Cassazione Penale, Sentenza n. 37125/2023 del 12/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 13/04/2021 che, riformando il GUP, ha escluso le accuse per stupefacenti e ha confermato condanne per tentato omicidio e reati connessi alle armi relativi alla sparatoria del 9/1/2019 a Crotone. Le doglianze principali sono: (i) insufficiente e contraddittoria motivazione sul riconoscimento operato dal testimone Carmelo Chiodo e mancato esame/valutazione della consulenza difensiva sul grado di attendibilità del riconoscimento; (ii) utilizzo illegittimo, o contaminazione, delle intercettazioni (in particolare captatore informatico/trojan) e diligenza nella valutazione delle prove derivanti da tali captazioni; (iii) insufficienza di elementi oggettivi (video, fotografie, filmati) per collegare alcuni imputati ai fatti, per l'identificazione delle armi e per l'animus necandi; (iv) errori nella quantificazione della pena e applicazione indebita della recidiva; (v) contestazione della valutazione negativa delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena per alcuni imputati; (vi) per Galea, contestazione che una foto risalente al Capodanno potesse provare la detenzione illecita di armi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, ritenendoli manifestamente infondati o riproduttivi di censure già valutate nei gradi di merito. Il Collegio ha richiamato la figura della "doppia conforme": quando giudicati di merito convergono su un esito e la motivazione è adeguata e logica, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica di omissioni su questioni probatorie decisive o di manifesto travisamento delle prove. In particolare: il riconoscimento operato da Chiodo è ritenuto regolare e correttamente valutato; la consulenza difensiva che attribuiva un attendibilità del 27,5% al riconoscimento è stata giudicata priva di pregio scientifico e quindi legittimamente disattesa; la rinvenuta foto sul cellulare di Galea con fucili e munizioni è stata ritenuta indizio valido per la detenzione illecita; l'uso dell'Alfa Romeo di proprietà di Massimiliano La Forgia, le sue lesioni e le conversazioni utilizzabili (diverse da quelle escluse) sono state ritenute elementi sufficienti a fondare responsabilità; la condotta di Mario Cimino ripresa dalle telecamere giustifica la ritenuta detenzione e porto dell'arma nonostante incertezza di identità dell'arma sequestrata al padre; le doglianze sulla dosimetria della pena, sulle attenuanti e sulle misure alternative sono state ritenute questioni di merito non sindacabili in Cassazione. Conseguenze pratiche: inammissibilità dei ricorsi, conferma delle condanne di merito, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 213 e 214 cod. proc. pen.
Regole sulla ricognizione e sulle modalità del riconoscimento: la Corte ha ritenuto rispettate le formalità richieste per il riconoscimento del teste Chiodo, valutandone la descrizione e la compatibilità con l'imputato.
artt. 192 e 533 cod. proc. pen. (censiti dalla difesa)
Norme invocate dai ricorrenti in relazione alla produzione e valutazione di prove; la Cassazione ha però ritenuto le censure di merito non ammissibili/infondati nel quadro della doppia conforme.
Riferimento alla disciplina del tentativo; la Corte di merito ha ritenuto sussistente il tentato omicidio sulla base degli elementi fattuali (numero e direzione dei colpi, tipologia delle armi, contesto).
art. 597 cod. proc. pen. (richiamato dalla difesa)
Norma processuale richiamata nella doglianza sulla utilizzabilità di atti/intercettazioni; la Corte ha ritenuto che, anche escludendo alcuni captatori, permangono elementi utili non contaminati che fondano le decisioni di merito.
art. 350, art. 63 e art. 64 cod. proc. pen. (richiamati dalla difesa)
Richiami relativi a verbalizzazioni/sommarie informazioni e alla loro utilizzabilità; la Corte ha ritenuto che le contestazioni relative all'utilizzo di verbali non avevano inciso sul complesso probatorio in modo da rendere il gravame ammissibile.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso in Cassazione: la Corte ha richiamato la limitazione del sindacato nella ipotesi di "doppia conforme" e che il vizio di motivazione rilevabile in sede di legittimità è quello consistente nella pretermissione di temi probatori decisivi o nel manifesto travisamento delle prove.
art. 585, comma 4 cod. proc. pen.
Richiama la disciplina dell'inammissibilità derivata dei motivi aggiunti: motivi aggiunti che non si confrontano con il ricorso principale o che sono estranei risultano inammissibili.
Consente la condanna alle spese e al versamento in cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme sulla disciplina delle armi richiamate per la riqualificazione di talune condotte: la Corte territoriale ha motivato la ritenuta punibilità in base alla normativa sulle armi applicabile.
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 46622/2011 e altre)
Principio giurisprudenziale secondo cui il concetto giuridico di detenzione di arma prescinde dalla possibilità di utilizzo immediato e si identifica con la disponibilità dell'oggetto; ciò ha sostenuto la valutazione della foto di Galea con armi e munizioni come prova di detenzione illecita.
Massime di principio
- In presenza di una "doppia conforme" (convergenza delle motivazioni dei giudici di merito), la Cassazione limita il proprio sindacato: possono essere censurate solo omissioni di esame su questioni probatorie decisive o i casi di manifesto travisamento delle prove.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare l'attendibilità di un testimone e di un riconoscimento; censure tecniche sulla attendibilità (es. percentuali calcolate in consulenze difensive) devono fondarsi su basi scientifiche condivise per essere persuasive in sede di legittimità.
- La dichiarata inutilizzabilità di alcune intercettazioni non rende automaticamente inutilizzabili tutti gli elementi probatori: altre acquisizioni (video, fotografie, intercettazioni diverse, comportamenti e utilizzo di mezzi di proprietà) possono risultare autonome e decisive.
- Una fotografia che ritrae una persona con armi e munizioni può costituire elemento sufficiente per ritenere la detenzione illecita anche se la foto è datata, purché vi siano elementi che ne attestino la funzionalità delle armi (presenza di munizioni, cartucce esplose, ecc.).
- Il collegamento tra persona e mezzo utilizzato (es. auto di proprietà dell'imputato) e il suo comportamento (lesioni compatibili, tentativo di occultamento, preoccupazione per foto/armi) possono concorrere a fondare responsabilità anche in assenza di una prova esclusiva e diretta.
- La valutazione della sussistenza di attenuanti, della recidiva e della dosimetria della pena rientra principalmente nella discrezionalità del giudice di merito e sarà sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è del tutto carente o illogica.
- Nel dubbio sull'identità materiale di un'arma, le immagini video che mostrano l'impugnare e l'uso di un'arma possono comunque giustificare una condanna per detenzione/porto quando la condotta e il contesto escludono che si tratti di un giocattolo.
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