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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36043/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da uno studio associato fiscale e tributario per il pagamento di compensi professionali asseritamente maturati per attività svolte in favore di una società. La società ingiunta ha proposto opposizione sostenendo, in particolare, che alcune prestazioni erano state rese a favore di terzi e non della società stessa. L'opposizione è stata rigettata dal Giudice di pace e, in appello, il Tribunale ha confermato sia il credito professionale sia la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per abuso dello strumento processuale. In cassazione la società ha dedotto due motivi: 1) omesso esame di una prova documentale decisiva, ossia la fattura posta a base del decreto ingiuntivo, che avrebbe dimostrato che parte delle prestazioni erano state eseguite per soggetti terzi; 2) omesso esame della medesima fattura con riferimento alla condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., assumendo che il documento rendesse erronea tale statuizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che, in sede di legittimità, la denuncia di omessa valutazione di prove documentali richiede l'integrale o significativa trascrizione del documento e la specificazione delle deduzioni svolte nei gradi di merito; nel caso concreto la ricorrente aveva richiamato la fattura senza indicarne il contenuto, con conseguente inammissibilità. Sul secondo motivo ha osservato che esso non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché il Tribunale aveva fondato la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. sull'abuso dello strumento processuale e non su profili diversi; la censura, pertanto, era inidonea a scalfire la decisione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa della parte intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato quale base della definizione camerale con proposta del relatore

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la condanna è una sanzione pubblicistica autonoma, applicabile d'ufficio in caso di soccombenza, diretta a reprimere l'abuso del processo; richiede una condotta oggettivamente valutabile come abuso, anche senza dolo o colpa grave

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    consente, in presenza dei presupposti processuali, il raddoppio del contributo unificato dovuto dal ricorrente

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 2697 c.c.

    evocato indirettamente nel principio sull'onere di trascrivere il documento e indicare le deduzioni di merito per consentire il controllo di decisività in cassazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di omesso esame o omessa valutazione di un documento richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorrente trascriva il contenuto rilevante del documento e indichi specificamente quando e come le relative deduzioni siano state formulate nei gradi di merito.
  • La sola produzione o il mero richiamo del documento non assolvono l'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, perché non consentono alla Corte di verificare la decisività della censura né impongono al giudice di legittimità un autonomo esame del documento.
  • La censura di legittimità deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se il motivo non attacca la ragione effettiva posta a fondamento della decisione, è inammissibile.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. ha natura sanzionatoria pubblicistica ed è finalizzata a reprimere l'abuso del processo; la sua applicazione presuppone una condotta processuale oggettivamente abusiva, non necessariamente sorretta da dolo o colpa grave.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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