Sentenza del 15/12/2024 n. 32625 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società hanno impugnato in cassazione la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che aveva parzialmente accolto l’appello dell’ADM contro la decisione della CTP di Como favorevole alle società. Gli avvisi di rettifica riguardavano importazioni del 2021 e il mancato inserimento delle royalties per il marchio Levi’s nel valore doganale dei capi d’abbigliamento, con conseguente richiesta di maggiori dazi e contestazione di illeciti doganali. I sei motivi di ricorso contestavano: la mancata efficacia di precedenti giudicati esterni favorevoli; l’inclusione delle royalties nel valore doganale, sostenendo che la clausola risolutiva della licenza non incideva sulle vendite già effettuate e che non ricorreva una condizione di vendita; la valutazione dei contratti e dei controlli del licenziante sulla produzione; l’omesso esame di circostanze relative alla libertà di scegliere i produttori e ai controlli di qualità; e la validità degli atti per mancanza di prova di una delega ai funzionari firmatari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché le ricorrenti non avevano riprodotto integralmente le sentenze invocate, e comunque infondato: quelle decisioni riguardavano importazioni diverse, con autonomi fatti generatori delle obbligazioni doganali, e il giudicato non vincola sull’interpretazione astratta delle norme. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché mescolava censure eterogenee sia perché l’omessa valutazione di deduzioni difensive non integra l’omesso esame di un fatto storico decisivo. I motivi secondo, terzo, quarto e quinto sono stati comunque ritenuti infondati nel merito: dalle clausole del Sublicense Agreement, considerate insieme all’assetto complessivo dei rapporti, emergevano l’obbligo di pagare royalties per le vendite, la possibilità di risolvere la licenza per mancato pagamento e poteri del licenziante idonei a orientare la produzione e impedirne la commercializzazione; ciò integra una condizione di vendita, anche implicita. Il sesto motivo è stato rigettato: per gli atti doganali non è richiesta la delega specifica invocata, poiché i funzionari doganali sono legittimati ex lege a svolgere i controlli e redigere i verbali. Le società sono state condannate in solido a pagare all’ADM € 1.800,00 per le spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
L'applicabilità della regola del giudicato di diritto interno in materia di dazi doganali, infatti, può riguardare una singola importazione o, comunque, quel (ristretto) numero di importazioni prese in considerazione dal singolo avviso di rettifica, non essendo la regola conseguente a quel giudicato suscettibile di estensione ad un numero indefinito di casi similari.
Il giudicato formatosi su precedenti importazioni non si estende automaticamente a importazioni differenti, anche se le parti e la questione giuridica sono le stesse: occorre l’identità del rapporto o dei fatti generatori della pretesa. Inoltre, l’interpretazione di una norma giuridica non diventa di per sé vincolante per altri giudizi.
Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione), artt. 70 e 71, par. 1, lett. c), e par. 2
Le royalties, quindi, devono essere addizionate al valore di transazione se sono integrate tutte le seguenti condizioni: a) non sono già state incluse nel prezzo effettivamente pagato o da pagare; b) sono relative alle merci da valutare; e c) il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagarle come condizione per la vendita delle merci da valutare e le integrazioni di tale valore devono avvenire sulla base di dati oggettivi e quantificabili.
Il valore doganale parte dal prezzo di transazione, ma deve essere integrato con le royalties non già comprese nel prezzo quando si riferiscono ai beni importati e il loro pagamento costituisce una condizione della vendita. L’integrazione deve basarsi su dati oggettivi e quantificabili.
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, art. 136, parr. 4 e 5
I corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) il venditore o una persona ad esso collegata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento; b) il pagamento da parte dell'acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali; c) le merci non possono essere vendute all'acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante.
È sufficiente che ricorra una delle condizioni elencate perché le royalties siano considerate pagate come condizione della vendita. La condizione può risultare anche dall’insieme dei rapporti contrattuali e può essere implicita; il fatto che il licenziante non sia il venditore non esclude l’inclusione.
D.Lgs. n. 374/1990, artt. 8 e 9
Occorre rilevare, peraltro, che in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 374 del 1990 l'attività di controllo e di visita delle merci è eseguita dai funzionari doganali, sicché gli eventuali successivi processi verbali di rettifica, predisposti in contraddittorio, sono sottoscritti dagli stessi funzionari doganali che hanno proceduto ai controlli, senza la necessità di una specifica delega.
I funzionari doganali che effettuano i controlli sono legittimati dalla legge a svolgere l’attività e sottoscrivere i relativi verbali di rettifica: non occorre una delega specifica del direttore dell’ufficio.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Con esso deve farsi riferimento all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che, se esaminato, avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia, nel cui paradigma non è, all'evidenza, inquadrabile la censura concernente l'omessa valutazione di deduzioni difensive.
La censura per omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di argomenti o deduzioni difensive. Il fatto deve risultare dalla sentenza o dagli atti e il suo esame avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto dell’impugnazione, ricorrono i presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per stabilire se le royalties vadano incluse nel valore doganale, occorre verificare se il venditore possa vendere o l’acquirente possa comprare i beni senza il pagamento dei diritti di licenza. La condizione di vendita può essere implicita e va accertata esaminando insieme il contratto di vendita, quello di licenza e l’effettivo assetto dei rapporti.
- La risoluzione della licenza per mancato pagamento, pur producendo effetti contrattuali per il futuro, può essere un indicatore rilevante del potere del licenziante di condizionare la produzione e la commercializzazione, specialmente nei rapporti continuativi. La sua rilevanza doganale dipende dalla valutazione complessiva delle clausole e dei poteri esercitabili, non dal solo effetto risolutivo.
- Un controllo che non si limita alla verifica qualitativa del prodotto, ma incide sulle caratteristiche tecniche, sul processo produttivo o sull’autorizzazione a usare il marchio, può indicare un potere di orientamento del licenziante rilevante ai fini della condizione di vendita. La valutazione è concreta e complessiva.
- Il fatto che le royalties siano calcolate sul fatturato di rivendita o determinate dopo l’importazione riguarda la quantificazione e il momento del pagamento, non esclude di per sé che l’obbligo di corrisponderle sia una condizione della vendita.
- Un giudicato relativo a una singola importazione, o a un gruppo circoscritto di importazioni, non si estende automaticamente ad altre operazioni doganali autonome. Chi invoca un giudicato esterno in cassazione deve inoltre riprodurre integralmente la sentenza, comprensiva di motivazione e dispositivo.
- Per gli atti doganali, i funzionari che svolgono i controlli e redigono i verbali sono legittimati in base alla legge; la mancanza di una delega specifica non comporta, da sola, l’invalidità degli atti.
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