Cassazione Penale, Ordinanza n. 31352/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. La statuizione di merito applicata con patteggiamento è rimasta ferma; la censura sulla mancata riqualificazione nell'ipotesi lieve è stata ritenuta non deducibile in questa forma di impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. nei confronti di un imputato condannato per un reato in materia di stupefacenti, con pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 10.000 di multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, con un unico motivo di violazione di legge, lamentando la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990. La Corte ha ritenuto il motivo non consentito nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento, perché non rientrante tra i motivi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e quindi ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
richiama il patteggiamento, cioè l'applicazione della pena su richiesta delle parti, quale base del provvedimento impugnato
come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017
individua in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; la censura sulla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve non vi rientra
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità
indicato insieme all'art. 110 c.p. e all'art. 73 d.P.R. 309/1990 nella contestazione originaria; emerge il riferimento alla continuazione
norma sul concorso di persone richiamata nella contestazione originaria
art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice in materia di stupefacenti contestata e posta a base della sentenza di patteggiamento
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
ipotesi di lieve entità invocata dal ricorrente per la riqualificazione del fatto
citata quale fonte che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso sentenza di patteggiamento, il ricorso è ammissibile solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; è quindi inammissibile il motivo che solleciti una diversa qualificazione del fatto se non rientra nel perimetro tipizzato dalla norma.
- La richiesta di riqualificazione del reato nella fattispecie di lieve entità, quando proposta contro una sentenza ex art. 444 c.p.p., non è deducibile in cassazione se non si traduce in uno dei motivi tassativi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso sentenza di patteggiamento può essere pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; all'inammissibilità consegue per legge la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31312/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31313/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31314/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31328/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31329/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31330/2025 del 19/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →