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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31593/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma in appello della sentenza di primo grado: deducono carenza di motivazione per relationem e violazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, cod. proc. pen.; contestano inoltre la responsabilità di Antonio per il possesso dell'arma e della droga ritrovate in baracche ritenute accessibili e non nella sua esclusiva disponibilità; per Gabriele contestano che lo stupefacente rinvenuto nella sua camera fosse per uso personale e chiedono la non menzione della condanna.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto inammissibile la censura generica sul fatto che l'appello fosse motivato per relationem, non essendo indicati i punti dell'atto di appello non valutati. Sul secondo motivo ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale: per Antonio sono stati valorizzati la proprietà delle aree (della madre), la vicinanza tra baracche e officina (circa 10 metri), l'accesso mediante unica strada interpoderale, la similitudine delle modalità di occultamento e lo stato di cura delle piante, elementi che legittimano l'attribuzione della disponibilità della droga e dell'arma; per Gabriele la Corte ha ritenuto escluso l'uso personale in ragione della quantità (pari a circa 329 dosi medie ricavabili), della modalità di occultamento in più luoghi, della presenza di parte ad essiccare e della sussistenza di materiali idonei alla suddivisione. La domanda di non menzione è stata rigettata sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento alla Cassa delle ammende in misura ritenuta congrua (euro 3.000). Le condanne di merito restano quindi operative (Antonio: 2 anni e 8 mesi di reclusione e euro 5.500 di multa; Gabriele: 8 mesi di reclusione e euro 1.000 di multa, pena sospesa).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    Norma ricognitiva della fattispecie penalmente rilevante per la detenzione di sostanze stupefacenti; il fatto di Gabriele è stato ricondotto a questa fattispecie.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73-bis, comma primo, lett. a)

    Richiamata per chiarire che il solo dato ponderale non determina automaticamente la destinazione a spaccio; il giudice deve valutare complessivamente quantità, modalità di conservazione e altre circostanze indizianti.

  • Codice di procedura penale, art. 125, comma 3

    Norma sul contenuto della motivazione e sui requisiti della decisione; richiamata nella censura sulla presunta motivazione per relationem.

  • Codice di procedura penale, art. 546, comma 1, lett. e)

    Previsione relativa ai motivi di impugnazione in appello; citata nel contesto delle censure sulla motivazione e sul riesame degli elementi di fatto.

  • D.L. n. 137 del 2020, art. 23

    Norma che disciplina la trattazione scritta del procedimento; il procedimento è stato trattato per iscritto ai sensi di tale norma.

  • Codice penale, art. 133

    Criteri per la concessione del beneficio della non menzione; la Corte ha ritenuto che la valutazione debba limitarsi ai criteri di questo articolo e, per gravità della condotta, ha escluso la non menzione.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Stabilisce le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, ivi compresa la condanna alle spese e la possibile sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Una censura generica che si limiti a dire che la sentenza d'appello è motivata per relationem è inammissibile: il ricorrente deve indicare i punti specifici dell'atto di appello non adeguatamente valutati.
  • In caso di ritrovamento di armi o droga in costruzioni rurali 'comuni' o abbandonate, il giudice valuta la disponibilità in base a elementi concreti (proprietà dei luoghi, prossimità rispetto al luogo di lavoro, vie di accesso uniche, modalità e similitudine di occultamento, stato di cura delle piante) e non sulla mera possibilità teorica di accesso da parte di terzi.
  • Il dato quantitativo dello stupefacente non è di per sé sufficiente a provare la destinazione allo spaccio; tuttavia, quantità elevata unita a modalità di conservazione/occultamento, presenza di materiale per il frazionamento, più luoghi di occultamento e parti messe ad essiccare costituiscono indizi forti di finalità di spaccio.
  • La concessione della non menzione va valutata esclusivamente con i criteri dell'art. 133 c.p.; la gravità della condotta e la pericolosità sociale possono giustificare il diniego anche se la pena è sospesa.
  • Il rigetto per inammissibilità del ricorso comporta spesso l'onere di pagare le spese processuali e può comportare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende se non risultano cause esimenti dalla colpa nella proposta di ricorso.

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