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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13318/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio per mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 di una dipendente dall'Università della Valle d'Aosta all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La lavoratrice chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del trattamento economico ritenuto deteriore dalla nuova amministrazione, con condanna al pagamento delle differenze retributive e all'inquadramento nella fascia retributiva F5, o in subordine F4. Il Tribunale respingeva la domanda e la Corte d'appello confermava, ritenendo corretta la comparazione effettuata dall'amministrazione di destinazione tra il trattamento complessivo ante e post mobilità, comprensivo dell'indennità di amministrazione. Nel ricorso per cassazione la dipendente deduceva, con un primo motivo, violazione degli artt. 30 e 45 d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 137 T.U. RAVA e del c.c.n.l. 2008/2009, sostenendo che la comparazione fosse errata perché non omogenea: l'indennità di amministrazione, se prevista solo per l'amministrazione di destinazione, non avrebbe dovuto essere computata per neutralizzare l'assegno ad personam; richiamava inoltre il d.p.c.m. 26 giugno 2015 e contestava i dati contabili posti a base della decisione. Con il secondo motivo lamentava omesso esame di fatti decisivi, individuati nella documentazione richiamata in atti (circolare della Presidenza del Consiglio del 5 aprile 2011 e d.p.c.m. 26 giugno 2015).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, in caso di mobilità volontaria, la comparazione ai fini dell'eventuale assegno ad personam debba avvenire tra trattamenti omogenei, considerando il trattamento base e i compensi fissi e continuativi sia prima sia dopo il passaggio. Ha quindi censurato il criterio seguito dalla Corte territoriale, che aveva valorizzato solo l'indennità di amministrazione dell'ente di destinazione senza un corrispondente confronto con voci fisse e continuative dell'amministrazione di provenienza. Ha richiamato la natura della mobilità come istituto volto a favorire la redistribuzione del personale e ha ribadito che l'assegno ad personam serve a evitare la reformatio in peius del trattamento economico acquisito, restando poi riassorbibile negli incrementi successivi del trattamento del personale dell'ente di destinazione. Ne è derivata la cassazione con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 30 d.lgs. n. 165/2001

    Il passaggio diretto di personale tra amministrazioni è ricondotto alla cessione del contratto; comporta l'applicazione del trattamento giuridico ed economico dell'amministrazione cessionaria, ma salva il divieto di reformatio in peius del trattamento acquisito mediante assegno ad personam riassorbibile.

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dalla ricorrente quale norma sul trattamento economico del personale pubblico contrattualizzato, in collegamento con la pretesa di conservazione del trattamento precedente.

  • art. 137 T.U. RAVA

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina applicabile al proprio trattamento economico nel passaggio di amministrazione.

  • c.c.n.l. 2008/2009

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il corretto parametro di confronto delle voci retributive nel passaggio per mobilità.

  • art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001

    La Corte lo interpreta come disciplina del passaggio diretto assimilabile alla cessione del contratto, con conservazione dell'anzianità e del trattamento economico, salvo l'assegno ad personam per evitare la riduzione del trattamento goduto.

  • artt. 1406 e ss. c.c.

    Sono richiamati per qualificare la mobilità volontaria come fattispecie riconducibile alla cessione del contratto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato solo per dare atto dell'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche, la determinazione dell'eventuale assegno ad personam deve avvenire confrontando trattamenti omogenei, ossia il trattamento base e tutti i compensi fissi e continuativi spettanti prima e dopo il trasferimento.
  • L'indennità prevista dall'amministrazione di destinazione, se connotata da generalità, fissità e continuità, può essere inclusa nel trattamento economico complessivo dell'ente di arrivo; tuttavia non può essere utilizzata isolatamente per neutralizzare il divieto di reformatio in peius senza un corrispondente raffronto con le voci fisse e continuative dell'amministrazione di provenienza.
  • La mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 è funzionale alla migliore distribuzione del personale e al recupero di efficienza della pubblica amministrazione, non alla perdita del trattamento economico già acquisito dal dipendente.
  • L'assegno ad personam ha funzione di salvaguardia del trattamento economico pregresso ed è normalmente riassorbibile negli incrementi del trattamento complessivo spettante al personale dell'amministrazione di destinazione.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'azienda
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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