Cassazione Civile, Ordinanza n. 04612/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento IRAP recuperando a tassazione la maggiore imposta e negando alla società contribuente i benefici del cd. "cuneo fiscale" ex art. 11 d.lgs. n. 446/1997, assumendo che l'attività svolta fosse riconducibile a un servizio pubblico regolato, in regime concessorio e remunerato tramite tariffa. La contribuente aveva impugnato l'atto: la CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR del Lazio aveva accolto l'appello della società. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 446/1997 e degli artt. 112 e 113 c.p.c., nonché degli artt. 17, 18 e 19 d.lgs. n. 422/1997, sostenendo che il rapporto con il Comune di Roma fosse in realtà una concessione di pubblico servizio, sostanzialmente caratterizzata da remunerazione tariffaria, poiché la società vendeva ad ATAC i cd. "costi-km" e non gestiva direttamente i ricavi da traffico; di conseguenza, la tariffa sarebbe stata solo apparentemente non in capo alla società. La società resistente ha replicato sostenendo, implicitamente attraverso il controricorso, la correttezza della qualificazione del rapporto come appalto e quindi la spettanza del beneficio fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia, affermando che, nella fattispecie concreta, il rapporto intercorrente tra il Comune di Roma e la società non era una concessione traslativa di pubblico servizio remunerata da tariffa, bensì un contratto di appalto. La Corte ha valorizzato il fatto che il servizio di TPL era affidato con un corrispettivo omnicomprensivo a carico dell'amministrazione, mentre la vendita dei titoli di viaggio restava in capo ad ATAC; ha inoltre osservato che, per escludere il beneficio IRAP, la nozione di tariffa deve essere intesa in senso rigoroso come tariffa remuneratoria, capace di scontare il costo fiscale IRAP e di variare automaticamente al mutare di tale costo. Poiché nel caso di specie mancavano questi presupposti, la società non rientrava tra i soggetti esclusi dall'agevolazione. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna dell'amministrazione alle spese, senza applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per il regime di prenotazione a debito.
Norme richiamate
La misura agevolativa del cd. cuneo fiscale non si applica alle imprese che operano in regime di concessione di pubblico servizio con tariffa remuneratoria che tenga conto del costo IRAP; non opera invece quando il rapporto è di appalto o quando la tariffa non sia remunerativa e non incorpori specificamente il costo fiscale IRAP.
Richiamati come norme asseritamente violate nel motivo di ricorso; la Corte, però, ha ricondotto la questione alla qualificazione giuridica del rapporto e alla corretta applicazione della disciplina fiscale, senza ravvisare la dedotta violazione.
artt. 17, 18 e 19 d.lgs. n. 422/1997
Richiamati per sostenere la disciplina del trasporto pubblico locale e la natura del rapporto; la Corte li ha utilizzati nel ragionamento per escludere che il servizio di TPL debba essere necessariamente inquadrato come concessione traslativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La norma sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato, che operano con il meccanismo della prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato come fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
art. 27 dicembre 2006, n. 296
È la base normativa del cd. cuneo fiscale, la cui fruizione è stata ritenuta possibile solo nei limiti sopra indicati.
Massime di principio
- Nel trasporto pubblico locale, il beneficio fiscale correlato al cd. cuneo fiscale può essere riconosciuto solo se l'attività è svolta in regime di appalto, oppure, in caso di concessione, solo quando la remunerazione sia una tariffa realmente remuneratoria, corrisposta dall'utenza e strutturata in modo da incorporare il costo IRAP.
- Ai fini dell'esclusione dell'agevolazione non basta qualunque corrispettivo di matrice tariffaria: occorre una tariffa in senso proprio, ossia una tariffa che tenga conto specificamente del costo fiscale IRAP e che muti automaticamente al variare di tale costo.
- La qualificazione del rapporto come appalto o concessione è questione di diritto sindacabile in cassazione, distinta dalla mera interpretazione della volontà negoziale, che resta apprezzamento di fatto del giudice di merito.
- La presenza di un corrispettivo omnicomprensivo a carico dell'amministrazione e la permanenza in capo a quest'ultima della vendita dei titoli di viaggio sono indici compatibili con l'appalto e non con la concessione traslativa di pubblico servizio.
- L'esclusione del beneficio IRAP per le public utilities è giustificata solo per evitare sovra-compensazioni; quando tale rischio non sussiste, perché manca una tariffa remuneratoria, l'esclusione non opera.
- Non ogni servizio pubblico è necessariamente affidato in concessione: l'organizzazione del trasporto pubblico locale può essere anche regolata mediante appalto, in funzione della concreta struttura del rapporto.
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