Cassazione Civile, Ordinanza n. 13442/2026 del 09/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia origina da un’azione revocatoria ordinaria proposta dagli eredi testamentari di un soggetto creditore per ottenere l’inefficacia nei loro confronti di un atto dispositivo compiuto dalla società debitrice, consistente nel conferimento di un ramo d’azienda e nella relativa operazione documentata anche da perizia di stima redatta ai sensi dell’art. 2465 c.c. Il Tribunale di Benevento aveva accolto la revocatoria; la Corte d’appello di Napoli aveva confermato la decisione rigettando l’appello della società. In cassazione la società ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato la documentazione attestante la capienza del patrimonio residuo della società alla data dell’atto, idonea a soddisfare il credito; con il secondo ha denunciato violazione di varie norme sostanziali e processuali, deducendo in sostanza che i giudici di merito avrebbero errato nella valutazione delle prove e nell’apprezzamento degli elementi costitutivi dell’azione revocatoria, incluse la prova documentale, la perizia e il riparto dell’onere probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo precluso dalla doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., poiché la ricorrente non aveva indicato specificamente le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito né dimostrato la loro diversità; ha inoltre osservato che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché sotto la veste della violazione di legge tendeva a rimettere in discussione accertamenti di fatto e valutazioni probatorie, senza evidenziare un vero errore di sussunzione o una falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; la Corte ha ribadito che non vi è violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. se non nei ristretti casi individuati dalla giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito e la società ricorrente è stata condannata alle spese, oltre alla condanna aggravata a favore dei controricorrenti e della Cassa delle ammende, con ulteriore avvertimento sul contributo unificato.
Norme richiamate
l’atto dispositivo può essere oggetto di revocatoria ordinaria se ne ricorrono i presupposti; nel caso concreto i giudici di merito hanno ritenuto integrati tali presupposti e la Cassazione non ha rivalutato il merito.
la perizia di stima allegata al conferimento del ramo d’azienda è stata richiamata come elemento probatorio, ma la sua valutazione resta rimessa al giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo specifica dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
in presenza di doppia conforme preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., se il ricorrente non supera l’onere di allegare la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado.
la dedotta violazione non può risolversi in una critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
la violazione è configurabile solo nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; non coincide con la richiesta di una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
la violazione del riparto dell’onere della prova sussiste solo se il giudice lo abbia attribuito alla parte sbagliata, non quando si contestino la valutazione e l’apprezzamento delle prove.
richiamato per censurare la valutazione della prova documentale, ma la relativa verifica rimane attività riservata al giudice di merito.
richiamato in relazione alla prova documentale/perizia giurata, senza che sia stata ravvisata una reale violazione di legge.
il sindacato di legittimità non può essere usato per sostituire al ragionamento presuntivo del giudice una diversa inferenza probabilistica.
la violazione è configurabile solo se la presunzione utilizzata non sia grave, precisa e concordante; non quando si prospetti una diversa ricostruzione dei fatti.
richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ha ritenuto che la censura integrasse una effettiva violazione della garanzia patrimoniale.
la Corte ha ricordato la disciplina della proposta di definizione accelerata e la possibilità per il ricorrente di chiedere la decisione camerale.
richiamato per la trattazione camerale a seguito dell’istanza di decisione proposta dalla ricorrente.
poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata applicata la condanna aggravata prevista dalla norma, con pagamento di somme ai controricorrenti e alla Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
è stato dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme di merito, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes decidendi delle due sentenze di merito.
- Non è consentito trasformare formalmente una censura per violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio: la cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nell’apprezzamento delle prove.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando l’onere probatorio sia attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesti il modo in cui il giudice ha valutato prove e presunzioni.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non coincide con il dissenso rispetto alla valutazione delle risultanze istruttorie, essendo configurabile solo nei limiti ristretti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
- La censura sulle presunzioni è ammissibile solo se si deduce l’uso di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non se si propone una diversa inferenza fattuale.
- Nel giudizio di cassazione, l’accertamento circa la sussistenza di una contestazione tra le parti è riservato al giudice di merito.
- Quando il giudizio è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c., ove non ricorrano ragioni ostative.
- Nei giudizi revocatori, la valutazione circa la capienza patrimoniale residua del debitore e l’idoneità dei documenti prodotti a dimostrarla è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
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