Sentenza del 12/04/2023 n. 9784 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
AE impugnava la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello di MS avverso l'avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo al 2005, consistente in plurime riprese: indebita detrazione IVA per fatture soggettivamente inesistenti, emissione illegittima di fatture in regime di sospensione d'imposta (art. 8 DPR 633/1972, cessioni ad 'esportatori abituali' con dichiarazioni d'intenti false) e omessa fatturazione di operazioni imponibili. In cassazione AE deduceva, tra l'altro, inversione dell'onere della prova da parte della CTR e omissione di motivazione su profili decisivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo di ricorso (onere della prova e questioni attinenti all'utilizzo di fatture e al regime di sospensione d'imposta) in parte infondato e in parte fondato. In particolare: sulla contestazione relativa alla detrazione per fatture soggettivamente inesistenti la Corte ha confermato che l'Amministrazione deve provare, anche per via indiziaria, non solo la fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario; nel caso concreto non risultano elementi indiziari idonei forniti dall'Ufficio a dimostrare la conoscenza della frode da parte di MS, quindi quella parte del motivo non ha avuto successo. Diversamente, con riferimento alle fatture emesse in regime di sospensione d'imposta ex art. 8 (cessioni a presunti esportatori abituali le cui dichiarazioni d'intento si sono rivelate ideologicamente false e i beni non sono stati esportati), la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia valutato se MS avesse adempiuto all'onere di diligenza richiesto: la sentenza è stata quindi cassata in parte qua e rinviata alla CTR per nuovo esame alla luce del principio che impone al cedente di adottare tutte le ragionevoli misure per verificare la legittimità delle dichiarazioni d'intento. Il secondo motivo (omesso esame di fatto decisivo relativo all'antieconomicità di vendite al prezzo di costo) è stato dichiarato inammissibile perché non risultava che la ripresa fosse stata effettivamente contestata in quella forma. Esito: ricorso in parte accolto, sentenza della CTR cassata e rinviata limitatamente al profilo delle cessioni in sospensione d'imposta; spese di giudizio a carico della CTR.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8
Regime di sospensione d'imposta per cessioni all'esportazione e cessioni a esportatori abituali; se la dichiarazione d'intenti è ideologicamente falsa e il cedente dispone di elementi che fanno presumere irregolarità, grava sul cedente un onere di diligenza consistente nell'adottare tutte le ragionevoli misure per verificare la legittimità della dichiarazione e l'effettiva qualità di esportatore abituale del cessionario.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19 e ss.
Norme relative alla detrazione dell'IVA; impugnazione vertente sulla legittimità della detrazione in presenza di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti.
Regola sull'onere della prova: l'Amministrazione deve fornire gli elementi probatori, anche indiziari, idonei a dimostrare non solo la fittizietà del fornitore ma altresì la consapevolezza del destinatario della frode; incombe poi sul contribuente la prova contraria della non consapevolezza e dell'adozione della diligenza massima esigibile.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Norme sui motivi di ricorso per cassazione: n.3 (violazione di norme di diritto) e n.5 (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo). La Corte ha valutato i motivi alla luce di questi parametri e ha dichiarato inammissibile la censura per omesso esame quando non risultava che il fatto fosse stato effettivamente contestato in giudizio.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta detrazioni basate su fatture di fornitori 'cartiere' deve provare non solo la fittizietà del fornitore ma anche, con elementi oggettivi e specifici, la consapevolezza o la conoscibilità della frode da parte del compratore; senza tali indizi la pretesa può essere respinta.
- La regolarità formale della contabilità e l'uso di mezzi di pagamento non sono di per sé decisivi: l'onere della prova rimane in capo all'Amministrazione e il contribuente può difendersi dimostrando la mancanza di consapevolezza e l'adozione della diligenza richiesta.
- Nelle cessioni effettuate in regime di sospensione IVA su dichiarazione di intento l'operatore cedente ha un onere attivo di diligenza: deve adottare tutte le misure ragionevoli per verificare la veridicità della dichiarazione d'intenti e l'effettiva qualità di esportatore abituale del cessionario (es. controlli documentali, verifica VIES, richiesta di prove di esportazione), pena l'imputazione della responsabilità IVA in caso di dichiarazioni ideologicamente false.
- In sede di gravame e di legittimità le valutazioni meritorie dei giudici di merito non sono sindacabili se fondate su adeguata motivazione; tuttavia omissioni sulla valutazione di specifici obblighi di diligenza (come nel regime di sospensione) possono determinare cassazione e rinvio per nuovo esame.
- Per il contribuente è importante conservare e produrre elementi che dimostrino le verifiche compiute sul cessionario (documentazione di trasporto ed esportazione, riscontri bancari, comunicazioni al cliente, controlli anagrafici e fiscali) per contrastare la presunzione di consapevolezza.
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