Cassazione Penale, Sentenza n. 11113/2024 del 18/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che aveva confermato la condanna per ricettazione (3 anni di reclusione e euro 3.500,00 di multa). Due motivi: 1) violazione degli artt. 178, 523 e 602 cod. proc. pen. per avere definito il giudizio senza permettere al difensore di concludere e senza fissare udienza ex art. 464-quater, comma 1, a fronte della richiesta di ammissione alla messa alla prova; 2) carenza di motivazione perchè la Corte di merito non avrebbe argomentato la richiesta di messa alla prova avanzata dalla difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse e manifestata infondatezza. Ha rilevato che le parti avevano già rassegnato le rispettive conclusioni in udienza, rendendo infondata la doglianza sulla mancata possibilità di concludere. Quanto alla messa alla prova, la richiesta era tardiva perché proposta per la prima volta in sede di appello e quindi inammissibile ex art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen.; la riforma introdotta dal d.lgs. 150/2022 (cd. legge Cartabia) non estendeva il termine in questo caso, trattandosi di reato (ricettazione) già rientrante nella disciplina della messa alla prova. Poiché la richiesta era inammissibile ab origine, l'omessa motivazione della Corte territoriale sulla stessa non poteva costituire vizio utilizzabile in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente nella doglianza sulla regolarità del processo; la Corte non ha ritenuto fondata la lamentela relativa alla mancata possibilità di concludere, essendo le conclusioni già rassegnate.
art. 523 cod. proc. pen.
Citato nella doglianza processuale ma la Corte ha ritenuto la doglianza infondata per i fatti accertati negli atti (conclusioni delle parti in udienza).
art. 602 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente; nessun vizio rilevante emergente dai fatti, quindi la censura è stata ritenuta manifestamente infondata.
art. 464-quater, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che prevede la fissazione di udienza per le conclusioni ove occorra; il ricorrente lamentava la mancata fissazione ma la Corte ha accertato che le parti avevano comunque rassegnato le conclusioni.
art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce i termini di ammissibilità della richiesta di messa alla prova. La Corte ha ritenuto la richiesta tardiva se proposta in appello, rendendola inammissibile.
d.lgs. 150/2022 (art. 32 e art. 90 richiamato)
La disciplina transitoria della riforma (Cartabia) estende la messa alla prova solo ai reati espressamente indicati; la Corte ha ritenuto che l'ampliamento dei termini per la messa alla prova non si applicava al caso di ricettazione, reato per il quale la messa alla prova era già applicabile per via dell'art. 550 c.p.p. e dell'art. 168-bis c.p.
art. 550 cod. proc. pen.
Norma che prevede la citazione diretta a giudizio per taluni reati; la sentenza osserva che per il reato di ricettazione la messa alla prova era applicabile anche anteriormente alla riforma, per il richiamo contenuto nell'art. 168-bis c.p.
art. 168-bis cod. pen.
Richiamo che consente l'applicazione della messa alla prova anche nei casi di citazione diretta; ha influenzato il giudizio sulla non applicabilità della riapertura dei termini introdotta dalla riforma al presente caso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna per le spese e l'irrogazione di somme a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000.
Massime di principio
- La messa alla prova è un istituto alternativo al giudizio di merito e deve essere richiesto in primo grado nei termini e modi previsti; la sua richiesta per la prima volta in appello è inammissibile.
- L'omessa motivazione della Corte di merito su una istanza che è manifestamente inammissibile ab origine per tardività non costituisce motivo utile in cassazione per carenza d'interesse, poiché l'eventuale accoglimento non produrrebbe esito favorevole in sede di rinvio.
- La mancata fissazione di un'udienza per le conclusioni è rilevante solo se effettivamente impedisce alla difesa di svolgere le proprie conclusioni; se le parti hanno già rassegnato le conclusioni in udienza, la doglianza è infondata.
- Le modifiche normative transitorie (es. d.lgs. 150/2022) che ampliano l'accesso alla messa alla prova si applicano limitatamente ai reati espressamente ricompresi dall'ampliamento; non producono riaperture automatiche dei termini per casi già disciplinati in precedenza.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato anche a sanzioni economiche (spese e somme alla Cassa delle Ammende).
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