Cassazione Penale, Sentenza n. 30058/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un gruppo di quattro minorenni aveva aggredito una persona con cui uno di loro aveva avuto una precedente discussione; il ricorrente, oltre a far parte del gruppo, avrebbe colpito un amico della vittima intervenuto in difesa di quest'ultima e, successivamente, avrebbe continuato l'aggressione contro la persona offesa con pugni e schiaffi, impedendole di fuggire, fino a quando un altro concorrente non le aveva inferto due coltellate all'addome e al torace. A seguito delle gravi ferite la vittima era stata ricoverata in codice rosso e sottoposta a intervento chirurgico. Gli indagati si erano poi costituiti spontaneamente e avevano reso dichiarazioni confessionorie. Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in istituto penale per i minorenni; il tribunale del riesame aveva confermato. Con il ricorso per cassazione l'indagato deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., sostenendo che non si fosse tenuto conto della sua incensuratezza, dell'assenza di precedenti in fatti violenti, del lavoro, del sostegno familiare e della possibilità di applicare una misura meno gravosa, come la permanenza in casa, con affidamento alla madre e al patrigno; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 c.p., assumendo che il suo contributo fosse meno grave rispetto a quello dell'altro concorrente che aveva materialmente accoltellato la vittima.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulle esigenze cautelari perché il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito né la rivalutazione degli elementi indiziari; nel caso concreto la motivazione del riesame era adeguata e non manifestamente illogica, poiché valorizzava la gravità della condotta, il sostegno dato a un correo armato e violento, l'aggressione anche contro l'amico della vittima e l'inidoneità, almeno allo stato, di misure meno afflittive, nonostante la spontanea costituzione e le ammissioni. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo: la questione dell'art. 114 c.p. non era stata proposta nel riesame e quindi non poteva essere dedotta per la prima volta in cassazione; comunque, il contributo del ricorrente non era di minima partecipazione, perché la sua condotta era stata giudicata attiva e funzionale alla realizzazione del fatto, non marginale o trascurabile. Il ricorso è stato quindi respinto senza condanna alle spese per la disciplina speciale dei minorenni.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
La permanenza delle esigenze cautelari va valutata in concreto, ma in sede di legittimità non è consentita una nuova lettura dei fatti o degli elementi indiziari; è censurabile solo la mancanza assoluta, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione.
Nel ricorso per cassazione sono deducibili soltanto specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali che incidano sui requisiti minimi di esistenza e logicità della motivazione, non già contestazioni che richiedano una diversa ricostruzione del fatto.
L'impugnazione cautelare ha effetto devolutivo e, nel caso esaminato, non consente di introdurre per la prima volta in cassazione una questione non sollevata nel riesame quando richieda accertamenti in fatto.
L'attenuante della minima մասնակցazione si applica solo quando il contributo del correo sia oggettivamente così lieve da risultare quasi trascurabile o marginale nell'economia del reato; non basta una mera minore efficacia causale rispetto agli altri concorrenti.
art. 29 d.lgs. 272/2009
Per i reati commessi da soggetto minorenne opera la dispensa dal pagamento delle spese processuali, anche in caso di rigetto del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
La cancelleria deve provvedere agli adempimenti conseguenti alla decisione, in particolare quelli relativi all'oscuramento dei dati identificativi nei casi previsti.
Il provvedimento richiama l'obbligo di omettere generalità e altri dati identificativi in caso di diffusione della decisione, secondo la disciplina sulla tutela dei dati personali.
artt. 56, 575, 577 nn. 3 e 4 c.p.
Il fatto è stato provvisoriamente inquadrato come tentato omicidio aggravato dalle circostanze contestate.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro ordinanze cautelari personali non è consentita una rivalutazione del compendio indiziario o delle esigenze cautelari: il controllo è limitato alla tenuta logico-giuridica della motivazione e alla violazione di specifiche norme di legge.
- La gravità della condotta, il supporto prestato a un correo armato e l'effettiva partecipazione all'aggressione possono giustificare il mantenimento della custodia cautelare anche se l'indagato è incensurato, lavora e ha un contesto familiare di sostegno, ove il giudice spieghi perché tali elementi non bastano a neutralizzare l'attualità del pericolo.
- L'attenuante della minima partecipazione richiede un contributo causalmente marginale e quasi trascurabile: non è sufficiente che la condotta del correo sia meno intensa di quella degli altri concorrenti.
- Le questioni che presuppongono accertamenti in fatto e non siano state devolute al giudice del riesame non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione in materia cautelare.
- In presenza di reati commessi da minorenne, il rigetto del ricorso non comporta automaticamente la condanna al pagamento delle spese processuali, per l'operatività della disciplina speciale di esonero.
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