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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18415/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Genova, definendo il giudizio con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato il trattamento sanzionatorio complessivo per due imputati: per uno, in tre anni, sei mesi e venti giorni di reclusione; per l'altra, in un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 1.600 di multa. Il primo ricorrente ha censurato l'applicazione dell'art. 81 c.p. sostenendo che la pena base, individuata nel reato più grave dopo la riqualificazione del capo 1 nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, fosse illegale perché fissata sopra il minimo edittale; ha inoltre contestato gli aumenti per continuazione, rimasti invariati rispetto al primo grado nonostante la richiesta del P.G. di ridurli, deducendo analoghe censure in un terzo motivo. La seconda ricorrente ha invece dedotto che l'aumento per continuazione relativo ai capi 1 e 2 fosse illegittimo perché, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite Giglia, per tali reati l'aumento non poteva riguardare anche la pena pecuniaria, essendo prevista solo la pena detentiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ricordato che, in caso di sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è consentito solo per censure relative alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della sentenza rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati e sui vizi della pena, salvo che la sanzione sia illegalmente determinata perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. Applicando tale principio, ha ritenuto il primo motivo del primo ricorrente inammissibile perché una pena fissata sopra il minimo edittale ma entro la cornice legale non è pena illegale; ha ritenuto inammissibili anche i motivi sugli aumenti per continuazione, poiché il concordato aveva comunque portato a un trattamento più favorevole e gli aumenti non erano illegali ai sensi dell'art. 81 c.p. Quanto alla seconda ricorrente, ha ritenuto inammissibile la doglianza perché i reati considerati prevedevano sia la pena detentiva sia quella pecuniaria, sicché l'aumento per continuazione non era contrario alla legge. I ricorsi sono stati pertanto respinti in rito con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza di appello definita con concordato limita il perimetro del controllo di legittimità ai profili relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo.

  • art. 81 c.p.

    Gli aumenti per continuazione devono essere valutati secondo i criteri legali; tuttavia non è illegale una pena determinata sopra il minimo edittale purché resti entro la cornice prevista dalla legge.

  • art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La riqualificazione del fatto in tale fattispecie ha inciso sulla pena base, ma la pena così determinata è stata ritenuta legittima perché compresa nel trattamento edittale.

  • art. 453 c.p.

    Per i capi richiamati dalla ricorrente, la norma è stata indicata come reato per il quale è prevista anche la pena pecuniaria, con conseguente possibilità di aumento in continuazione anche su tale componente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, commisurata alla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte richiama, in via generale, che nel concordato in appello sono inammissibili le doglianze sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento, salvo i limiti propri del tipo di impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione dal contenuto concordato; restano precluse le contestazioni sui motivi rinunciati e sui meri vizi di dosimetria della pena.
  • La pena non è illegale per il solo fatto di essere stata determinata sopra il minimo edittale, se resta all'interno della cornice sanzionatoria prevista dalla legge.
  • In tema di continuazione, la censura è inammissibile quando investe aumenti sanzionatori non illegali secondo i criteri dell'art. 81 c.p. e, nel contesto del concordato, non incide su una sanzione fuori legge.
  • La doglianza sulla continuazione riferita a reati per i quali la legge prevede sia pena detentiva sia pena pecuniaria non può fondarsi sul presupposto che l'aumento debba riguardare soltanto la pena detentiva.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando emergano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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