio avrebbe dovuto utilizzare altri parametri oggettivi (es. valori IMU, dati pubblici sul valore degli immobili, perizie) e non avendo fatto ciò l'accertamento è illegittimo. L'Agenzia è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in €1.000,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
d.lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3
Norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, che esclude la possibilità per l'Amministrazione di accertare la plusvalenza patrimoniale soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta. Sottolinea che la base imponibile IRPEF è data dai corrispettivi percepiti meno il prezzo di acquisto aumentato dei costi inerenti.
Ordinanza Corte di Cassazione 27/05/2021, n. 14877
Il d.lgs. n. 147/2015, art. 5 comma 3... esclude che l'Amministrazione finanziaria possa ancora procedere in via induttiva... solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta... la base imponibile ai fini IRPEF è data... dalla differenza tra i corrispettivi percepiti... e il prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
Conferma che, dopo l'intervento normativo, l'accertamento non può limitarsi ai valori ai fini di registro; tali valori sono solo esemplificativi e non assimilabili alla base imponibile IRPEF.
Giurisprudenza di legittimità precedente (Cass. nn. 4057/2007; 21020/2009; 18705/2010; 19227/2017; 12265/2017; 27614/2018)
In precedenza la Corte aveva ammesso che l'Amministrazione potesse presumermente utilizzare il valore accertato ai fini dell'imposta di registro come parametro per l'accertamento induttivo della plusvalenza; successivamente tale orientamento è stato riequilibrato/neutralizzato dall'art. 5(3) del d.lgs. 147/2015, con conseguente limitazione di quella presunzione.
Massime di principio
- Non è legittimo accertare una plusvalenza IRPEF esclusivamente confrontando il prezzo di acquisto dichiarato in un atto antico con il prezzo di vendita dichiarato in atto recente senza ulteriori elementi.
- Dopo l'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/2015 (interpretazione autentica), l'Amministrazione non può più limitarsi a usare il valore accertato ai fini di altre imposte (registro, ipotecarie, catastali) come base per un accertamento induttivo della plusvalenza IRPEF.
- La base imponibile IRPEF della plusvalenza è la differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta e il prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente al bene; l'Ufficio deve dunque valutare anche costi documentati e altri parametri oggettivi.
- In assenza di documentazione di spese o migliorie, l'Amministrazione dovrebbe comunque fondare l'accertamento su parametri alternativi e oggettivi (es. valori IMU, rilevazioni pubbliche, perizia tecnica o stime di mercato) e non su una semplice equiparazione al valore usato per l'imposta di registro.
- Per difendersi in situazioni analoghe, il contribuente deve produrre documentazione di acquisto, spese incrementative (ristrutturazioni, oneri notarili, commissioni), perizie o altri dati di mercato; l'Amministrazione invece deve motivare e indicare gli elementi usati per formare il proprio convincimento.
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