Cassazione Civile, Ordinanza n. 33787/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui il Comune di Napoli richiedeva l’IMU per l’anno 2017 su due immobili posseduti da una società nel territorio comunale. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l’appello della società, ritenendo provata l’esenzione prevista per i beni merce invenduti perché tali immobili risultavano inseriti tra le rimanenze nello stato patrimoniale del bilancio depositato. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 2 d.l. n. 102/2013, conv. in l. n. 124/2013, sul rilievo che la società non avrebbe presentato la dichiarazione richiesta dal comma 5-bis per attestare i requisiti dell’esenzione; secondo il ricorrente, tale adempimento formale era imprescindibile e non poteva essere surrogato dalla sola indicazione in bilancio, anche alla luce di Cass. n. 5190/2022. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la questione della mancata dichiarazione richiesta per fruire dell’esenzione non risultava essere stata dedotta né trattata nei gradi di merito e che il ricorrente non aveva indicato specificamente in quale atto del giudizio precedente l’avesse sollevata. Ha inoltre osservato che, pur essendo la decadenza in astratto esaminabile d’ufficio, nel caso concreto l’esame avrebbe richiesto accertamenti di fatto sulla presentazione o meno della dichiarazione, attività non consentita in sede di legittimità quando la questione sia nuova e non già acquisita al thema decidendum del giudizio di appello. Il Comune è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 d.l. 31 agosto 2013, n. 102
L’esenzione IMU per i beni merce richiede un preciso adempimento dichiarativo, considerato dal ricorrente requisito formale necessario; la Corte non entra nel merito dell’interpretazione sostanziale della norma, perché la censura è dichiarata inammissibile.
Norma di conversione del d.l. n. 102/2013 richiamata nel ricorso.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Viene invocato come parametro del motivo per violazione di legge.
La decadenza può essere esaminata d’ufficio, ma solo nei limiti in cui non siano necessari accertamenti di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente soccombente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nei gradi di merito, salvo che siano rilevabili d’ufficio e non richiedano accertamenti di fatto.
- Chi deduce in cassazione una questione non emergente dalla sentenza impugnata deve indicare specificamente di averla già proposta nel giudizio di merito e in quale atto processuale, secondo il principio di autosufficienza del ricorso.
- La decadenza è astrattamente rilevabile d’ufficio, ma la sua trattazione in cassazione è ammessa solo se non comporta verifiche fattuali ulteriori; se il presupposto della decadenza dipende da accertamenti sul fatto storico contestato, la censura non è scrutinabile.
- La sola produzione o allegazione documentale richiamata in sentenza non consente, di per sé, di superare l’onere di deduzione e prova del fatto processuale rilevante quando la norma richieda uno specifico adempimento dichiarativo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente soccombente è condannata alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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