Cassazione Penale, Sentenza n. 11129/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Milano (18/04/2023) che, pur assolvendo i due imputati dal reato di danneggiamento (capo b), ha confermato la condanna per il delitto indicato negli artt. 110, 633 e 639-bis c.p. (capo a). Nel ricorso per cassazione si è sostenuto che il reato di invasione contestato ex art. 633 c.p. abbia natura di "consumazione istantanea con effetti permanenti", e dunque, essendo l'invasione accertata il 18/12/2013, debba applicarsi la pena più favorevole prevista dalla legge vigente al momento della consumazione, anziché la disciplina più severa introducendo successivamente (art. 30, comma 1, d.l. 4 ottobre 2018, n. 113).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha richiamato la giurisprudenza prevalente che qualifica l'art. 633 c.p. come reato permanente quando l'occupazione è protratta nel tempo; ne consegue che, in presenza di contestazione "in forma aperta" e di permanenza al momento della sentenza di primo grado, il regime sanzionatorio si determina con riferimento al momento della pronuncia di primo grado. Inoltre è stato osservato che una parte rilevante della condotta si è svolta sotto la vigenza della norma aggravata del 2018. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il delitto di invasione di terreni o edifici, quando l'invasione si estrinseca in un'occupazione protratta nel tempo, è stato interpretato come reato permanente; tale natura implica che, ai fini della successione di leggi penali, rileva la persistenza dell'occupazione al momento della decisione di primo grado
Art. 110 (concorso di persone nel reato) e art. 639-bis (reati contro il patrimonio in ambito di frodi/illiceità correlate): citati come parte della contestazione penale confermata in primo grado
art. 30, comma 1, d.l. 4 ottobre 2018, n. 113
Modifica peggiorativa della disciplina sanzionatoria di talune condotte (compresa l'aggravazione dell'art. 633 c.p.); la Corte rileva che una parte consistente della condotta è stata posta in essere sotto la vigenza della disposizione aggravata
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di una sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti per ricorso infondato o inammissibile; applicata dalla Corte per liquidare spese e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Corte Cost., 13 giugno 2000, n. 186 (richiamata)
Richiamata in relazione ai criteri di valutazione dell'eventuale colpa nel proporre impugnazioni e alla legittimità dell'imposizione di sanzioni pecuniarie per ricorsi inammissibili
Massime di principio
- Quando un reato può consistere in una invasione/occupazione protratta, la giurisprudenza prevalente lo classifica come reato permanente: rileva la persistenza dell'evento nel tempo più che il momento iniziale di accesso.
- Per i reati permanenti contestati "in forma aperta", il regime sanzionatorio si determina con riferimento al momento della pronuncia di primo grado (non esclusivamente alla data di inizio dell'occupazione).
- Se una parte significativa della condotta si è svolta sotto la vigenza di una norma peggiorativa, la modifica normativa può influire sulla determinazione della pena; chi invoca l'applicazione della norma più favorevole deve dimostrare che il reato si è esaurito definitivamente prima della modifica.
- La giurisprudenza di legittimità è consolidata sul carattere permanente dell'art. 633 c.p. in caso di occupazione protratta: argomentazioni contrarie sono difficili da accogliere e possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
- Proporre ricorso in Cassazione con argomentazioni ritenute infondate o in contrasto con principi giurisprudenziali consolidati comporta il rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; valutare attentamente le prospettive prima di impugnare.
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