Cassazione Civile, Ordinanza n. 04278/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione proposta contro un pignoramento presso terzi eseguito dall'agente della riscossione in forza di tre cartelle esattoriali. L'opponente deduceva plurimi vizi, tra cui il difetto di notifica delle cartelle, la loro asserita previa sospensione e annullamento, la lesione del diritto di difesa e una questione di legittimità costituzionale degli artt. 57, comma 1, lett. a), e 60 del d.P.R. n. 602/1973 per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. Il tribunale aveva qualificato l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e l'aveva dichiarata inammissibile perché l'opponente non aveva indicato la data di conoscenza delle cartelle, dato necessario per verificare la tempestività del rimedio. In cassazione il ricorrente ha proposto quarantatré motivi, ma il ricorso non si confrontava in modo specifico con la ratio della decisione impugnata, cioè l'inammissibilità per mancata indicazione del dies a quo e per aspecificità delle doglianze; inoltre la documentazione depositata con la memoria era ritenuta inconferente e comunque estranea al perimetro dell'art. 372 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero apodittici e non adeguatamente calibrati sulla decisione del tribunale, fondata sulla qualificazione dell'opposizione come opposizione agli atti esecutivi e sulla mancata specificazione della data di conoscenza delle cartelle, indispensabile per stabilire il termine di proposizione ex art. 617 c.p.c. È stata quindi confermata la condanna alle spese in favore del controricorrente e disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'opposizione contro le cartelle è stata ricondotta all'opposizione agli atti esecutivi; per la sua ammissibilità è necessario indicare la data di conoscenza dell'atto, al fine di verificare il rispetto del termine di proposizione.
La documentazione depositata con la memoria di legittimità è stata ritenuta non ammissibile perché estranea ai documenti concernenti la procedibilità del ricorso e comunque non idonea a scalfire la ratio decidendi.
La memoria depositata in vista dell'adunanza camerale non può essere usata per introdurre documenti inconferenti o non consentiti dal regime delle produzioni in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 57, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602 del 1973
È richiamato solo per la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente.
art. 60 d.P.R. n. 602 del 1973
È richiamato solo per la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente.
art. 3 Cost.
Norma evocata dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale.
art. 24 Cost.
Norma evocata dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile se non si confronta in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre doglianze generiche o apodittiche.
- Quando l'opposizione è qualificata come opposizione agli atti esecutivi, la parte che la propone deve indicare in modo preciso la data in cui ha avuto conoscenza dell'atto, perché da tale dato dipende la verifica della tempestività.
- La deduzione del difetto di notifica non esonera l'opponente dall'allegare e provare il momento di effettiva conoscenza dell'atto, ove la decisione si fondi sulla tardività o sull'indeterminatezza del dies a quo.
- In cassazione non possono essere utilizzati documenti nuovi o inconferenti rispetto ai limiti dell'art. 372 c.p.c. per superare una declaratoria di inammissibilità fondata sulla carenza di specificità del ricorso.
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