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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37125/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 13/04/2021 che, riformando il GUP, ha escluso le accuse per stupefacenti e ha confermato condanne per tentato omicidio e reati connessi alle armi relativi alla sparatoria del 9/1/2019 a Crotone. Le doglianze principali sono: (i) insufficiente e contraddittoria motivazione sul riconoscimento operato dal testimone Carmelo Chiodo e mancato esame/valutazione della consulenza difensiva sul grado di attendibilità del riconoscimento; (ii) utilizzo illegittimo, o contaminazione, delle intercettazioni (in particolare captatore informatico/trojan) e diligenza nella valutazione delle prove derivanti da tali captazioni; (iii) insufficienza di elementi oggettivi (video, fotografie, filmati) per collegare alcuni imputati ai fatti, per l'identificazione delle armi e per l'animus necandi; (iv) errori nella quantificazione della pena e applicazione indebita della recidiva; (v) contestazione della valutazione negativa delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena per alcuni imputati; (vi) per Galea, contestazione che una foto risalente al Capodanno potesse provare la detenzione illecita di armi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, ritenendoli manifestamente infondati o riproduttivi di censure già valutate nei gradi di merito. Il Collegio ha richiamato la figura della "doppia conforme": quando giudicati di merito convergono su un esito e la motivazione è adeguata e logica, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica di omissioni su questioni probatorie decisive o di manifesto travisamento delle prove. In particolare: il riconoscimento operato da Chiodo è ritenuto regolare e correttamente valutato; la consulenza difensiva che attribuiva un attendibilità del 27,5% al riconoscimento è stata giudicata priva di pregio scientifico e quindi legittimamente disattesa; la rinvenuta foto sul cellulare di Galea con fucili e munizioni è stata ritenuta indizio valido per la detenzione illecita; l'uso dell'Alfa Romeo di proprietà di Massimiliano La Forgia, le sue lesioni e le conversazioni utilizzabili (diverse da quelle escluse) sono state ritenute elementi sufficienti a fondare responsabilità; la condotta di Mario Cimino ripresa dalle telecamere giustifica la ritenuta detenzione e porto dell'arma nonostante incertezza di identità dell'arma sequestrata al padre; le doglianze sulla dosimetria della pena, sulle attenuanti e sulle misure alternative sono state ritenute questioni di merito non sindacabili in Cassazione. Conseguenze pratiche: inammissibilità dei ricorsi, conferma delle condanne di merito, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 213 e 214 cod. proc. pen.

    Regole sulla ricognizione e sulle modalità del riconoscimento: la Corte ha ritenuto rispettate le formalità richieste per il riconoscimento del teste Chiodo, valutandone la descrizione e la compatibilità con l'imputato.

  • artt. 192 e 533 cod. proc. pen. (censiti dalla difesa)

    Norme invocate dai ricorrenti in relazione alla produzione e valutazione di prove; la Cassazione ha però ritenuto le censure di merito non ammissibili/infondati nel quadro della doppia conforme.

  • art. 56 cod. pen.

    Riferimento alla disciplina del tentativo; la Corte di merito ha ritenuto sussistente il tentato omicidio sulla base degli elementi fattuali (numero e direzione dei colpi, tipologia delle armi, contesto).

  • art. 597 cod. proc. pen. (richiamato dalla difesa)

    Norma processuale richiamata nella doglianza sulla utilizzabilità di atti/intercettazioni; la Corte ha ritenuto che, anche escludendo alcuni captatori, permangono elementi utili non contaminati che fondano le decisioni di merito.

  • art. 350, art. 63 e art. 64 cod. proc. pen. (richiamati dalla difesa)

    Richiami relativi a verbalizzazioni/sommarie informazioni e alla loro utilizzabilità; la Corte ha ritenuto che le contestazioni relative all'utilizzo di verbali non avevano inciso sul complesso probatorio in modo da rendere il gravame ammissibile.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso in Cassazione: la Corte ha richiamato la limitazione del sindacato nella ipotesi di "doppia conforme" e che il vizio di motivazione rilevabile in sede di legittimità è quello consistente nella pretermissione di temi probatori decisivi o nel manifesto travisamento delle prove.

  • art. 585, comma 4 cod. proc. pen.

    Richiama la disciplina dell'inammissibilità derivata dei motivi aggiunti: motivi aggiunti che non si confrontano con il ricorso principale o che sono estranei risultano inammissibili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e al versamento in cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende.

  • L. n. 895/1967 artt. 2, 4, 7

    Norme sulla disciplina delle armi richiamate per la riqualificazione di talune condotte: la Corte territoriale ha motivato la ritenuta punibilità in base alla normativa sulle armi applicabile.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 46622/2011 e altre)

    Principio giurisprudenziale secondo cui il concetto giuridico di detenzione di arma prescinde dalla possibilità di utilizzo immediato e si identifica con la disponibilità dell'oggetto; ciò ha sostenuto la valutazione della foto di Galea con armi e munizioni come prova di detenzione illecita.

Massime di principio

  • In presenza di una "doppia conforme" (convergenza delle motivazioni dei giudici di merito), la Cassazione limita il proprio sindacato: possono essere censurate solo omissioni di esame su questioni probatorie decisive o i casi di manifesto travisamento delle prove.
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare l'attendibilità di un testimone e di un riconoscimento; censure tecniche sulla attendibilità (es. percentuali calcolate in consulenze difensive) devono fondarsi su basi scientifiche condivise per essere persuasive in sede di legittimità.
  • La dichiarata inutilizzabilità di alcune intercettazioni non rende automaticamente inutilizzabili tutti gli elementi probatori: altre acquisizioni (video, fotografie, intercettazioni diverse, comportamenti e utilizzo di mezzi di proprietà) possono risultare autonome e decisive.
  • Una fotografia che ritrae una persona con armi e munizioni può costituire elemento sufficiente per ritenere la detenzione illecita anche se la foto è datata, purché vi siano elementi che ne attestino la funzionalità delle armi (presenza di munizioni, cartucce esplose, ecc.).
  • Il collegamento tra persona e mezzo utilizzato (es. auto di proprietà dell'imputato) e il suo comportamento (lesioni compatibili, tentativo di occultamento, preoccupazione per foto/armi) possono concorrere a fondare responsabilità anche in assenza di una prova esclusiva e diretta.
  • La valutazione della sussistenza di attenuanti, della recidiva e della dosimetria della pena rientra principalmente nella discrezionalità del giudice di merito e sarà sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è del tutto carente o illogica.
  • Nel dubbio sull'identità materiale di un'arma, le immagini video che mostrano l'impugnare e l'uso di un'arma possono comunque giustificare una condanna per detenzione/porto quando la condotta e il contesto escludono che si tratti di un giocattolo.

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